T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 12-07-2011, n. 3732 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Le parti ricorrenti proponevano ricorso per l’ottemperanza dell’ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Napoli del 13.3.2009, depositata il 18.3.2009, che aveva liquidato, ai sensi dell’ ex art. 814 c.p.c., i compensi spettanti al collegio arbitrale ed al segretario del collegio arbitrale.

Si costituiva l’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Benevento opponendosi alla domanda e deducendo, in fatto, che il lodo arbitrale parziale ed il lodo definitivo che avevano dato origine alla pronuncia sui compensi erano stati impugnati e la loro efficacia allo stato sospesa dalla Corte di Appello di Napoli.

2) Il ricorso si palesa fondato.

Pacifica tra le parti risulta, in punto di fatto, la circostanza che l’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Benevento non ha proposto reclamo avverso l’ordinanza presidenziale ex art. 814 c.p.c..

In punto di diritto, il Collegio osserva in primo luogo come non venga qui in rilievo la problematica, sollevata da parte resistente, relativa all’improponibilità dello speciale rimedio del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione dei lodi arbitrali, in quanto nel giudizio in questione viene chiesta l’ottemperanza di un provvedimento del giudice civile e non di statuizioni assunte da arbitri ed, in particolare, dell’ordinanza presidenziale adottata ai sensi dell’art. 814 c.p.c. "Diritti degli arbitri".

In ogni caso, sul punto il Collegio osserva per completezza che la questione dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti delle statuizioni dei lodi arbitrali risulta ormai superata, con l’entrata in vigore del codice amministrativo, che l’ammette, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. e, per i "lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili".

Anche con riferimento al regime previgente era stata però ammessa da questa sezione (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 27 aprile 2010, n. 2154) l’ammissibilità del ricorso per l’ottemperanza del lodo arbitrale, anche alla luce delle nuove norme di cui agli articoli 813/bis, 819/bis e 824/bis c.p.c., in base alla piena equiparazione tra il lodo arbitrale e la sentenza del giudice.

Quanto alla valenza dell’ordinanza pronunciata dal Presidente del Tribunale ex art. 814 c.p.c., quest’ultima risulta essere una pronuncia autonoma rispetto lodo arbitrale con carattere di spiccata indipendenza rispetto alle vicende afferenti la validità ed efficacia esecutiva del lodo stesso ed, in particolare, all’impugnativa del medesimo ed la sospensione della sua efficacia esecutiva da parte del Giudice di Corte d’Appello.

Al riguardo, difatti, si rileva come il diritto dell’arbitro di ricevere il pagamento dell’onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico, senza che, nella sommaria procedura di liquidazione apprestata dall’art. 814 cod. proc. civ., esperibile allorché il lodo sia stato pronunciato, al Presidente del Tribunale sia consentita alcuna indagine sulla validità del compromesso e del lodo e sulla regolarità della nomina degli arbitri, materie comprese nella previsione dell’art. 829 cod. proc. civ. e riservate alla cognizione del giudice dell’impugnazione indicato dal precedente art. 828. La sussistenza del credito per l’onorario, a favore dell’arbitro che abbia espletato la propria mansione, non è quindi inficiata dai suddetti vizi, salva restando l’ammissibilità dell’azione risarcitoria nei suoi confronti, esperibile nella diversa sede competente, allorquando il lodo sia annullato per causa a lui imputabile (Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 14799 del 4.6.2008).

Non rileva, quindi, ai fini del presente giudizio l’intervenuta impugnativa del lodo arbitrale, né la pronunciata sospensione dell’efficacia esecutiva dello stesso da parte della Corte di Appello.

Quello che rileva è invece che parte resistente non abbia proposto reclamo contro l’ordinanza pronunciata ex art. 814 c.p.c. (che espressamente prevede tale rimedio) e che la stessa abbia quindi acquisito carattere di definitività.

Né è sostenibile il carattere meramente di mero accertamento del quantum spettante agli arbitri dell’ordinanza ex art. 814 c.p.c. senza effetto di condanna al pagamento, in quanto il medesimo articolo 814 c.p.c. espressamente prevede che l’ordinanza costituisce titolo esecutivo.

