Cons. Stato Sez. VI, Sent., 14-07-2011, n. 4301 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti affermano di essere proprietari in Comune di Castagneto Carducci (località Bolgheri) di immobile antistante la spiaggia e che su quest’ultima furono a suo tempo realizzate alcune opere edilizie, consistenti in capanne di legno ed arbusti, ad uso spogliatoio e riparo dal sole.

A seguito di verbale redatto dalla polizia municipale per opere abusive realizzate sull’arenile, il Comune avviava tuttavia un procedimento teso al ripristino dell’area demaniale mediante eliminazione delle opere in questione, che si concludeva con tali provvedimenti.

Avverso quest’ultimi i ricorrenti adivano il TAR Toscana, che, con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso.

Parte ricorrente ha prodotto appello affidato ai seguenti motivi così epigrafati:

1) Erroneità ed illogicità della decisione del TAR: omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione (primo profilo).

2) Erroneità ed illogicità della decisione del TAR: omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione (secondo profilo). Violazione e/o falsa applicazione degli art. 14 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; dell’art. 36 e seguenti del R.D. 30 marzo 1942, n. 327.

3) Erroneità ed illogicità della decisione del TAR: omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione (terzo profilo). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 del r.d. 30 marzo 1942, n. 327; dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione del principio dell’affidamento. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria e di motivazione.

4) Erroneità ed illogicità della decisione del TAR; omessa insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione (quarto profilo). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 del r.d. 30 marzo 1942, n. 327; dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, carenza di istruttoria e di motivazione.

5) Erroneità ed illogicità della decisione del TAR; omessa insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione (quinto profilo). Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza di motivazione, di istruttoria e violazione del giusto procedimento.

6) Erroneità ed illogicità della decisione del TAR; omessa insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione (sesto profilo). Incompetenza. Violazione dell’art. 105 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; della’art. 27 della legge della Regione Toscana I dicembre 1998, n. 88; dell’art. 54 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327; dell’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

All’udienza del 24 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il primo motivo del ricorso è improcedibile.

I ricorrenti lamentano che erroneamente il giudice di primo grado non avrebbe atteso la pronuncia sul ricorso (R.G. TAR Toscana 360/2004) proposto avverso le deliberazioni del Consiglio Comunale di Castagneto Carducci n. 82/CC del 29 ottobre 2003 e n. 13/CC del 13 marzo 2003, rispettivamente di adozione ed approvazione della "variante urbanistica per piano di utilizzazione dell’arenile".

Orbene tale ricorso è stato respinto con la sentenza 6 aprile 2011, n. 612, cosicché quel rinvio a nulla avrebbe giovato ai ricorrenti, i quali hanno poi chiesto anche il rinvio della trattazione del presente ricorso al fine di poter proporre ricorso in appello avverso la suddetta sentenza del TAR Toscana.

La Sezione non può che confermare quanto di recente deciso con la sentenza 3 maggio 2011, n. 2609 e respingere l’istanza poiché il ricorso di primo grado risale all’anno 2002 e per il principio della ragionevole durata del processo esso va definito senza ulteriore differimento.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché si risolve in una generica denunzia di difetto di motivazione della sentenza impugnata.

La terza, la quarta e la quinta censura, con le quali è stato dedotto il vizio di eccesso di potere sotto vari profili, possono essere esaminate congiuntamente perché esse evidenziano che il manufatto che l’amministrazione comunale intende demolire insiste sull’area demaniale da oltre cinquant’anni, che non è stato tenuto conto del pregiudizio ambientale che deriverebbe dalla sostituzione dell’esistente con altra tipologia di interventi, così come sottolineato dalla Soprintendenza di Pisa, e che non sono state valutate le osservazioni presentate dai ricorrenti.

La sezione non può che confermare quanto deciso con la propria pronuncia 29 marzo 2011, n. 1886. L’esercizio del potere di autotutela demaniale previsto dagli art. 54 e 55 c. nav. non incontra limiti temporali in alcuna disposizione legislativa. Poiché a norma degli art. 54 e 55 c. nav. é un atto dovuto l’ordine di rimettere le cose in pristino, se siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, le censure di eccesso di potere sono inammissibili, non essendo configurabili allorquando il provvedimento impugnato non é il risultato di valutazioni discrezionali.

I dati rilevanti della vicenda in esame sono la demanialità del suolo su cui insistono i manufatti e l’assenza di qualsiasi tipo di concessione per la realizzazione degli stessi. Tali circostanze non sono in alcun modo contestate dai ricorrenti.

Nel caso di specie, poi, la Soprintendenza potrà esercitare i propri poteri per impedire la realizzazione di qualsiasi opera che non si inserisca adeguatamente nell’esistente tessuto naturalistico.

Con l’ultima censura i ricorrenti deducono l’incompetenza dell’autorità comunale ad adottare i provvedimenti impugnati in primo grado e, segnatamente, l’incompetenza del responsabile della pianificazione del territorio in luogo del responsabile della gestione del patrimonio.

Anche tale censura è infondata.

L’amministrazione resistente ha richiamato il comma 7 dell’art. 3 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il quale stabilisce che "ai fini dell’applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi dell’articolo 1 e dell’articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti alle regioni e agli enti locali".

Da tale norma si evince che il potere sanzionatorio è, razionalmente, attribuito alla medesima autorità cui compete il rilascio delle concessioni demaniali.

In merito alla distribuzione di competenze all’interno dell’ente locale, l’amministrazione resistente ha dedotto, senza che i ricorrenti abbiano eccepito nulla al riguardo, che le funzioni in materia di demanio marittimo siano state assegnate al settore pianificazione e gestione del territorio, confermate dal sindaco con il conferimento dell’incarico al responsabile della pianificazione del territorio con decreto n. 16 del 7 agosto 2001.

In conclusione il ricorso va respinto con compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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