Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-04-2011) 07-07-2011, n. 26617 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza in data 15 luglio 2010, depositata il 16 Luglio 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Milano, decidendo sulle istanze di concessione del differimento della esecuzione della pena quale previsto dagli artt. 146 e 147 c.p. e di ammissione alla detenzione domiciliare, ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, comma 1, lett. c), presentate da A.M., dichiarava inammissibile la prima richiesta e rigettava la seconda.

Riteneva il Tribunale, in conformità con quanto provvisoriamente deciso dal Magistrato di sorveglianza con decreto interinale in data 25 giugno 2010, che la domanda di detenzione domiciliare fosse inammissibile in forza della L. n. 354 del 1975, art. 58 quater, non essendo ancora trascorsi tre anni dalla revoca dell’affidamento terapeutico che era stato in precedenza concesso alla A., e che il richiesto differimento dell’esecuzione della pena doveva essere rigettato atteso che gli attacchi ischemici transitori dei quali soffre da tempo la detenuta, non le avevano impedito di violare ripetutamente le prescrizioni della misura cui era sottoposta in precedenza ed erano, comunque, fronteggiabili anche in istituto mediante il ricovero in struttura ospedaliera esterna ex art. 11 O.P. 2. – Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’avvocato Mario Murgo, difensore di A.M., che motiva il gravame deducendo a ragione: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e illogicità e mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all’art. 147 c.p., comma 1, n. 2.

Lamenta il difensore ricorrente che nonostante le relazioni mediche in atti, che delineano una situazione patologica grave e definiscono la A. quale paziente a rischio per eventi acuti, potenzialmente fatali e di difficile gestione in carcere, ed il verificarsi pochi mesi prima, nel maggio 2010, di una ulteriore recidiva di ictus, il Tribunale abbia pedissequamente fatto propria la motivazione del Magistrato di sorveglianza, secondo la quale non vi erano elementi concreti da cui poter dedurre l’imminente pericolo di tali eventi, ciò in contrasto sia con la disciplina del codice penale e dell’ordinamento penitenziario, che con il diritto alla salute e la previsione di "umanità" nell’esecuzione della pena stabiliti dall’art. 32 Cost., comma 1, e art. 27 Cost., comma 3.

Afferma, quindi, che il percorso logico-deduttivo seguito nell’ordinanza impugnata è viziato in quanto: prima vengono elencate le ragioni dalle quali è desumibile la condizione di incompatibilità della situazione di salute della detenuta con il regime detentivo, successivamente invece, si giunge alla conclusione che i reiterati episodi di ictus non le hanno impedito di violare le prescrizioni della misura cui era in precedenza sottoposta e che le eventuali recidive di ictus che dovessero manifestarsi, sarebbero fronteggiabili anche in istituto mediante il ricovero in struttura ospedaliera esterna. Si duole, poi, il ricorrente che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato, nonostante le informazioni mediche in atti, la condizione di grave infermità fisica della A., a cagione della quale sono da ritenersi ricorrenti i presupposti del differimento facoltativo della pena previsto dall’art. 147 c.p., comma 1, n. 2, senza verificare, in concreto, quali sia la disponibilità e l’efficacia dei trattamenti curativi apprestabili in carcere. Lamenta, infine, che il Tribunale di sorveglianza abbia erroneamente applicato l’art. 147 c.p. perchè pur avendo riconosciuto lo stato di grave infermità fisica della detenuta e la effettiva possibilità del verificasi di eventi infausti, non ha concesso il rinvio facoltativo sulla base della rilevanza delle pregresse violazioni della misura alternativa cui era stata, in precedenza, sottoposta.

3.- Il Procuratore Generale presso questa Corte dott. Tindari Baglione, con atto depositato il 23.11.2010, chiede il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

4. -Il ricorso è fondato nei termini illustrati nelle argomentazioni che seguono.

Deve essere rilevato che in tema di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 147 c.p., comma 1, n. 2, sussiste il dovere, per il giudice, di tener conto, indipendentemente dalla compatibilità o meno dell’infermità con le possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario, anche dell’esigenza di non ledere, comunque, il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, previsti dagli artt. 32 e 27 Cost..

In presenza, quindi, di un quadro patologico grave, il giudice di sorveglianza deve comunque vagliare la possibilità che esso, nonostante la fruibilità di adeguate cure anche in stato di detenzione, dia luogo ad una sofferenza aggiuntiva, derivante proprio dalla privazione di libertà in sè e per sè considerata, in conseguenza della quale l’esecuzione della pena possa risultare incompatibile con il diritto alla salute e con il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità (Sez. 1, sent. 24.11.2010, n. 43488, Rv. 249058; Sez. 1, sent. 28.10.1999, n. 5949, Rv. 214590).

Inoltre, L. fronte di una richiesta di rinvio dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena e con le possibilità concrete di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione (Sez. 1, sent.

14.11.2007, n. 45758, Rv. 238140; Sez. 1, sent. 18.6.2008, n. 28555, Rv. 240602).

Nel caso di specie le condizioni di salute della detenuta, quali risultanti dalla stessa ordinanza, si appalesano gravi e tali, data la natura recidivante degli episodi di ischemia, da comportare il rischio di eventi acuti, potenzialmente fatali, non prevedibili e di difficile gestione in ambito carcerario.

A fronte del quadro patologico riscontrato le motivazioni poste a fondamento del rigetto appaiono contraddittorie laddove, pur dando atto del contenuto degli accertamenti medici sopra riassunti, concludono che, comunque, le condizioni di salute della paziente sono fronteggiabili con il ricorso ad eventuali ricoveri ex art. 11 O.P. ed esse non hanno subito,nell’ultimo periodo, ulteriori peggioramenti.

Neppure è adombrata una qualunque valutazione, ed in tal senso la motivazione è indubbiamente carente, in relazione all’incidenza che la condizione di salute, con il rischio costante di accidente ischemico, può, nel caso concreto, avere sulla possibilità per la detenuta di fruire dell’ordinario trattamento rieducativo, essendo sul punto del tutto priva di rilievo la considerazione che il verificarsi di precedenti ictus non abbia impedito alla richiedente di violare le prescrizioni della misura alternativa, con finalità terapeutiche, cui era in precedenza sottoposta.

Ne consegue che l’ordinanza gravata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Milano.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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