Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-03-2011) 08-07-2011, n. 26805 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica di Messina ricorre contro l’ordinanza emessa dal detto Tribunale – in funzione di Giudice per il riesame – in data 11 ottobre 2010, con il quale, in parziale accoglimento dell’appello proposto da B.P., indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributali e fallimentari, avverso il provvedimento del GIP del medesimo Tribunale del 19 maggio 2010 era stata sostituita la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’obbligo di firma.

A sostengo del ricorso il P.M. deduce erronea applicazione della legge penale nonchè, illogicità e carenza di motivazione per avere il Giudice, pur dando atto della presenza di un quadro indiziano di notevole gravita per reati, oltretutto, di rilevante allarme sociale, dato specifico rilievo all’elemento temporale per l’attenuazione della misura detentiva in netto contrasto con l’orientamento giurisprudenziale che nega valenza specifica al mero decorso del tempo in sè considerato, in assenza di altri elementi significativi atti a giustificare in melius il regime coercitivo cui l’indagato sia sottoposto.

Il ricorso è infondato.

Pur condividendo la considerazione di partenza da cui muove il P.M. ricorrente secondo la quale in tema di revoca o modifica di misure cautelare il mero decorso del tempo non può assurgere a criterio esclusivo per l’adozione di un provvedimento migliorativo, occorrendo anche valutare tutte le circostanze del caso, con specifico riferimento alla persistenza o meno delle esigenze cautelari ritenute sussistenti al momento dell’adozione della misura, in ossequio al principio di proporzionalità nel corso dell’esecuzione della custodia cautelare cui il giudice deve far riferimento secondo il proprio prudente apprezzamento (vds. da ultimo, Cass. Sez. 5A 12.2.2009 n. 21195, Occhianti, Rv. 243936; Cass. Sez. 1A 18.11.2008 n. 44364 Rv. 242038), occorre verificare se nel caso in esame il Tribunale – nell’operare la modifica del regime cautelare – abbia tenuto conto esclusivamente del fattore tempo quale indice positivo.

La risposta è certamente negativa posto che dal tenore del provvedimento impugnato emerge che il Tribunale oltre a tenere in considerazione il fattore tempo, ha dato atto di altri elementi favorevoli all’indagato quali l’incensuratezza;, la notevole distanza temporale tra la data di commissione del fatto e quella di emissione della misura restrittiva, offrendo così un quadro di valutazione assai ampio e nel quale ben si è inserito l’elemento tempo in riferimento alla durata della misura cautelare sofferta quale ulteriore elemento di valutazione positivo in quanto incidente negativamente sul pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, in piena conformità all’indirizzo giurisprudenziali testè enunciato.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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