T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 13-07-2011, n. 1036 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società ricorrente R.P. srl, che opera nel settore della pubblicità esterna, aveva installato 4 cartelli pubblicitari nel Comune di Bolgare e altri 4 nel Comune di Cazzago S. Martino, su terreni presi in locazione e situati nelle vicinanze dell’autostrada A4.

2. Su richiesta della Società Autostrade spa la Polizia Stradale di Bergamo ha prestato assistenza in data 15 dicembre 2010 alle operazioni di rimozione dei cartelli, considerati abusivi, che si trovavano nel Comune di Bolgare lungo la carreggiata ovest della A4. Poiché la rimozione è stata effettuata sulla base dell’art. 23 comma 13bis del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada) i dipendenti della Società Autostrade spa sono stati nominati ausiliari di polizia giudiziaria ex art. 348 comma 4 cpp dagli ufficiali della Polizia Stradale intervenuti sul posto.

3. Con lettera di data 8 febbraio 2011 la ricorrente ha chiesto alla Polizia Stradale di Bergamo copia degli atti relativi alla rimozione dei cartelli pubblicitari situati nel Comune di Bolgare (verbali di accertamento della violazione contenenti la sanzione accessoria della rimozione, atto di incarico relativo alle operazioni di rimozione, provvedimento che ha autorizzato l’accesso alla proprietà privata da parte di soggetti privi della qualifica di pubblico ufficiale, provvedimenti dell’autorità giudiziaria che hanno autorizzato gli agenti della Polizia Stradale ad accedere alla proprietà privata nonostante l’opposizione del proprietario, provvedimento del Prefetto ex art. 211 del codice della strada con l’ordine di ripristino dei luoghi).

4. Con quattro distinte lettere di data 11 febbraio 2011 la ricorrente ha poi chiesto le medesime indicazioni relativamente ai cartelli pubblicitari situati nel Comune di Cazzago S. Martino, che erano stati rimossi con analoghe modalità anteriormente al 15 dicembre 2010.

5. Rispondendo alle suddette richieste di accesso la Polizia Stradale di Bergamo, rispettivamente con note di data 16 e 18 febbraio 2011, ha chiesto di descrivere meglio i documenti desiderati, essendo altrimenti troppo complicato individuare gli atti di specifico interesse della ricorrente all’interno delle operazioni in corso dirette alla repressione del fenomeno della pubblicità abusiva in ambito autostradale.

6. Interpretando queste risposte come sostanziali dinieghi la ricorrente ha presentato ricorso ex art. 116 cpa con atto notificato il 28 marzo 2011 e depositato il 7 aprile 2011. Afferma in sintesi il ricorso (i) che in base alle informazioni contenute nelle lettere di richiesta i documenti oggetto dell’istanza di accesso erano facilmente identificabili, e (ii) che in ogni caso per la difesa delle proprie ragioni la ricorrente intende sostenere la tesi secondo cui la rimozione è sempre e soltanto un accessorio rispetto alla sanzione pecuniaria (anche nell’ipotesi della rimozione senza indugio ex art. 23 comma 13quater del codice della strada) e dunque presuppone un accertamento formale da parte della Polizia Stradale con apposito verbale.

7. In corso di causa la Polizia Stradale ha depositato in data 21 e 29 aprile 2011 i documenti di cui aveva la disponibilità. Tali documenti non coprono tuttavia l’intera richiesta della ricorrente (mancano gli atti relativi ai cartelli posizionati nel Comune di Cazzago S. Martino, nonché i provvedimenti prefettizi e dell’autorità giudiziaria, intesi quali atti presupposti). Il ricorso è quindi solo parzialmente improcedibile.

8. Sulle questioni proposte dalla ricorrente si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) le istanze di accesso di data 8 e 11 febbraio 2011 erano sufficientemente dettagliate e consentivano l’agevole individuazione degli atti richiesti dalla ricorrente. Anche ammettendo che la ricorrente fosse destinataria di una pluralità di contestazioni per abusivo posizionamento di cartelli pubblicitari in ambito autostradale, la specificazione dei luoghi e dei contenuti dei cartelli avrebbe comunque permesso di risalire alla documentazione su cui la ricorrente aveva appuntato la propria attenzione;

(b) è vero che le richieste della ricorrente sono ad ampio spettro, ma questo non significa che siano esplorative. In realtà la ricorrente ha strutturato le istanze di accesso secondo la linea giuridica di difesa che intende seguire nella contestazione della rimozione dei cartelli pubblicitari. Dunque è stata richiesta l’esibizione di tutti gli atti che secondo tale impostazione dovrebbero essere stati adottati prima delle operazioni materiali di rimozione. In questa prospettiva l’accesso è stato esteso anche ad atti prefettizi e dell’autorità giudiziaria;

(c) naturalmente non è scontato che tali atti esistano realmente, il che per la ricorrente potrà costituire un ulteriore elemento spendibile davanti al giudice di merito. Ai fini dell’accesso è però importante che la ricorrente sia informata sull’esistenza o meno degli atti presupposti considerati necessari in base alla sua ricostruzione giuridica. Il diritto di accesso non è normalmente tanto ampio da costringere l’amministrazione a confezionare nuovi documenti, ma comprende (quando vi sia un chiaro interesse per il privato, come nel caso in esame) l’obbligo per l’amministrazione di chiarire ed elencare esattamente il quadro degli atti esistenti, adottati e presupposti. Degli atti esistenti deve poi essere fornita copia.

9. In conclusione il ricorso è in parte improcedibile, in relazione agli atti prodotti medio tempore, e per la restante parte deve essere accolto nel senso che la Polizia Stradale è tenuta al seguente comportamento: (a) elencare tutti gli atti che hanno preceduto la rimozione dei cartelli pubblicitari indicati nelle istanze di accesso della ricorrente di data 8 e 11 febbraio 2011; (b) fornire copia dei suddetti atti (qualora non siano già stati nel frattempo prodotti) entro 20 giorni dal deposito della presente sentenza. Data la particolarità della situazione le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, in parte dichiara improcedibile e in parte accoglie il ricorso, come precisato in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *