Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-03-2011) 07-07-2011, n. 26705 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Ancona confermò la sentenza 7.7.2003 del tribunale di Ancona, che aveva dichiarato M.C. colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per avere detenuto a fine di spaccio sostanza stupefacente di tipo eroina e di tipo hashish, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione di legge per mancata dichiarazione di prescrizione del reato di detenzione di hashish.

2) mancata assunzione della prova richiesta dalla difesa sia in primo grado sia con l’atto di appello, sebbene si trattasse di prova decisiva sull’abuso di sostanze stupefacenti da parte dell’imputato e quindi sull’uso personale della droga in questione.

3) mancanza di motivazione in ordine alla non assunzione della prova richiesta ex art. 603 cod. proc. pen..

4) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla non destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente.

Motivi della decisione

Il primo motivo è fondato. All’imputato è stata contestata la detenzione, a fini di spaccio, sia di gr. 3,90 circa di cocaina sia di gr. 77 circa di hashish, fatto commesso il 16.6.2001. Prima della modifica operata con L. n. 49 del 2006, si trattava di due tipi di droga inseriti in due tabelle diverse, classificate rispettivamente come droga pesante e come droga leggera, il che faceva sì che la loro detenzione a fine di cessione venisse punita con pene diverse e che la detenzione contestuale delle medesime venisse inquadrata come due distinte ipotesi di reato, riunibili sotto il vincolo della continuazione.

La sentenza di primo grado ha poi riconosciuto l’ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in relazione ad entrambe le condotte. In questa ipotesi attenuata i due reati uniti sotto il vincolo della continuazione erano assoggettati a due pene diverse: da uno a sei anni di reclusione e multa per l’eroina, e da sei mesi a quattro anni di reclusione e multa per l’hashish. In relazione ai due diversi reati valevano altresì due diverse prescrizioni.

Per il reato attenuato consistente nella detenzione di hashish si applicava (e continua ad applicarsi trattandosi di disciplina più favorevole) la prescrizione massima di sette anni e mezzo. Il reato era quindi già prescritto alla data del 16.12.2008 (ancorchè si volesse applicare la disciplina della prescrizione prevista dal nuovo testo dell’art. 157 cod. pen.). La corte d’appello ha quindi errato nel non rilevare e dichiarare la già intervenuta causa di estinzione del reato, tanto più che essa era stata anche eccepita dalla difesa in udienza, senza però che questa eccezione sia stata minimamente presa in considerazione.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di detenzione di hashish perchè estinto per prescrizione. Questa Corte può poi procedere direttamente alla eliminazione della relativa pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.

Il secondo ed il terzo motivo sono infondati. Ed infatti la richiesta di rinnovo della istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. per esaminare la dott.ssa A. del Sert di Ancona, era stata formulata con un motivo del tutto generico, sicchè la corte d’appello non aveva l’obbligo di motivare sul suo implicito rigetto.

In ogni modo, la prova richiesta non era nemmeno decisiva, dal momento che la corte d’appello ha plausibilmente ritenuto che la destinazione delle sostanze stupefacenti alla cessione a terzi si poteva desumere dal consistente numero di dosi detenute, esorbitante rispetto all’uso personale, dalle diverse tipologie di stupefacenti, dalla detenzione della droga in luogo pubblico in compagnia di giovane e conosciuta tossicomane, dalla suddivisione dell’eroina in dosi di pronta disponibilità. La sentenza di primo grado, poi, ha osservato che, anche a voler utilizzare un parametro più ampio di quello di cui si era servito il perito, in riferimento alla dose media giornaliera assunta dall’imputato, non si vedeva il motivo per il quale costui dovesse portare con sè, con il pericolo insito nella detenzione, un quantitativo di stupefacente così consistente, che certamente non gli sarebbe servito per il periodo di permanenza, normalmente breve, stante la frequenza dei viaggi da Milano ad Ancona. Ciò dimostra che la destinazione a terzi, almeno di parte della sostanza stupefacente detenuta, è stata affermata con congrua ed adeguata motivazione, e pertanto l’infondatezza anche del quarto motivo di ricorso.

Il ricorso nel resto deve pertanto essere rigettato.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di detenzione di hashish per essere detto reato estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione e di Euro 1.000,00 di multa. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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