T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 12-07-2011, n. 6276 trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame, 92 sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica hanno chiesto – in buona sostanza – l’accertamento del diritto a percepire il trattamento stipendiale proprio delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato non già con la decorrenza (1.1.92) fissata dal (regolarmente convertito) D.L. n. 469/92: ma, anche, per il periodo pregresso. (In particolare, sin dalla data di entrata in vigore della legge n.121/81: che, com’è noto, ha esteso ai Carabinieri il trattamento economico proprio dei "poliziotti").

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza dell’1.6.2011, il Collegio – trattenuta la causa in decisione – constata come le pretese attoree siano intrinsecamente infondate.

Al riguardo; anche a non voler considerare

che la posizione che gli interessati rivestivano, al momento della proposizione del ricorso, nell’ambito delle rispettive Forze Armate di appartenenza è la naturale conseguenza di appositi atti di inquadramento;

che (infatti), col provvedimento di inquadramento, si stabilisce la posizione giuridica e funzionale del dipendente pubblico in seno all’apparato amministrativo: e si determina, correlativamente, quale trattamento economico deve esser corrisposto a tale soggetto;

che (pertanto), se questi intende giovarsi – a qualunque titolo (anche solo sotto il profilo strettamente temporale) – di benefici ("lato sensu") non previsti da detto provvedimento, deve impugnare un simile atto (ciò che, nel caso di specie, non è pacificamente avvenuto) nei rituali termini di decadenza;

anche, cioè (a voler esser ancora più precisi), a non voler tener conto del fatto

che, nei confronti di un atto di inquadramento (stante la sua natura autoritativa: e non "paritetica"), sono configurabili solo posizioni di interesse legittimo: e non, già, di diritto soggettivo;

che l’azione di accertamento della fondatezza della pretesa di un pubblico dipendente ad un diverso inquadramento dovrebbe, quindi, esser dichiarata inammissibile,

non ci si può, comunque, esimere dal rilevare come gli odierni ricorrenti pretendano di far valere un diritto (a contenuto patrimoniale) di cui non solo non riescono ad individuare con esattezza la fonte ma che – a ben vedere – riconoscono (essi stessi) esser privo della prescritta base normativa.

E che ciò sia vero è dimostrato dal fatto che, da parte attorea, si propone di sottoporre la questione sottesa al presente ricorso al vaglio della "Consulta": che (peraltro), sui problemi connessi al riordino delle carriere di queste particolari categorie di soggetti, ha già (e ripetutamente) avuto modo di pronunciarsi: escludendo, in primo luogo, la possibilità – per essa – di emettere sul punto sentenze "additive"; e concludendo nel senso che il legislatore, nell’esercizio della discrezionalità che – "in subjecta materia" – gli è tradizionalmente riconosciuta come propria, non ha violato – in realtà – alcun principio di rango costituzionale. (Non foss’altro perché le posizioni messe a raffronto sono, tra loro, ontologicamente e geneticamente diverse).

E dunque; atteso (o, meglio, ribadito)

che le pretese azionate col presente ricorso non poggiano su di alcun fondamento positivo;

che la lamentata disparità di trattamento, lungi dall’esser ingiustificata, è riconducibile alla peculiarità delle funzioni svolte da soggetti ai quali – soli – è attribuita istituzionalmente la qualifica di "Ufficiale di p.g.",

il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta azione cognitoria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna i proponenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 10.000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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