MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143 Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, parte II,
titolo I, capo IV;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare
l’articolo 9, comma 2, come modificato dal decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, ed in particolare dall’articolo 5, recante
determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti
di contratti di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.
140, recante regolamento per la determinazione dei parametri per la
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per
le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia;
Acquisito il parere dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti
pubblici che ha reso parere con nota del 6 febbraio 2013;
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici
espresso con voto n. 110/2013, reso nell’adunanza del 15 gennaio 2013
e con voto n. 29/2013, reso nell’adunanza del 17 maggio 2013;
Sentiti il Consiglio nazionale degli agronomi, il Consiglio
nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori, il Consiglio nazionale dei geologi, il Consiglio
nazionale degli ingegneri, il Consiglio nazionale dei periti agrari e
dei periti agrari laureati, il Consiglio nazionale dei geometri e dei
geometri laureati, il Consiglio nazionale dei periti industriali e
dei periti industriali laureati, il Consiglio nazionale degli
agrotecnici e degli agrotecnici laureati;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 luglio 2013;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 1° ottobre 2013, prot. n. 6430.U;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalita’

1. Il presente decreto individua i parametri per la determinazione
del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all’architettura ed all’ingegneria di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV.
2. Il presente decreto definisce altresi’ la classificazione delle
prestazioni professionali relative ai predetti servizi.
3. Il corrispettivo e’ costituito dal compenso e dalle spese ed
oneri accessori di cui ai successivi articoli.
4. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9, ultimo periodo,
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non
deve determinare un importo a base di gara superiore a quello
derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima
dell’entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Art. 2

Parametri generali per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti
parametri:
a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie
componenti l’opera;
b) parametro «G», relativo alla complessita’ della prestazione;
c) parametro «Q», relativo alla specificita’ della prestazione;
d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle
singole categorie componenti l’opera.

Art. 3

Identificazione e determinazione dei parametri

1. Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie
componenti l’opera, e’ individuato sulla base del preventivo di
progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione
esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di
cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente
regolamento; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale
costo e’ corrispondente all’importo complessivo delle opere,
esistenti e nuove, oggetto della prestazione;
2. Il parametro "G", relativo alla complessita’ della prestazione,
e’ individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla
base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata;
3. Il parametro "Q", relativo alla specificita’ della prestazione,
e’ individuato per ciascuna categoria d’opera nella tavola Z-2
allegata facente parte integrante del presente regolamento;
4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole
categorie componenti l’opera sulla base dei criteri di cui alla
Tavola Z-1 allegata, e’ dato dall’espressione:

P=0,03+10/V0,4

5. Per importi delle singole categorie componenti l’opera inferiori
a € 25.000,00 il parametro "P" non puo’ superare il valore del
parametro "P" corrispondente a tale importo.

Art. 4

Determinazione del compenso

1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal
precedente articolo 3, e’ determinato dalla sommatoria dei prodotti
tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il
parametro «G» corrispondente al grado di complessita’ delle
prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita’ della
prestazione distinto in base alle singole categorie componenti
l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)

Art. 5

Spese e oneri accessori

1. L’importo delle spese e degli oneri accessori e’ stabilito in
maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 e’
determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di
importo pari o superiore a € 25.000.000,00 e’ determinato in misura
non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in
misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione
lineare.

Art. 6

Altre attivita’

1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per
prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al
presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le
prestazioni comprese nelle tavole allegate.
2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre
prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto
dell’impegno del professionista e dell’importanza della prestazione,
nonche’ del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:
a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00);
b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00);
c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00).

Art. 7

Specificazione delle prestazioni

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come
specificate nella tavola Z-2 allegata:
• Pianificazione e programmazione;
• Attivita’ propedeutiche alla progettazione;
• Progettazione;
• Direzione dell’esecuzione;
• Verifiche e collaudi;
• Monitoraggi.
2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come
specificate nella tavola Z-1 allegata:
• Edilizia;
• Strutture;
• Impianti;
• Infrastrutture per la mobilita’;
• Idraulica;
• Tecnologie della Informazione e della Comunicazione;
• Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare,
Zootecnica Ruralita’, Foreste;
• Territorio e Urbanistica.

Art. 8

Classificazione delle prestazioni professionali

1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai
servizi di cui al presente decreto e’ stabilita nella tavola Z-1
allegata, tenendo conto della categoria d’opera e del grado di
complessita’, fermo restando che gradi di complessita’ maggiore
qualificano anche per opere di complessita’ inferiore all’interno
della stessa categoria d’opera.
2. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell’entrata
in vigore del presente decreto, si fa riferimento alle corrispondenze
indicate nella tavola Z-1 allegata.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 31 ottobre 2013

Il Ministro della giustizia
Cancellieri

Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Lupi

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti l’11 dicembre 2013
Registro n. 9 Giustizia, foglio n. 283
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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