Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Il sig. B. M. partecipava al concorso per il reclutamento di n.1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale riservato ai volontari in ferma prefissata e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, con provvedimento datato 7 luglio 2010 lo giudicava inidoneo ai sensi dell’art.10 del bando, disponendo l’esclusione dell’aspirante carabiniere dalla suindicata procedura selettiva per essere, in particolare, il medesimo, affetto da "alterazioni acquisite alla cute (tatuaggi) spalla sinistra, scapola e gamba destra che per sedi e dimensioni determinano rilevanti alterazioni dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica (art.19 D. T: 5/12/2005)".
L’interessato impugnava innanzi al Tar per il Lazio detto provvedimento deducendone la illegittimità sotto vari profili e l’adito Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza n.567/2011 ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato.
Insorge l’appellante sostenendo la erroneità della sentenza di cui chiede la riforma.
Alla camera di consiglio del 21 giugno 2011, avvisate le parti, la causa viene trattenuta per la decisione semplificata.
Tanto premesso, l’appello si appalesa fondato e va perciò accolto.
Il Collegio deve preliminarmente far presente che sulla questione giuridica sottesa alla controversia all’esame questa Sezione ha avuto già modo di pronunciarsi recentemente (decisione n.1352 del 2/3/2011) in sede di definizione di controversia del tutto analoga, sicché in questa sede non può non ribadire le osservazioni e statuizioni già prese e che si vanno di seguito sinteticamente ad esporre.
L’esclusione in contestazione è stata assunta sul presupposto della rilevata presenza di tre tatuaggi rispettivamente sulla spalla sinistra, sulla scapola e sulla gamba destra, circostanza per la quale ad avviso dell’Amministrazione ricorrerebbe l’ipotesi di non idoneità contemplata dall’art.10 del bado di concorso, trattandosi di alterazioni cutanee che "per sede,dimensioni e natura, sono deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o indice di personalità abnorme".
Ora il richiamo all’ipotesi di esclusione prevista dal bando si appalesa incongruo, non rinvenendosi nella specie, le condizioni di fatto e di diritto richieste per farsi luogo alla dichiarazione di inidoneità.
In primo luogo si osserva come i tatuaggi in questione sono pacificamente situati in parti del corpo coperte sia dalla divisa invernale che da quella estiva, per cui la non visibilità di tali segni induce ragionevolmente ad escludere che gli stessi siano deturpanti.
Il concetto di deturpamento, infatti, è direttamente collegato alla visibilità, per cui, se visibili, i segni possono suscitare psicologicamente sensazioni di disgusto in ordine all’aspetto fisico della persona e ciò è sicuramente incompatibile con lo status di un carabiniere; viceversa, l’attitudine deturpante va esclusa ove, come nel caso di specie, i tatuaggi non sono visibili agli altri, senza conseguentemente suscitare in costoro una percezione negativa (cfr Cons Stato Sez. VI 13 maggio 2010 n. 2950).
I segni impressi sulla cute potrebbero, per il vero, sempre alla luce della disciplina dettata dal bando, essere indice di personalità abnorme, ma tale evenienza non è ravvisabile nella fattispecie, sia perché al riguardo non vi è traccia di una motivazione al riguardo, posto che alcunché in ordine al contenuto e alla natura dei tatuaggi viene esplicitato, sia perché l’Amministrazione avrebbe dovuto, ove avesse ravvisato un indice di abnormità, esperire i relativi accertamenti psichiatrici e quindi, quanto meno sotto il profilo motivazionale il provvedimento di non idoneità è manchevole (cfr Cons Stato Sez IV 4 aprile 2007 n.1520).
Infine, non appaiono condivisili le ragioni specificatamente poste dal giudice di primo grado a fondamento delle prese statuizioni.
Il Tar prospetta, a giustificazione della legittimità del provvedimento de quo, osservazioni e conclusioni di carattere medicoscientifico, che per la verità, specie per ciò che attiene alla pretesa natura cancerogena dei prodotti utilizzati per le infiltrazioni cutanee, sfuggono all’apprezzamento del giudice, per essere le stesse rimesse alla cognizione di un organo medicolegale, che al riguardo non è stato interpellato.
In forza di quanto sopra esposto, il gravame si appalesa meritevole di accoglimento, dovendo l’impugnata sentenza essere integralmente riformata, con conseguente annullamento del provvedimento gravato in prime cure.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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