Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 26 gennaio 2010 il Tribunale di Taranto ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di R.M., volta a ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. in relazione alle seguenti sentenze di condanna:
– sentenza del Tribunale di Taranto del 5 novembre 1999 (irrevocabile il 9 dicembre 2009) per il reato di cui all’art. 388 c.p., commesso in (OMISSIS);
– sentenza del Tribunale di Taranto del 17 marzo 2000 (irrevocabile l’8 maggio 2000) per il reato di cui all’art. 485 c.p., commesso in (OMISSIS).
Secondo il Tribunale non era dimostrata l’esistenza di un programma criminoso unitario, in mancanza di elementi idonei a far ritenere che gli stessi, di diversa natura e consumati in ambito familiare, fossero frutto di unica deliberazione, piuttosto che di indipendenti e autonome volizioni.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, R.M., che ne chiede l’annullamento sulla base di due motivi.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione degli elementi posti a fondamento della inapplicabilità del vincolo della continuazione, sul rilievo che la richiesta ha riguardato due sentenze emesse a seguito di richiesta di definizione del giudizio con applicazione di pena concordata tra le parti e che dalla lettura delle dette sentenze, non contenenti per loro natura alcuna statuizione sul merito, non era desumibile la ritenuta diversità della volontà delittuosa sottesa ai reati contestati.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 81 cpv. c.p. e art. 671 c.p.p., in relazione all’apprezzamento dei requisiti richiesti per l’applicazione dell’istituto della continuazione in executivis, indicati dalla giurisprudenza di questa Corte.
Si deduce, in particolare, il mancato apprezzamento di alcuni indici:
– il fattore cronologico, essendo stati commessi i fatti in un determinato e contenuto arco temporale, travisato e reinterpretato dal giudice di merito che ha parlato di distanza di tempo tra i reati di cui alle due sentenze;
– le reali intenzioni sottese alla condotta tenuta dalla ricorrente, dovendo collocarsi i reati oggetto delle condanne patteggiate nel contesto familiare disgregato e conflittuale, dipendente dalla grave situazione di pericolo in cui la medesima versava.
Si rappresenta anche l’irrilevanza della omessa previsione delittuosa originaria anche del reato di falso, perchè il programma criminoso unico è concepibile anche in maniera generica, e si contesta l’omessa specificazione delle ragioni del diniego della continuazione tra un ulteriore reato, dotato dei requisiti richiesti, e quelli tra cui il vincolo è stato già riconosciuto in sede di cognizione.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, chiedendo rigettarsi il ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. L’art. 188 disp. att. c.p.p. prevede che, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 137 in tema di applicabilità del concorso formale e del reato continuato anche quando concorrono reati per i quali la pena è stata applicata su richiesta delle parti e altri reati, la disciplina del concorso formale e del reato continuato in sede esecutiva assume un carattere peculiare "nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona".
In tal caso, infatti, la persona interessata e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sull’entità della sanzione sostitutiva o della pena, sempre che quest’ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, o due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, se ricorrono i casi previsti nell’art. 444 c.p.p., comma 1 bis. Nel caso di disaccordo del pubblico ministero il giudice, se lo ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta.
2.1. Alla stregua del chiaro disposto della detta norma, non è sufficiente per l’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p., tra più reati, tutti giudicati ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’allegazione dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso.
E’ necessario che l’applicazione della disciplina del reato continuato sia richiesta concordemente dall’interessato e dal pubblico ministero ovvero che l’eventuale disaccordo del pubblico ministero sia ritenuto ingiustificato dal giudice dell’esecuzione, e che la pena complessiva concordata (o comunque da determinare in concreto in applicazione dell’art. 81 c.p.) non superi il limite stabilito dall’art. 444 c.p.p., e sia ritenuta congrua.
Questa Corte, nell’affermare con orientamento costante questi principi, ha tenuto conto del fondamento del patteggiamento della pena, rappresentato dall’accordo delle parti, e della necessità che esso sia superato con nuovo accordo tra le medesime parti, salvo che lo stesso non sia raggiungibile per il dissenso ingiustificato del pubblico ministero (Sez. 1, n. 1749 del 26/04/1993, dep. 08/06/1993, Imprice, Rv. 194423; Sez. 1, n. 6208 del 01/12/1995, dep. 12/02/1996, Talevi, Rv. 203658; Sez. 1, n. 474 del 27/01/1997, dep. 25/03/1997, Simone, Rv. 207020; Sez. 1, n. 29678 del 09/07/2003, dep. 16/07/2003, Verardi, Rv. 225541; Sez. 1, n. 20986 del 01/04/2004, dep. 04/05/2004, Adelizzi, Rv. 228984; Sez. 1, n. 12461 del 18/02/2005, dep. 04/04/2005, Liberti, Rv. 231261).
2.2. Nel caso in esame, risulta che la ricorrente ha avanzato una istanza generica ai sensi dell’art. 671 c.p.p. al Giudice dell’esecuzione volta all’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a reati giudicati con due sentenze di condanna, indicate nel ricorso come emesse "a seguito di richiesta di definizione del giudizio con applicazione di pena concordata tra le parti" e tali risultanti dall’esame degli atti, e non è provato che la ricorrente abbia investito il Pubblico Ministero della sua richiesta per raccoglierne il consenso o il dissenso.
2.3. All’inammissibilità dell’istanza generica, proposta ex art. 671 c.p.p., in presenza della disciplina speciale di cui all’art. 188 disp. att. c.p.p., consegue la manifesta infondatezza delle censure svolte con il primo motivo, con valenza assorbente rispetto alle doglianze (comunque inammissibili in questa sede, implicando valutazioni in fatto) di cui al secondo motivo.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto del ricorso e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
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