T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 13-07-2011, n. 1045 Servizi comunali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I genitori di C. S., invalido al 100% e con necessità di assistenza continua per effetto di handicap grave permanente, riferiscono che il ragazzo ha frequentato il Centro Diurno Disabili a Pessina dal 2000 al 2002, e di seguito è stato inserito preso la struttura "Santa Federici" di Casalmaggiore.

La retta giornaliera è pari a 39 Euro, e i ricorrenti devono farsi carico dell’80% dell’importo ai sensi della deliberazione giuntale n. 11/2007 in questa sede impugnata. Precisano che, per la determinazione della compartecipazione, il Comune non fa riferimento alla situazione economica dell’avente diritto ma (indebitamente) a quella dell’intero nucleo familiare; inoltre prende in considerazione anche la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento percepite.

L’istanza in data 27/4/2009 (seguita da un sollecito del difensore civico), diretta a far valorizzare il solo reddito dell’assistito, non veniva accolta dal Comune il quale confermava le proprie determinazioni. L’ulteriore richiesta di rimborso formulata dal legale dei ricorrenti veniva riscontrata con il preavviso di rigetto senza che fosse adottato l’atto finale.

Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione i ricorrenti impugnano i provvedimenti in epigrafe, esponendo i seguenti profili di censura:

a) Violazione dell’art. 3 comma 2ter del D. Lgs. 109/98, recante il principio – immediatamente precettivo – che impone di valorizzare unicamente la situazione economica dell’assistito;

b) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, poiché il peso dell’80% della retta integra un onere eccessivo, che non incentiva la permanenza del disabile nel nucleo familiare;

c) Violazione dell’art. 2 comma 6 del D. Lgs. 109/98, in quanto non è ammesso il coinvolgimento dei soggetti tenuti agli alimenti;

d) Violazione degli artt. 3, 38, 53, 97 Costituzione, dell’art. 2 del D. Lgs. 109/98, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illegittima sussunzione dell’indennità di accompagnamento, dato che il soggetto diversamente abile percepisce annualmente una cifra pari alla metà di quello che è chiamato a corrispondere.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale, formulando diverse eccezioni in rito e chiedendo la reiezione del gravame nel merito in quanto infondato.

Con ordinanza n. 841, adottata nella camera di consiglio del 25/11/2010, questa Sezione ha motivatamente respinto l’istanza di concessione della misura cautelare.

Alla pubblica udienza del 9/6/2011 il gravame è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

I ricorrenti, genitori di un soggetto affetto da disabilità grave inserito in un Centro Diurno Disabili, censurano le decisioni assunte dal Comune di Isola Dovarese con le quali è stata determinata la compartecipazione dell’utente, della sua famiglia e dei suoi parenti al costo per il mantenimento nella struttura.

1. In via preliminare il Comune eccepisce che il contributo della famiglia – pari all’ammontare della pensione di invalidità – è sempre stato versato spontaneamente (cfr. nota di impegno del 23/8/2007), mentre l’amministrazione non ha mai richiesto la corresponsione dell’80% della retta.

L’eccezione è fondata.

1.1 E" anzitutto pacifico che, in data 23/8/2007, i ricorrenti hanno assunto l’impegno – verso l’amministrazione comunale – a partecipare alla spesa per la retta del figlio con 250 Euro mensili, corrispondenti alla pensione di invalidità (cfr. doc. 2 Comune). L’atto è stato ritualmente firmato dai genitori, che si sono obbligati ad effettuare i versamenti per 12 mensilità. Il Comune ha rappresentato, senza essere smentito, di non aver avanzato altre pretese nei confronti dell’utente e della sua famiglia.

1.2 Ad avviso del Collegio il documento prodotto in atti è qualificabile come atto unilaterale d’obbligo, idoneo originare un rapporto giuridico fonte di vincoli per la parte che lo ha sottoscritto, che si impegna ad osservarlo e a darvi attuazione. Come ha statuito il Collegio in un caso del tutto assimilabile riguardante un accordo bilaterale (cfr. sentenza 8/7/2010 n. 2476) l’aspetto che rileva nella vicenda è la vincolatività del rapporto negoziale, che non può essere considerata tam quam non esset per effetto di una semplice iniziativa sollecitatoria del privato che chiede al Comune di riesaminare l’assetto della relazione in precedenza formalmente instaurata. La parte privata che contesta l’accordo (o l’atto unilaterale) e i suoi contenuti ha l’onere di azionare i rimedi civilistici idonei a far accertare dal giudice l’invalidità – originaria o sopravvenuta – del rapporto.

I ricorrenti non hanno evocato alcun profilo di invalidità né hanno agito per ottenere lo scioglimento dell’impegno, il quale deve ritenersi ancora valido.

1.3 In definitiva il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.

La natura della controversia suggerisce la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando dichiara inammissibile in ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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