Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-07-2011) 08-07-2011, n. 26824

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Propone ricorso I.V.A. avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Bari il 10/5/2011 con la quale è stata disposta la sua consegna all’autorità giudiziaria bulgara richiedente, per esecuzione della pena.

Si eccepisce difetto di motivazione riguardo le condizioni ostative alla consegna di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. l) ed r), osservando che era stato condannato in Bulgaria per il delitto di furto consumato nel (OMISSIS) e di guida in stato di ebbrezza consumato nel (OMISSIS).

Il ricorrente assume inoltre di vivere in Italia dal 2006, a (OMISSIS), ove svolge attività lavorativa, circostanza che legittimerebbe, secondo la sua prospettazione il rifiuto della consegna e l’esecuzione della pena in Italia.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, risultando che i reati per cui è stata chiesta l’esecuzione della pena sono stati commessi negli anni (OMISSIS), periodi in relazione ai quali non sono stati emessi provvedimenti di amnistia nel nostro paese.

2. Analogamente inammissibile è il secondo motivo di ricorso, poichè la Corte ha compiutamente argomentato in fatto sulla mancanza di prova del radicamento del ricorrente nel territorio, presupposto legittimante il preteso rifiuto della consegna, valorizzando sia elementi concreti, quali l’incapacità dell’interessato di esprimersi in italiano e la mancata registrazione dell’interessato all’anagrafe ove egli assume di essere residente, sia l’assenza di documentazione sullo svolgimento di una continuativa attività di lavoro, risultando il richiedente essere stato impegnato in attività produttiva solo due giorni, in epoca prossima alla data di arresto.

Rispetto a tali emergenze di fatto l’interessato nulla ha provato o dedotto in senso contrario, limitandosi a reiterare le conclusioni di segno contrario.

La fase processuale successiva all’emissione della sentenza impugnata, ha confermato l’assenza del richiamato radicamento, non essendo stato possibile procedere alla notifica del provvedimento di fissazione della comparizione dinanzi a questo giudice, per irreperibilità dell’interessato, risultato non più abitante all’indirizzo fornito, tanto che si è provveduto ad una nuova citazione, con notifica ex art. 161 c.p.p..

3. L’inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che alla corresponsione della somma in favore della Cassa delle ammende, determinata come in dispositivo ex art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma d Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *