Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-04-2011) 11-07-2011, n. 27046

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. D.A. era imputato del delitto p. e p. dalla L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett. e), per avere realizzato o comunque gestito una discarica non autorizzata in un’area di 3.000 mq sita in San Potito Sannitico, Via Vicinale Parata NCEU foglio 9, particella 5183, ammassandovi rifiuti speciali, tra cui materiali edilizi di risulta, materiali ferrosi, materiali plastici per un totale di 400 mc. (in (OMISSIS)).

Il g.u.p. presso il tribunale di Napoli, investito con richiesta del p.m. di rinvio a giudizio, riteneva che l’imputazione, fosse destituita di fondamento. Osservava che il deposito del materiale sull’area di pertinenza dell’imputato era connaturata, sin dall’origine, da una valenza strumentale e contingente e che nella specie era possibile riscontrare in concreto non solo la temporaneità del deposito e la natura meramente contingente del medesimo ma anche il fatto che l’imputato aveva in corso ulteriori attività edilizie, tra cui proprio quella avente ad oggetto l’area posta in sequestro essendo per la stessa già stata inoltrata domanda in tal senso. Si trattava quindi di un collocamento meramente temporaneo in attesa dei tempi tecnici utili alla bonifica del materiale ed alla successiva, ed idonea, destinazione.

Pertanto il g.u.p. con sentenza dell’1/6/2010 dichiarava non doversi procedere nei confronti del D. perchè il fatto non costituisce reato. Ordinava il dissequestro dell’area e la restituzione all’avente diritto, previa bonifica da parte di quest’ultimo.

2. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli.

Vi è memoria del difensore dell’imputato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica è fondato atteso che nella specie non risultano i presupposti del deposito temporaneo di rifiuti.

Questa Corte (Cass. pen., sez. 3, 11 febbraio 2010, n. 11258) ha infatti affermato che l’abbandono di rifiuti "alla rinfusa" e non per categorie omogenee, come invece previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. m) (e, in precedenza, dall’abrogato D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6, comma 1, lett. m)), esclude la configurabilità del cd. deposito temporaneo o regolare e integra il fatto criminoso di gestione di discarica abusiva. Cfr. anche Cass. pen., sez. 3, 11 marzo 2008, n. 18364, che ha puntualizzato che, perchè il deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi, come il materiale da scavo, possa considerarsi temporaneo, e come tale lecito, è necessario, ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, lett. m), che essi siano raggruppati, in via temporanea ed alle condizioni previste dalla legge, nel luogo della loro produzione; si ha invece deposito preliminare o stoccaggio, che richiede l’autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata, quando non sono rispettate le condizioni previste dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, lett. m), per il deposito temporaneo di rifiuti; pertanto, considerato che tale norma qualifica come deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, deve concludersi che si ha invece deposito incontrollato o abbandono di rifiuti quando il raggruppamento di essi viene effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti e quindi fuori della sfera di controllo del produttore.

Comunque poi non risulta nella specie rispettato il limite di un anno: cfr. Cass. pen., sez. 3, 29 gennaio 2009, n. 9849, che, con riferimento all’ipotesi di realizzazione di discarica abusiva, ha precisato che la disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 36 del 2003, art. 2 è evidentemente di chiusura, nel senso che equipara il deposito temporaneo, espressamente citato dalla norma, alla realizzazione di una discarica, allorchè lo stesso deposito temporaneo si protragga per oltre un anno, ma non individua affatto un elemento costitutivo della fattispecie, poichè, se ricorre l’ipotesi dell’abbandono reiterato di rifiuti e non del deposito temporaneo, si versa in ogni caso nella fattispecie della realizzazione di una discarica abusiva.

3. Pertanto la sentenza va annullata con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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