Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-07-2011, n. 4237 Avvocato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’appellante censura la decisione del TARCampania, Napoli, con cui è stato respinto il suo ricorso avverso la mancata ammissione alle prova orale all’esame di avvocato.

Con le tre rubriche pone una questione essenzialmente unica. Per l’appellante le valutazioni delle prove scritte degli esami di abilitazione o di concorso sarebbero risultate totalmente diverse a seconda della commissione giudicatrice, deputata alla correzione, per cui solo una valutazione motivata potrebbe assicurare la conoscibilità dei motivi di tali discrepanze. Non vi sarebbero poi ragioni pratiche per non fornite le indicazioni minime, come la sottolineatura dei brani censurati e/o indicazione delle parti del brano contenenti errori o insufficienze.

Il voto completamente immotivato impedirebbe di verificare in concreto il rispetto dei criteri di correzione in quanto l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi è finalizzato a rendere trasparente e controllabile l’esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione e soltanto una valutazione.

Nella seduta del 21 luglio la SottoCommissione avrebbe corretto ben 63 elaborati in quattro ore quindi in un tempo insufficiente a valutare il candidato.

L’appello è infondato.

La Corte Costituzionale nella sua recente pronuncia n. 175 del 8 giugno 2010 ha affermato, proprio con specifico riferimento agli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, che l’esito negativo della valutazione delle prove scritte con conseguente non ammissione alle prove orali, poteva essere legittimamente espresso anche con il solo voto numerico completamente immotivato; che il Ministero della giustizia si era costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso; che, in via cautelare, essa era stata ammessa a sostenere le prove orali, poi superate in data 12 novembre 2009, in quanto:

– l’art. 17bis, comma 2, del r.d. n. 37 del 1934, e successive modificazioni, nel testo vigente stabilisce che "Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d’esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove";

– l’art. 23, quinto comma, del medesimo testo normativo dispone che "La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell’art. 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell’articolo 17bis";

– l’art. 24, primo comma, del r.d. n. 37 del 1934 statuisce che "Il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L’annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario".

Per il Giudice delle Leggi nella specie:

– "…il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell’esame de quo è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio tecnicodiscrezionale finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l’ammissione all’esame orale.

Tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest’ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Inoltre, il punteggio espresso deve trovare specifici parametri di riferimento nei criteri di valutazione contemplati nell’art. 22, nono comma, del regio decretolegge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento della professione di avvocato), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36; ed è soggetto a controllo da parte del giudice amministrativo che, pur non potendo sostituire il proprio giudizio a quello della commissione esaminatrice, può tuttavia sindacarlo, nei casi in cui sussistano elementi in grado di porre in evidenza vizi logici, errori di fatto o profili di contraddizione ictu oculi rilevabili, previo accesso agli atti del procedimento.".

– non "… è esatto, però, che il criterio del punteggio numerico sia inidoneo a costituire motivazione del giudizio valutativo espresso dalla commissione esaminatrice in quanto rivela una valutazione che, attraverso la graduazione del dato numerico, conduce ad un giudizio di sufficienza o di insufficienza della prova espletata e, nell’ambito di tale giudizio, rende palese l’apprezzamento più o meno elevato che la commissione esaminatrice ha attribuito all’elaborato oggetto di esame. in realtà, si traduce in un giudizio complessivo dell’elaborato, alla luce dei parametri dettati dall’art. 22, nono comma, del citato r.d.l. n. 1578 del 1933, suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale, nei limiti individuati dalla giurisprudenza amministrativa..".

– "…il criterio in questione risponde ad esigenze di buon andamento dell’azione amministrativa ( art. 97, primo comma, Cost.), che rendono non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni esaminatrici, delle ragioni che hanno condotto ad un giudizio di non idoneità, avuto riguardo sia ai tempi entro i quali le operazioni concorsuali o abilitative devono essere portate a compimento, sia al numero dei partecipanti alle prove…" ed è anche funzionale ad assicurare i canoni di economicità e di efficacia.

– "… si deve escludere il difetto di trasparenza lamentato dal rimettente; e, quanto alla censura concernente il danno alla posizione di uguaglianza e pari dignità di tutti i cittadini, essa risulta proposta in termini generici ed astratti, che non consentono di coglierne la riferibilità alla fattispecie, dato che il criterio di esternazione del giudizio tramite punteggio numerico si applica con le stesse modalità a tutti i candidati agli esami di cui si tratta".

Infine è infondato il motivo relativo al breve tempo per la correzione degli elaborati degli esami, alla stregua ugualmente del costante indirizzo giurisprudenziale, secondo cui sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo i salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà od illogicità.

Nel caso in esame non è possibile ritenere la irragionevole ristrettezza di detti tempi in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei partecipanti o degli elaborati esaminati, considerata l’impossibilità, di norma, di stabilire quali di essi abbiano fruito di maggiore o di minore considerazione (Cons. di Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5406; sez. IV, 21 giugno 2007, n. 3407; sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2182; sez. IV, 12 dicembre 2006, n. 7284).

In conclusione l’appello va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando

– 1 Respinge sul ricorso, come in epigrafe proposto;

– 2. Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente giudizio che sono liquidate in Euro 3000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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