Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-07-2011, n. 4255 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visti i ricorsi in appello in epigrafe specificati, con i relativi allegati, mediante i quali le parti ricorrenti hanno impugnato la sentenza del TAR AbruzzoL’Aquila n.745/2004, con la quale, in accoglimento del ricorso di primo grado di parte odierna appellata, è stata annullata l’ordinanza n.331/2003, emanata dal Comune di Trasacco;

– rilevata la necessità di riunire i ricorsi predetti ai fini di rendere un’unica decisione sugli stessi, in quanto proposti contro la medesima sentenza;

– considerato che con dichiarazione depositata in atti la parte appellata, con riferimento ad entrambi in ricorsi, ha chiesto la cessazione della materia del contendere, successivamente specificando (con dichiarazione resa a verbale d’udienza) di rinunziare a far valere la sentenza di primo grado, oggetto d’appello;

– ritenuto che tale rinuncia agli affetti favorevoli della corrisponde sostanzialmente ad una rinuncia al ricorso di primo grado da parte dell’appellato e configura una causa estintiva del giudizio di appello;

considerato che la carenza d’interesse in ordine all’annullamento del provvedimento originariamente impugnato, sopravvenuta nelle more del giudizio di appello, comporta la dichiarazione di improcedibilità, non soltanto dell’appello, ma altresì dell’originario ricorso proposto davanti al Tribunale amministrativo regionale, e determina, quando non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante la sola fase d’appello, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 34 primo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (cfr., da ultimo, Cons. di Stato, Sez. IV 17 aprile 2002, n. 2031; VI, 25 giugno 2002, n. 3468 e 9 maggio 2002, n. 2514);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe specificato, e previa loro riunione, annulla senza rinvio le sentenze appellate e dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse i ricorsi di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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