Cons. Stato Sez. III, Sent., 13-07-2011, n. 4227 Provvedimenti contingibili ed urgenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La sentenza appellata ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al ricorso proposto dall’attuale appellato, per l’annullamento del provvedimento contingibile e urgente adottato dal Sindaco del Comune di Modugno in data 18 gennaio 2010, recante l’ordine di sgombero per ragioni igieniche di un immobile ad uso abitativo.

La pronuncia si basa sulla circostanza che, nel corso del giudizio, con atto del 30 marzo 2010, il Sindaco aveva disposto la "revoca" dell’atto impugnato.

Peraltro, in considerazione della soccombenza virtuale della parte resistente, la sentenza ha condannato l’amministrazione a rimborsare al ricorrente le spese di lite.

2. Il Comune appellante contesta la statuizione riguardante la condanna al rimborso delle spese di lite, mentre l’appellato resiste al gravame.

3. Il Collegio ritiene che l’infondatezza, nel merito, dell’impugnazione proposta dal Comune renda superfluo l’esame approfondito delle eccezioni preliminari proposte dall’appellato.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione, l’atto di ritiro dell’atto impugnato in primo grado non deriva da sopravvenute ragioni di opportunità, né si collega al comportamento posto in essere dal ricorrente dopo la proposizione del ricorso. Tali circostanze, infatti, non emergono in alcun modo dalla motivazione dell’atto.

È quindi ragionevole ritenere che, anche prescindendo dalle espressioni formali utilizzate (revoca), l’atto di ritiro in questione rappresenti il doveroso riconoscimento della illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado, indirettamente sollecitato dalle motivazioni della ordinanza cautelare del TAR.

A tale riguardo, va puntualizzato che, per l’immobile in questione, risulta avviata una procedura di carattere edilizio, preordinata alla verifica della regolarità urbanistica, anche in relazione al rilascio della licenza di abitabilità.

Nel presente giudizio, tuttavia, è contestato unicamente il provvedimento contingibile e urgente adottato dal Sindaco, per asserite ragioni di "tutela della salute di chi vi abita".

4. È evidente che il presupposto sostanziale per l’adozione di un provvedimento di tale contenuto non potrebbe essere costituito dalla mera irregolarità urbanistica del manufatto e nemmeno dalla sola mancanza di licenza di abitabilità: occorre anche la dimostrazione di un reale pericolo di inconvenienti igienici o sanitari.

Nel caso di specie non solo non emerge la prova di tale situazione, ma risulta documentato che, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato in primo grado, la competente Azienda Sanitaria Locale aveva escluso la sussistenza di particolari "rilievi d’ordine igienico sanitario", attestando che "tutti i locali ispezionati si presentano in buone condizioni igienicosanitarie".

5. Pertanto, non sussistevano i presupposti necessari per l’adozione del provvedimento contingibile e urgente di sgombero dell’immobile per la tutela della salute.

Ne deriva che l’atto di ritiro dell’ordinanza non fa venire meno la soccombenza virtuale dell’Amministrazione comunale, con particolare riferimento alle doverose conseguenze riguardanti l’onere delle spese del giudizio.

Né vi sono circostanze peculiari idonee a giustificare la compensazione delle spese del giudizio, anche prescindendo da ogni considerazione sulla insindacabilità della decisione assunta al riguardo dal giudice di primo grado, una volta accertata, correttamente, la soccombenza virtuale dell’Amministrazione intimata.

6. In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in euro duemila.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge l’appello.

Condanna l’Amministrazione appellante a rimborsare all’appellato le spese di giudizio, liquidandole in euro duemilacinquecento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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