Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 29 aprile 2010, confermava la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Bergamo in data 24 novembre 2009 con la quale A.R., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, era stato ritenuto colpevole del detto reato e condannato, previo riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di leve entità prevalente sulla recidiva e con la diminuente per il rito, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa.
In risposta alle doglianze mosse con l’atto di appello con le quali era stata richiesta la riduzione della pena ed in subordine le circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale manteneva ferma la originaria decisione in punto di trattamento sanzionatorio, ritenendo la pena adeguata al fatto e l’imputato immeritevole delle circostanze attenuanti generiche stante il suo precedente specifico.
Ricorre avverso la detta sentenza l’imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario lamentando violazione di legge ed omessa o contraddittoria o manifestamente illogica motivazione sia con riguardo alla mancata riduzione della pena, sia con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.
Lo è quello relativo alla omessa motivazione in punto di entità del trattamento punitivo avendo la Corte con argomentazione immune da eclatanti vizi logici, negato ingresso ad un più mite trattamento sulla base della ritenuta persistenza da parte dell’imputato nelle proprie scelte delinquenziali nonostante la precedente condanna, ancorchè risalente nel tempo, per identico reato.
Lo è anche il secondo, in quanto la Corte territoriale, pur avendo dato atto di una circostanza non specificamente dedotta nei motivi di appello (condotta susseguente al reato finalizzata al recupero della dipendenza alcolica), ha in via autonoma e con motivazione assolutamente adeguata sul piano logico negato le invocate circostanze richiamandosi sia alla negativa personalità dell’imputato sia alla sua inclinazione a commettere reati della stessa indole, sia alle modalità del fatto correttamente ritenute gravi con puntuale richiamo a quanto argomentato, sul punto, dal GUP la cui sentenza si integra con la decisione oggi impugnata.
Alla pronuncia di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento della somma – ritenuta congrua – di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi in colpa il ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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