T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 12-07-2011, n. 6268 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento datato 21 gennaio 2011 con il quale il Capo Dipartimento Impiego del Personale EI – Stato Maggiore dell’Esercito, ha disposto il trasferimento "d’autorità" del ricorrente;

Considerato che il ricorrente deduce la violazione del principio di ragionevolezza ed eccesso di potere sotto vari profili;

Considerato che la dedotta censura di difetto di motivazione non si appalesa fondata, atteso che secondo una costante giurisprudenza della magistratura amministrativa, che ha trovato un suo riconoscimento normativo nella disposizione di cui all’art. 1349 del D. L.vo n. 66 del 2010, recante il nuovo Codice dell’Ordinamento Militare, i trasferimenti d’autorità del personale militare appartengono al genus degli "ordini", e pertanto restano sottratti alla disciplina dettata dalla legge n.241/90;

Considerato, inoltre, che non possono trovare condivisione le ulteriori doglianze avanzate dal ricorrente circa la mancata applicazione degli istituti partecipativi previsti dalla citata legge n.241/90 atteso che, come risulta dalla documentazione versata in atti dalla difesa erariale, lo stesso è stato messo in condizione di conoscere le ragioni giustificatrici del disposto trasferimento, volto a soddisfare le esigenze funzionali dell’Amministrazione, facendo pervenire a quest’ultimo le proprie considerazioni in merito;

Ritenuto, infine, che in ordine alla presunta natura punitiva del trasferimento del ricorrente in seguito alla sanzione disciplinare allo stesso inflitta per una vicenda che ha visto coinvolto un Ufficiale inglese e la sua consorte presso la sede di servizio britannica, va osservato che non è stato dimostrato alcun collegamento tra la sanzione disciplinare ed il provvedimento di trasferimento d’autorità impugnato, tenuto conto, peraltro, che è stato sanzionato unicamente il comportamento omissivo del ricorrente, ossia la mancata comunicazione dell’evento ai diretti superiori, mentre il disposto trasferimento trova una sua giustificazione nella situazione ambientale venutasi a creare all’interno dell’Organismo Internazionale nel quale prestava servizio il ricorrente;

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre la particolare natura della fattispecie consente di procedere alla integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio ai sensi dell’articolo 92 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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