Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-04-2011) 07-07-2011, n. 26654

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. D.B.M.C. è stata ritenuta responsabile dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, del reato di furto, aggravato ex art. 625, nn. 2 e 4, di un portafogli che sottraeva alla commessa di un negozio e, concessa l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, equivalente alle aggravanti, veniva condannata alla pena di un anno e tre mesi di reclusione ed Euro 250,00 di multa.

2. La Corte di appello ha confermato la sentenza.

3. Ha presentato ricorso per cassazione l’avv.to Bray, difensore di fiducia dell’imputata, deducendo, con un primo motivo, il vizio di violazione di legge ( art. 486 c.p.p., n. 5 e art. 420 ter c.p.p.) in relazione alla valutazione dell’impedimento a comparire, dedotto dal medesimo avvocato, quale difensore di fiducia dell’imputata all’udienza di primo grado del 4.3.2008, fissata per l’esame del perito; rappresenta che per l’udienza del 4.3.2008 egli aveva chiesto il rinvio del processo per legittimo impedimento, in quanto nella stessa data era impegnato innanzi al Tribunale dei Minorenni di Lecce per la difesa di un imputato detenuto in sede di convalida dell’arresto; che l’avviso della fissazione dell’udienza di convalida gli era stato comunicato solo il giorno prima e cioè il 3.3.2008 alle ore 12,45; che aveva delegato un sostituto per presentare la richiesta di rinvio; che il giudice aveva rigettato l’istanza di rinvio, ritenendo la stessa intempestivamente presentata; che la Corte di appello aveva dichiarato di condividere la valutazione effettuata dal giudice di primo grado in ordine alla intempestività della comunicazione dell’impedimento del difensore, rilevando, comunque, che si sarete dovuto chiedere non già il rinvio dell’udienza, ma il semplice differimento di orario di trattazione del procedimento, dal momento che l’udienza di convalida era fissata a Lecce in prima mattinata, circostanza che non impediva al difensore di essere presente nel corso della stessa mattinata, più tardi, davanti al giudice della sezione distaccata; considerazione questa che indicava che l’impedimento professionale del difensore non aveva caratteristiche tali da essere considerato assoluto.

Con un secondo motivo deduce la violazione dell’art. 559 c.p.p., n. 3 e art. 24 Cost. per non essere stato così possibile al difensore di fiducia di procedere all’esame del perito nominato dal giudice, a cui si è proceduto nel corso di tale udienza; con il terzo, sostiene che vi è stata violazione dell’art. 97 c.p.p., comma 4, in relazione all’art. 24 Cost. in quanto il giudice, dopo aver respinto la domanda di differimento dell’udienza, non nominava un difensore di ufficio all’imputato ma invitava lo stesso sostituto a procedere al controesame del perito, pur essendo il predetto stato delegato solo ed esclusivamente al deposito della istanza di differimento; sostiene che in sostanza l’imputato è stato assistito da soggetto privo di legittimazione con violazione del suo diritto alla difesa tecnica;

con un ultimo motivo contesta l’affermazione di responsabilità pronunciata in presenza di un quadro indiziario equivoco e del tutto insufficiente.

Motivi della decisione

l. Il ricorso non merita accoglimento.

2. La motivazione addotta dal Tribunale per rigettare la richiesta di rinvio dell’udienza del 4.3.2008 è corretta. Ed infatti, essendosi verificato l’impedimento a comparire prima, sia pure di poco, dell’orario di chiusura degli uffici giudiziari, l’interessato avrebbe dovuto tempestivamente comunicarlo all’ufficio, onde consentire di organizzare l’udienza in maniera tale che del medesimo impedimento si potesse tenere conto, eventualmente, come rilevato già dal Tribunale nella apposita ordinanza con cui ha rigettato la richiesta di rinvio, differendo l’udienza ad ora più tarda e dando opportunamente avviso al teste convocato. Il difensore ha invece preferito affidare il compito di sostituirlo al dott. G.M., specificando che l’incarico era affidato al solo scopo di rappresentare l’impedimento. Ora, risulta invece dal verbale di udienza che, all’atto della costituzione delle parti, il dott. G. M. è stato indicato dal giudice quale "avvocato, sostituto dell’avv.to Bray", senza formulare alcuna eccezione al riguardo, che il medesimo sostituto ha presenziato all’intera udienza e che, invitato dal giudice a contro esaminare il teste, vi ha provveduto.

E’ dunque evidente che il predetto dott. G. ha assunto la difesa dell’imputata, onde non vi era nessuna necessità di nominare un difensore di ufficio con conseguente assoluta infondatezza delle contestazioni sollevate con il ricorso. Ed è solo il caso di aggiungere che nessuna rilevanza in contrario ha la pretesa limitazione dell’incarico conferito da parte dell’avv.to Bray, atteso che i rapporti tra il dominus del processo e il sostituto da questi delegato non assumono rilevanza nei confronti dell’autorità giudiziaria, essendosi già precisato (sez. 3^ 15.1.2008 n. 7458 rv 239010) che il sostituto del difensore esercita i diritti e assume i doveri del titolare a norma dell’art. 102 cod. proc. pen., sicchè, non rilevano eventuali limitazioni apposte alla sua designazione.

Deve ancora darsi atto che nel corso della discussione orale davanti a questa Corte, l’avvocato Bray ha ulteriormente precisato, pur non avendone fatto cenno in precedenza, che il dott. G. era un semplice praticante, un giovane dello studio, delegato solo al deposito dell’istanza e non abilitato ad assumere la difesa dell’imputata. Anche tale deduzione, ed a prescindere dalla tardività con cui è stata prospettata non essendovene traccia nel ricorso, non giova al ricorrente; rileva infatti questa Corte che la circostanza che all’epoca il dott. G.M. fosse soltanto praticante procuratore, come risulta dalla iscrizione all’albo dei praticanti procuratori del Tribunale di Lecce dal 3.11.2006 attestata dalle informazioni ricavabili dal sito internet dell’ordine degli avvocati della provincia di Lecce, non esclude che egli potesse legittimamente assumere la difesa dell’imputata nel procedimento di cui si discute. Secondo il regio decreto del 1933 che disciplina la professione forense, e le successive modifiche, il praticante procuratore, dopo un anno di pratica, può esercitare la professione nelle cause penali di competenza del Tribunale monocratico sia pure e a sua richiesta e previo un colloquio presso il consiglio dell’ordine, condizioni che nella specie devono ritenersi sussistenti, non avendo il dottor G. sollevato alcuna obiezione all’adempimento dell’incarico di cui si discute, e comunque accertate dal Tribunale al momento in cui si è svolta l’udienza.

3. Infondato è anche il motivo attinente alla responsabilità. Come precisato dai giudici di merito, l’imputata è stata vista dalla persona offesa dietro il bancone, nell’atto in cui si chinava verso il basso, proprio nella direzione in cui si trovava la borsa con il portafogli; immediatamente la stessa si affrettava ad allontanarsi dal negozio con una scusa; le altre persone presenti nel negozio si trovavano in un altro punto; il portafogli è stato ritrovato, vuoto, vicino all’abitazione dell’imputata; si tratta di indizi gravi, precisi e concordanti sulla cui base del tutto correttamente è stata ritenuta la responsabilità. 4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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