Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-03-2011) 07-07-2011, n. 26717 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 425 c.p.p., comma 3 in data 13 aprile 2010 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Teramo, dichiarava non doversi procedere nei confronti di S.O., imputato del reato di illecita detenzione a fini di spaccio di gr. 583,98 di sostanza stupefacente del tipo cocaina ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis e art. 80, comma 2 – Fatto commesso in Alba Adriatica in data antecedente e prossima all’1 maggio 2009 e al 14 maggio 2009), per non avere commesso il fatto.

Ricorre avverso la detta sentenza il Procuratore Generale della Corte di Appello dolendosi della assoluta carenza di motivazione in ordine ad altro episodio delittuoso di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis e art. 80, comma 2 contestato allo S. al capo A) della rubrica concernente l’illecita detenzione a fini di spaccio di Kg. 3,478 di sostanza stupefacente del tipo hashish (Fatto commesso in Alba Adriatica l’1 maggio 2009).

Deduce in particolare il P.G. ricorrente che il GIP, nel giudicare lo S. imputato di due distinti episodi delittuosi e per il quale era stato disposto lo stralcio rispetto alla posizione dei correi giudicati separatamente, aveva preso in esame soltanto l’imputazione di cui al capo B) (illecita detenzione di cocaina), prosciogliendo l’imputato nulla statuendo, invece, sulla imputazione di cui al capo A) (illecita detenzione di hashish) per la quale non era stato statuito nulla neanche del giudizio separato celebratosi a carico dei correi. Il ricorso è palesemente infondato.

Il GIP nel pronunciare la sentenza di non luogo a procedere a carico di S.O. dopo aver disposto lo stralcio della sua posizione rispetto a quella degli altri coimputati S.R., G.S.J. e S.S., ha a sua volta giudicato lo S. esclusivamente per il reato di cui al capo B) per il quale non sono stati ritenute sufficienti le prove per disporre il rinvio a giudizio chiesto dal P.M., disponendo invece – con separato decreto emesso ai sensi dell’art. 429 c.p.p. – il rinvio a giudizio a carico dello S. per il reato di cui al capo A), sul presupposto comune di una mancata opzione da parte dello S. di un rito alternativo.

Nessuna motivazione quindi era dovuta – nè vi sarebbe potuta essere – per un reato (l’illecita detenzione a fini di spaccio dell’hashish oggetto della imputazione di cui al capo A) per la semplice ragione che per tale specifico capo di accusa vi è stata una decisione di tipo processuale (rinvio a giudizio) disposta con apposito provvedimento separato (decreto che dispone il giudizio). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.G..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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