Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-05-2011) 08-07-2011, n. 26836 Conflitti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 11 gennaio 2011, pubblicata il successivo 14 febbraio, il Tribunale di Catanzaro, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., pronunciando sulla richiesta di riesame proposta da G.M., con atto in data 30 dicembre 2000, avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, emessa il 16 dicembre 2010, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, ha dichiarato l’incompetenza per territorio del Giudice distrettuale per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in ordine al reato di cessione a D. C. e B.G. di un’arma da sparo tipo guerra (pistola cal. 9, marca Glock, con matricola abrasa), contestato al capo 174 della rubrica delle imputazioni; ha, quindi, sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso il luogo di residenza del ricorrente o in altro luogo di privata dimora dallo stesso indicato in sede di esecuzione della medesima ordinanza, contestualmente disponendo l’immediata comunicazione del provvedimento al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza; ha sollevato conflitto negativo di competenza e, per l’effetto, ha rimesso a questa Corte di cassazione copia delle ordinanze di custodia cautelare emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 16 dicembre 2010 e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza il 5 dicembre 2010, e copia degli altri atti necessari alla risoluzione del conflitto con l’indicazione delle parti e dei difensori.

A sostegno della ritenuta fondatezza dell’eccezione difensiva di incompetenza per territorio, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rilevato che, come era agevolmente desumibile dallo stesso tenore della provvisoria imputazione di cui al capo 174 nonchè dalla verifica del materiale indiziario in atti, il G. aveva commesso l’illecito attribuitogli "in (OMISSIS) o località limitrofa il (OMISSIS)"; nè era ravvisabile alcun profilo di connessione con le altre fattispecie prospettate nel medesimo procedimento penale, essendo il reato oggetto di contestazione cautelare al G. avulso dal contesto delle complesse indagini eseguite nello stesso procedimento, incentrate sulla ricostruzione di tre complesse associazioni per delinquere finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti, prevalentemente importate dalla Colombia e in misura minore dalla Spagna, distribuite nell’alto tirreno cosentino, in (OMISSIS) e comuni viciniori, oltre che a (OMISSIS), e sull’accertamento di plurime violazioni della normativa in tema di stupefacenti, alle quali il G. era comunque estraneo, essendo indiziato soltanto del predetto delitto in materia di armi (citato capo 174 della rubrica).

Motivi della decisione

Il denunciato conflitto va risolto a favore del Tribunale di Cosenza, secondo la corretta indicazione del Tribunale di Catanzaro, posto che il G. risponde di un unico delitto di violazione della legge sulle armi, contestato come commesso in (OMISSIS) o località limitrofa, e non esistono ragioni di connessione idonee a determinare, con riguardo allo stesso imputato, la competenza territoriale di altro Giudice a norma dell’art. 16 c.p.p..

Al riguardo, questa Corte ha già chiarito che la continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione solo se l’episodio in continuazione riguardi lo stesso imputato o, se sono più di uno, gli stessi imputati, giacchè l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (Sez. 4, n. 10122 del 17/01/2006, dep. 23/03/2006, Hanid, Rv. 233714; Sez. 1, n. 24718 del 22/05/2008, dep. 18/06/2008, Molinaro, Rv. 240806).

Segue la declaratoria di competenza del Tribunale di Cosenza.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Cosenza, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *