Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-03-2011) 08-07-2011, n. 26780 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Giudice di Pace di Frattamaggiore con decreto emesso il 15 aprile 2010 convalidava l’ordinanza del Questore di Napoli emessa ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis nei confronti di C. G. per detenzione di stupefacente per uso personale non terapeutico, con la quale gli veniva imposto di non allontanarsi dal Comune di residenza di rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 e di non allontanarsene prima delle ore 7,00 e di condurre veicoli a motore per la durata di un anno.

Ricorre avverso l’ordinanza suddetta il nominato C.G. a mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge ( art. 178 c.p.p., lett. c)) per essere stato il provvedimento emesso prima della scadenza del termine di 48 ore dalla data di notifica del provvedimento da parte del P.M. avvenuta il 14 aprile 2010.

Assume che a causa della inosservanza del detto termine è stato violato il diritto di difesa che prevede l’assegnazione di un termine minimo (pari appunto a 48 ore) necessario per l’approntamento delle necessarie difese con conseguente nullità dell’ordinanza oggi impugnata. Il ricorso è fondato.

Come ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di procedimenti aventi per oggetto la detenzione di stupefacente per uso personale non terapeutico contemplata dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, rientra nei compiti demandati al giudice in vista della convalida del provvedimento del Questore quello di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura.

L’attuale testo delineato nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis garantisce quel termine indispensabile che per uniforme giurisprudenza di questa Corte va individuato nelle 48 ore successive al momento della notifica del provvedimento amministrativo: il mancato rispetto per difetto incide pertanto sul diritto di difesa del sottoposto inibendogli la possibilità di approntare congruamente le proprie difese.

Trattasi di quello che comunemente si definisce "contraddittorio cartolare" idoneo a garantire quel diritto di difesa costituzionalmente garantito attraverso la possibilità per il sottoposto di presentare eventuali memorie o deduzioni (In termini Cass. Sez. 6, 9.12.2008 n. 3521).

Nel caso di specie, l’ordinanza di convalida è stata emessa rispetto alla data di notifica del provvedimento avvenuta in data 14 aprile 2010 alle ore 11,10, il successivo 15 aprile: da qui la nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c), con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.

Alla stregua di tali considerazioni, si impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con conseguente declaratoria di cessazione dell’efficacia del provvedimento del Questore di Napoli limitatamente all’obbligo di presentazione del sottoposto con contestuale comunicazione alla detta Autorità di Polizia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento del Questore di Napoli limitatamente all’obbligo di presentazione con comunicazione al predetto Questore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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