Inoltre, il carattere definitivo ed esecutivo dell’ordinanza ex 814 c.p.c. non reclamata e, come tale, idonea a definire la controversia relativamente al compenso degli arbitri tra le parti del lodo e gli arbitri stessi, consente di riconoscere al suddetto provvedimento giurisdizionale piena autorità di res iudicata ai fini della proposizione del ricorso in ottemperanza di cui all’art. 37 l. TAR ed all’art. 27 n. 4), t.u. Cons. Stato (ora art. 112, comma 2, lett. c, del D.lgs n. 104/2010).

In tal senso non mancano esempi di provvedimenti giudiziari del giudice ordinario diversi dalla sentenza idonei ad assumere il carattere di definitività per cui è stato ammesso il ricorso allo strumento del giudizio di ottemperanza, tra cui si segnala il decreto ingiuntivo non opposto e – per quanto riguarda un provvedimento giudiziario adottato con la forma dell’ordinanza – l’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione nella procedura di pignoramento presso terzi (Consiglio Stato, sez. V, 12 ottobre 2009, n. 6241; Consiglio Stato, sez. IV, 6 novembre 2008, n. 5485).

Ciò è chiaramente ammesso anche dal codice del processo amministrativo che all’art. 112, comma 2, lett. c, prevede che l’azione di ottemperanza possa essere proposta per conseguire l’attuazione oltre che delle sentenze civili passate in giudicato anche degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario.

2.1) Si rileva, infine, come l’Amministrazione resistente abbia eccepito la contemporanea pendenza di un giudizio di esecuzione in sede civile avente il medesimo oggetto.

La circostanza, però, non appare rilevante in quanto il rapporto tra giudizio di esecuzione in sede civile e giudizio di ottemperanza si pone in termini di concorrenza, potendosi agire per l’esecuzione delle decisioni del giudice civile aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro o altre prestazioni da parte dell’Amministrazione, in via alternativa o cumulativa, sia con i rimedi esecutivi ordinari sia tramite il giudizio di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 1.10.2004, n. 6362; Cons. Stato, Sez. IV, 31.5.2003, n.7840; Cons. Stato, Sez. V, 12.11.2001, n.5788).

I rimedi possono essere esperiti oltre che in via alternativa anche in via cumulativa con l’unico limite dell’impossibilità di conseguire due volte le stesse somme e la conseguenza che le spese della procedura rimasta infruttuosa siano poste a carico del creditore agente (T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 22.1.2009, n. 15).

3) Per le ragioni suindicate il ricorso va accolto, essendo peraltro l’ordinanza in questione divenuta definitiva prima della instaurazione del giudizio per mancata proposizione del reclamo (circostanza non contestata da parte dell’Amministrazione) ed avendo le parti ricorrenti notificato all’Amministrazione rituale atto di messa in mora con cui hanno assegnato al debitore trenta giorni per effettuare il pagamento senza che però l’Amministrazione abbia provveduto in proposito.

Deve essere, conseguentemente, essere dichiarato l’obbligo dell’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Benevento di dare esatta ed integrale esecuzione all’ordinanza azionata, provvedendo al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione – o notificazione, se anteriore – della presente sentenza, degli importi liquidati a favore degli istanti nella suddetta ordinanza.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Presidente della Sezione Regionale Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, (con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio) che entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente) darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

Le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell’ Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Benevento e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.

Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.

In considerazione della peculiarità della vicenda e della complessità delle questioni trattate, il Collegio ritiene sussistano eccezionali motivi per disporre la compensazione parziale delle spese di giudizio che, per la parte non compensata, vengono poste a carico del soccombente Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Benevento così come quantificate in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’ Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Benevento di dare esecuzione all’ordinanza in epigrafe, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notifica della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Presidente della Sezione Regionale Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta ordinanza.

Determina fin d’ora in euro 800 (ottocento) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale Commissario ad acta per l’espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria.

Compensa parzialmente le spese di lite e per la parte restante, liquidata nella somma complessiva di euro 600,00 (seicento), oltre IVA e CPA come per legge, le pone a carico del resistente Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Benevento, cui deve aggiungersi il rimborso, in favore delle parti che le hanno anticipate, delle spese relative al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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