Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-03-2011) 07-07-2011, n. 26566 Reato continuato e concorso formale Reati commessi a mezzo stampa diffamazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il GUP del Tribunale di Milano, pronunciando ai sensi dell’art. 425 c.p.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti di M.A. e di M.P., imputati dei reati di seguito indicati:

Il M.A. del reato di cui al capo A), ai sensi degli artt. 81 e 595 c.p., L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 13 perchè, quale autore dell’articolo – allegato al capo d’imputazione per formarne parte integrante – dal titolo "Poligamia, la moglie che accusa il capo dell’Ucoii" pubblicato sul (OMISSIS) in prima pagina, offendeva la reputazione, attribuendo a loro fatti determinati, di D.F.F. e P.R.; del reato sub B), ai sensi dell’art. 616 c.p., commi 1 e 4, per aver preso cognizione di una e- mail, indirizzata da D.F.F. a P.R. in data 7 ottobre 2006, a lui in nessun modo diretta.

Il M. del delitto di cui all’art. 57 c.p. in relazione all’art. 595 c.p. e L. 8 febbraio 1948, art. 13 perchè, quale direttore responsabile del quotidiano "(OMISSIS)" ometteva di esercitare, sul contenuto dell’articolo Poligamia, la moglie che accusa il capo dell’Ucoii il controllo necessario ad impedire che con esso venisse offesa la reputazione di D.F.F. e di P. R. attribuendo loro i fatti di cui all’articolo anzidetto.

Reputava il giudicante che il fatto ascritto all’ M.A. al capo A) fosse scriminato dall’esercizio del diritto di cronaca e, quanto al capo B), che non sussistesse l’elemento oggettivo del reato in contestazione; e che, conseguentemente, anche il direttore M. dovesse essere prosciolto con la formula ampiamente liberatoria dell’insussistenza del fatto.

Avverso la decisione anzidetta il difensore della parte civile, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, nullità della sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione, con riferimento al proscioglimento di cui al capo A); e, con il secondo, identico vizio di motivazione in riferimento alla pronuncia di proscioglimento relativa al capo B).

Motivi della decisione

1. – Il ricorso è privo di fondamento.

Ed invero, non è ravvisabile il denunciato difetto di motivazione, posto che il GIP ha motivato, con argomentazioni logiche e formalmente corrette, il suo convincimento in ordine all’insussistenza di elementi sufficienti a sostenere l’accusa in dibattimento, tenuto conto dell’immediata ravvisabilità, in concreto, delle esimenti del diritto di cronaca e di critica giornalistica, tali da poter giustificare il fatto asseritamente lesivo della reputazione della persona offesa.

In particolare, il giudicante ha ritenuto che, nel caso di specie, fossero stati rispettati i limiti immanenti all’esercizio delle reclamate scriminanti, tenuto conto della verità del fatto riferito (tanto più che era stata la stessa D.F. a rendere pubblica la vicenda personale che la riguardava in un intervento sul blog (OMISSIS) da lei stessa curato); del pubblico interesse dei fatti oggetto della pubblicazione (anche in ragione della circostanza che, ancora una volta, era stata la stessa persona offesa ad affidare la sua vicenda, proprio per i profili di costume ad essa connessi, alla conoscenza di una platea più o meno estesa di persone, utenti del blog da lei curato e dei destinatari, anche per conoscenza, della sua corrispondenza informatica, perchè costituisse oggetto di riflessione e di eventuale dibattito).

Ineccepibile appare la motivazione della sentenza impugnata con riferimento al reato di cui al capo B) ritenuto insussistente nel caso di specie sul riflesso che da parte del giornalista non fosse stata posta in essere alcuna violazione di corrispondenza informatica, tenuto conto che il testo dell’e-mail pubblicato riguardava una comunicazione che la donna aveva trasmesso all’ex coniuge P.R. e ad altri quattro testimoni consenzienti, che, per volere della donna, dovevano essere informati dello sviluppo delle questioni e dei rapporti conseguenti alla fine del suo matrimonio.

Il giornalista M. non era, dunque, tra i destinatari di quella corrispondenza e ne aveva avuto contezza solo perchè uno di quei destinatari, le cui generalità non sono state rivelate, gli aveva girato il testo al suo indirizzo di posta elettronica.

Le superiori argomentazioni esprimono, compiutamente e correttamente, il giudizio di insussistenza di elementi sufficienti, univoci e comunque idonei per sostenere l’accusa in un giudizio dibattimentale, nel pieno rispetto, dunque, dei limiti della valutazione prospettica che è demandata al giudice dell’udienza preliminare, ai fini dell’emissione della sentenza di non luogo a procedere.

Valutazione che deve risolversi nel rilievo della mancanza di condizioni su cui fondare la prognosi di evoluzione, in senso favorevole all’accusa, del materiale di prova raccolto (cfr. Cass. sez. 2^, 18.3.2008, n. 14034, rv. 239514), in funzione del richiesto giudizio di inutilità del dibattimento.

2. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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