Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con il ricorso notificato in data 4.11.2010 e tempestivamente depositato, l’istante, che gestisce la casa di cura Santa Famiglia, provvisoriamente accreditata e riorganizzata al fine di adeguarsi ai requisiti di cui alla l. reg. n. 4 del 2003 e alla DGR n. 424/2006, esponeva di aver appena concluso il processo di adeguamento richiesto in forza delle citate disposizioni ed a seguito dei decreti nn. 25 e 43 del 2008, con una riconversione approvata all’inizio del 2009. La stessa censurava, pertanto, il decreto commissariale n. 56 del 2010 che imponeva alla struttura, inquadrata come UOP di II livello di adeguarsi a nuovi e diversi requisiti entro il termine del 31.12.2010, disponendo, peraltro, una riduzione di posti letto a 27 di ostetricia e 8 di neonatologia, con un unico articolato motivo di gravame:
eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, violazione del principio di proporzionalità, ragionevolezza e affidamento, difetto di partecipazione al procedimento e di comunicazione.
In particolare evidenziava, per un verso, l’esiguità del termine imposto e, per altro verso, che la decisione relativa alla rimodulazione dei posti letto era stata assunta senza il coinvolgimento della struttura interessata.
Si costituiva la Regione Lazio eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorso a seguito del sopravvenire del decreto commissariale n. 80 del 2010, avente ad oggetto la "Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale", che ha recepito le intese di riconversione di cui al decreto del Commissario ad acta n. 5/09, in forza del quale (in particolare dell’allegato D) erano attribuiti alla casa di cura ricorrente 45 posti letto per ostetricia e ginecologia e 2 per neonatologia.
Con l’ordinanza n. 5462 del 2010 questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare per quanto concerne il termine fissato per l’adeguamento.
All’udienza di discussione la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1 – Osserva il Collegio che il ricorso deve essere in parte dichiarato improcedibile, poichè – come precisato già in sede cautelare ed evidenziato dalla difesa dell’amministrazione – con riferimento alla censura mossa avverso la riduzione dei posti letto assegnati alla casa di cura ricorrente, è sopravvenuto il decreto commissariale n. 80 del 2010, sopra menzionato, che ha assegnato all’istante 45 posti letto per ostetricia e ginecologia e 2 per neonatologia.
2 – Con riferimento al restante capo di domanda, deve rilevarsi come nel sistema sanitario, delineato dal d.lgs. n. 502 del 1992, successivamente modificato dal d.lgs. n. 229 del 1999, l’accreditamento delle strutture private e la conseguente destinazione di somme a carico del bilancio pubblico comporta la fissazione di requisiti connessi a parametri di efficienza e buona amministrazione cui ancorare il rilascio dell’accreditamento in ragione della programmazione effettuata a livello sanitario e dei vincoli di bilancio esistenti per la spesa sanitaria della Regione. A fronte di ciò deve evidenziarsi che le censure mosse dalla ricorrente, relativamente ai nuovi requisiti fissati dalla Regione, si attestano in relazione al mutamento di impostazione rispetto a quanto sancito precedentemente ed al nuovo assetto organizzativo raggiunto dalla Casa di cura ed approvato nel 2009, nonché al tempo esiguo assegnato per l’adeguamento. Eppure, non appaiono analiticamente smentiti i risultati dell’analisi avviata con il Piano di riorganizzazione, confermato dagli studi dell’ASP, che attengono peraltro a profili tecnicodiscrezionali sindacabili in questa sede nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza, nonché del travisamento dei fatti, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza.
3 – Tuttavia, come già evidenziato in sede cautelare e proprio in ragione dell’esistenza di un’organizzazione imprenditoriale della struttura accreditata e della necessità di operare una programmazione dell’attività e dell’assetto finanziario, risulta manifestamente illogico disporre la revoca dell’accreditamento a causa del mancato adeguamento della struttura ricorrente, che risulta in linea con quanto precedentemente stabilito in termini di requisiti, con un effetto pertanto retroattivo dei nuovi parametri. Altresì, appare viziato sotto il medesimo profilo la fissazione di un termine così breve – peraltro ormai trascorso senza effetti in forza della sospensione operata in sede cautelare.
Per quanto sopra esposto, il provvedimento impugnato deve essere annullato in parte qua, con riferimento alla previsione della revoca dell’accreditamento relativo alla Casa di cura ricorrente in caso di mancato adeguamento nel tempo stabilito e con riguardo, dunque, alla fissazione del termine del 31.12.2010, salvi restando gli ulteriori provvedimenti che la Regione vorrà assumere dal punto di vista attuativo della disposizioni programmatiche relative alla riorganizzazione della Rete dell’assistenza perinatale contenuta nell’allegato al provvedimento in oggetto.
In ragione della complessità della fattispecie esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato in parte qua, come sopra specificato. Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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