Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-04-2011) 08-07-2011, n. 26817 Dichiarazione di impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con la sentenza in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Palermo ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di C. E. in ordine al reato di cui all’art. 328 c.p., comma 2, perchè il fatto non costituisce reato.

Al C., direttore dell’Agenzia del demanio di Palermo, era stato contestato di avere omesso ogni risposta nel termine di legge alla diffida rivoltagli da M.M.G., amministratore giudiziario di beni sequestrati a Mu.Gi., con cui metteva in mora l’Agenzia del demanio affinchè provvedesse alla conclusione del procedimento per la liquidazione ed il pagamento delle spese a lui spettanti.

Il G.u.p. ha riconosciuto la sussistenza dell’elemento materiale del reato di omissione di cui all’art. 328 c.p., comma 2, tuttavia ha escluso l’esistenza dell’elemento soggettivo in capo all’imputato, in quanto dagli elementi di prova acquisiti sarebbe emerso che questi non avrebbe mai preso visione della diffida inviata dal M., nè che sia stato informato dagli impiegati e funzionali addetti all’unità "beni confiscati" di tale specifica richiesta.

2. – Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di M., costituitosi parte civile.

Il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione che nell’escludere la sussistenza dell’elemento psicologico del reato non ha tenuto in debito conto la posizione dirigenziale del C., da cui deriverebbe la responsabilità della organizzazione dell’ufficio amministrativo da lui diretto, anche in rapporto alla gestione dei procedimenti con gli utenti del servizio. Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, rilevando che solo in esito alla compiuta istruzione dibattimentale si potrà addivenire all’accertamento della responsabilità dell’imputato.

3. – C.E. ha depositato una memoria difensiva con cui ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione.

4. – L’eccezione di tardività del ricorso è fondata.

Infatti, tenuto conto che l’art. 585 c.p.p. regola la decorrenza dei termini con riferimento ad ogni tipo di provvedimento giurisdizionale e non alla sola sentenza dibattimentale, anche all’impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere resa all’esito dell’udienza preliminare si è ritenuto debbano applicarsi i termini in esso previsti e, in particolare, trattandosi di provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio, quello di quindici giorni di cui al citato art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a) che decorre dalla scadenza dei trenta giorni stabiliti dall’art. 424 c.p.p., comma 4 allorchè la motivazione sia depositata entro quest’ultimo termine (Sez. Un., 26 giugno 2002, n. 32312, D’Alterio).

Nella specie, la sentenza è stata deliberata all’udienza del 20.10.2010 e la motivazione depositata il 5.11.2010, sicchè il termine di 15 giorni per il ricorso per cassazione decorreva dal 20.11.2010, cioè alla scadenza del trentesimo giorno dalla pronuncia, ai sensi dell’art. 424 c.p.p., comma 4. Pertanto, il termine per l’impugnazione scadeva il 5.12.2010, mentre il ricorso risulta depositato solo il 23.12.2010. 5. – Ne consegue, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè presentato senza rispettare il termine previsto dall’art. 585 c.p.p.; il ricorrente, inoltre, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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