Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-11-2011, n. 25336

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, depositata in data 21 agosto 2006, con la quale è stata rigettata l’opposizione della medesima Procura al decreto di pagamento degli onorari a favore del difensore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, emesso da quel Tribunale.

La ricorrente – con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e non notificato ad alcuno – lamenta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., lett. e), e violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 80 e 81, dolendosi del fatto che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che il sostituto processuale sia legittimato a chiedere direttamente al giudice la remunerazione della propria attività professionale.

All’esito dell’udienza del 13 gennaio 2011, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 3427 del 2011, preso atto del mutato orientamento, per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 19161 del 2009, della giurisprudenza in tema di individuazione del giudice – se civile o penale – e conseguentemente del rito in base al quale devono essere trattati i procedimenti relativi alla liquidazione delle spese spettanti ai difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ha assegnato alla parte ricorrente: a) il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile; b) il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

Decorsi i detti termini, la trattazione della causa è stata quindi fissata per la pubblica udienza del 18 ottobre 2011.

Il Collegio ha raccomandato la redazione della sentenza in forma semplificata.

Dalla attestazione della Cancelleria in data 14 giugno 2011, emerge che nei termini indicati nella richiamata ordinanza interlocutoria, non risulta essere stato depositato presso la Cancelleria della Corte alcun ricorso predisposto secondo le forme del rito civile.

Ne consegue che, non essendosi la ricorrente avvalsa della rimessione in termini disposta da questa Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto nelle forme del rito penale e non notificato ad alcuno.

Tale ultima circostanza esime dalla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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