Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-05-2011) 11-07-2011, n. 27040 Poteri della Cassazione

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Treviso, con sentenza del 9.12.2009, dichiarava M.G.A. colpevole in ordine al reato di cui all’art. 99 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (per avere detenuto illegalmente, trasportato ed importato dall’Olanda, occultandoli nell’addome e nel retto, n. 40 ovuli contenenti cocaina cloridrato risultata all’analisi del peso totale di grammi 388,786 contenenti grammi 114,676 di cocaina, con una percentuale media del 33% circa di principio attivo) e, aumentata la pena per la recidiva contestata ai sensi dell’art. 99 c.p., commi 2 e 4, lo condannava alla pena di anni dieci di reclusione ed Euro 45.000,00 di multa, oltre alle spese del procedimento; confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro.

Avverso la sopra indicata sentenza proponeva appello l’imputato.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza datata 17.09.2010, oggetto del presente ricorso, confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava l’imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione M. G.A., a mezzo del suo difensore, e concludeva chiedendone l’annullamento con o senza rinvio con ogni conseguenza di legge.

Motivi della decisione

M.G.A. ha censurato la sentenza impugnata per il seguente motivo:

violazione dell’art. 606 c.p.p., n. 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 12 e 16 c.p.p. – motivazione apparente, illegittima ed insufficiente.

Sosteneva sul punto la difesa del ricorrente che il giudice di appello aveva violato le norme processuali di cui agli artt. 12 e 16 c.p.p., in quanto l’imputato aveva provato la pendenza, con iscrizione precedente, del procedimento anche a suo carico davanti alla Procura di Perugia per fatti connessi e che erano stati commessi precedentemente a quello oggetto del presente procedimento per cui è avvenuto l’arresto.

Rilevava poi il ricorrente che, all’atto della celebrazione del processo di primo grado per i fatti di cui all’arresto a Treviso, il processo davanti al Tribunale di Perugia non era stato ancora celebrato, ma anzi era stato fissato in data successiva e che, quindi, anche tale circostanza avrebbe consentito la trattazione unitaria di quello che poteva essere considerato "un segmento" dell’attività criminosa di importazione della sostanza stupefacente destinata al mercato perugino. La sentenza impugnata sarebbe pertanto illegittima, poichè aveva valorizzato il luogo dell’arresto e considerato ininfluente la connessione ex artt. 12 e 16 c.p.p., mentre invece il giudice del luogo dell’ultimo "segmento" dell’azione sarebbe competente solo quando si ignora il luogo di consumazione del reato più grave e non sono applicabili le altre regole generali di cui all’art. 8 c.p.p.. il proposto ricorso non merita accoglimento. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 1^, Sent. n. 26857 del 10.06.2010, Rv.247728) la connessione tra procedimenti determina lo spostamento della competenza per territorio solo se i procedimenti stessi si trovano nella medesima fase processuale.

Tanto premesso si osserva che nella fattispecie di cui è processo la difesa del ricorrente ha formalizzato l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice trevigiano a favore di quello perugino all’udienza preliminare in data 16.06.2009. In tale data era in effetti pendente, nella fase delle indagini, in Perugia il procedimento n. 335/08 RGNR, ma il Procuratore della Repubblica di quella città non aveva ancora esercitato l’azione penale, dal momento che la richiesta di giudizio immediato è datata 29.07.2009, mentre il successivo decreto di giudizio immediato porta la data del 15.09.2009. Inoltre i fatti oggetto di tale decreto, pur riguardando sempre violazioni in materia di stupefacenti, sono diversi da quelli oggetto del presente procedimento e non vi è alcuna prova della sussistenza della connessione.

Inoltre nella memoria presentata dalla difesa dell’odierno ricorrente nell’odierno procedimento e tempestivamente depositata in data 28 aprile 2011 si fa riferimento ad un avviso della fine delle indagini ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p. emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Perugia nell’ambito del procedimento n. 1111/09 RGNR Mod. 21 D.D.A. anche nei confronti di M.G.A.: orbene non è dato rilevare da detto avviso alcun concreto elemento a favore della prospettata tesi difensiva.

Le suesposte argomentazioni rivestono ovviamente carattere assorbente per quel che concerne la censura di vizio motivazionale quanto all’esame da parte della Corte di merito della dedotta eccezione di incompetenza territoriale; ed invero, pur avendo in proposito la Corte distrettuale fornito una motivazione stringata, mette conto sottolineare che la manifesta infondatezza della tesi non poneva a carico del giudice del gravame un particolare onere motivazionale, in conformità al consolidato e condivisibile indirizzo interpretativo delineatosi nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato" (in termini, Sez. 4, n. 24973 del 17.04.2009 Ud. – dep. 16.06.2009 – Rv.244227; conf.: Sez. 5, n. 4415 del 5.03.1999 Ud. – dep. 8.04.1999 – Rv. 213114; Sez. 5, n. 7728 del 17.05.1993, imp. Maiorano, Rv. 194868; secondo cui "il giudice dell’impugnazione non ha l’obbligo di motivare il mancato accoglimento di istanze, quando queste siano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza").

A ciò aggiungasi che già il primo giudice , con puntuali argomentazioni, aveva vagliato e disatteso la prospettazione difensiva: orbene è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (in termini, "ex plurimis", Sez. 3, n. 4700 del 14.02.1994 Ud. – dep. 23.04.1994 – Rv.197497; conf. Sez. 2, n. 11220 del 13.11.1997 Ud. – dep. 5.12.1997. Rv.209145).

Il ricorso deve essere quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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