Cons. Stato Sez. VI, Sent., 14-07-2011, n. 4296

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sez. II, n. 1386/05 del 10.6.2005 (che non risulta notificata) veniva accolto il ricorso proposto dalla società S. s.r.l. avverso l’annullamento – disposto dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Sassari e Nuoro, con decreto n. 7352 del 5.5.2000 – dell’autorizzazione regionale rilasciata il 25.2.2000 per l’installazione di un fabbricato amovibile in area demaniale.

Le ragioni espresse dalla citata Soprintendenza, risultavano riferite all’esigenza di adeguata motivazione, per le autorizzazioni concernenti la realizzazione di opere edilizie in zone protette, in considerazione delle esigenze esigenze di rispetto e conservazione dei valori ambientali tutelati: una motivazione ritenuta inadeguata nel caso di specie, per un capannone che "per mole e caratteristiche progettuali" sarebbe risultato "visivamente incombente su tutto l’ampio tratto interessato dell’arenile".

Nella sentenza appellata era ritenuta fondata ed assorbente la censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento, secondo l’indirizzo giurisprudenziale all’epoca ritenuto prevalente, mentre in sede di appello (n. 6937/06, notificato il 25.7.2006), l’Amministrazione sottolineava come l’adempimento in questione dovesse ritenersi soddisfatto con l’atto di comunicazione alla società interessata dell’avvio dell’autorizzazione alla Soprintendenza, a norma dell’art. 151 del T.U. in materia di Beni Culturali ed Ambientali (all’epoca del provvedimento impugnato D.Lgs. n. 490/1999).

La società appellata non si è costituita nella presente fase di giudizio.

Premesso quanto sopra, il Collegio rileva come possano considerarsi ormai superati i diversi orientamenti giurisprudenziali e legislativi, emersi in ordine all’applicabilità, o meno, del predetto istituto partecipativo al subprocedimento di controllo, rimesso all’Autorità statale in ordine alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dall’ente territoriale delegato. Nell’originaria assenza di specificazioni normative, infatti, la giurisprudenza si era in prevalenza orientata nel senso di ritenere sussistente l’obbligo di comunicazione di avvio in rapporto alla procedura in questione, quale nuova modalità dialettica di esercizio della funzione amministrativa, in una dimensione di massima trasparenza nei rapporti tra cittadini e Autorità pubbliche (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. VI, 3.2.2004, n. 342, 25.3.2004, n. 1626, 14.1.2003, n. 119, 2.9.2003, n. 4866). Tale orientamento, tuttavia, era stato superato dall’espressa abrogazione normativa dell’obbligo di cui si discute, in base al rinvio operato dall’art. 4 del D.M. 13.6.1994, n. 495 (regolamento contenente disposizioni attuative della legge n. 241/90, comma 1 bis, aggiunto dal D.M. 19.6.2002, n. 165) all’art. 151 del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490 (cfr. anche Cons. St., sez. VI, 1.7.2003, n. 2835, TAR Lazio, Roma, sez. II, 20.1.2004, n. 497). La norma introdotta dall’art. 2 del citato D.M. n. 165/2002 (divenuta art. 1 bis del regolamento attuativo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/90, emanato con D.M. n. 495/1994) disponeva infatti – con efficacia dalla data di entrata in vigore della norma stessa – che la comunicazione di avvio del procedimento non fosse dovuta, da parte del relativo funzionario responsabile, "per i procedimenti avviati ad istanza di parte e, in particolare, per quelli disciplinati dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 41, 43, 50, 51, 53, 55, 56,59,66. 68, 69, 72, 86, 102, 107, 108, 109, 113, 114, 151, 154 e 147 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490", ovvero del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (che appunto nell’art. 151 disciplinava l’invio delle autorizzazioni paesaggistiche alla competente Soprintendenza, con facoltà di annullamento delle medesime autorizzazioni, da parte del Ministero, entro 60 giorni).

Dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei beni culturali ( D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004, come successivamente modificato ed integrato) veniva invece previsto nell’art. 159 – quale disciplina transitoria, valida fino al 31 dicembre 2009 – che l’Amministrazione competente desse immediata comunicazione alla Soprintendenza delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate, con contestuale invio di tale comunicazione agli interessati, quale "avviso di inizio del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241".

In base alla predetta disposizione non può che ritenersi superata – per l’effetto abrogativo proprio della norma sopravvenuta di rango superiore – la soppressione del momento partecipativo introdotto con la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi del ricordato art. 4, comma 1 bis, del D.M. 13.6.1994, n. 495, come modificato dal D.M. 19.6.2002, n. 165 (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, 7.1.2008, n. 30; 13.2.2009, n. 771, 21.3.2006, n. 1506).

Alla data di emanazione dell’atto di annullamento di cui si discute (5.5.2000), in ogni caso, il privato richiedente l’autorizzazione doveva ricevere comunicazione dell’avvio del subprocedimento di controllo, attivato con l’invio dell’autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza; la censura a tale riguardo prospettata implicava, dunque, l’onere per l’Amministrazione comunale competente di comprovare, ove sussistente, l’avvenuta comunicazione di cui trattasi.

Nella fattispecie tale onere può ritenersi assolto con la trasmissione alla società S. s.r.l. dell’atto autorizzativo in data 25.2.2000, nel quale si legge testualmente: "La presente autorizzazione è rilasciata…per i soli fini di tutela paesisticoambientale, di cui al Titolo II del T.U. in materia di Beni culturali ed ambientali ( D.Lgs. n. 490 del 29.10.1999); essa è soggetta al potere ministeriale di cui all’art. 151, comma 4° del medesimo T.U., da esercitarsi perentoriamente entro il sessantesimo giorno, successivo alla data di ricevimento del presente provvedimento da parte della Soprintendenza in indirizzo". Tale comunicazione assolveva con ogni evidenza – sul piano formale e sostanziale, anche prima dell’entrata in vigore delle più recenti disposizioni, di cui al citato art. 159 D.Lgs. n. 42/04 – agli obblighi informativi finalizzati alla partecipazione al procedimento, sanciti dall’art. 7 della legge n. 241/1990.

La censura di erronea applicazione della predetta normtiva deve quindi essere accolta, con ritenuta fondatezza dell’appello sotto l’unico profilo dedotto e con gli effetti precisati in dispositivo; le spese giudiziali, da porre a carico della parte soccombente, benché non costituita in giudizio, vengono liquidate nella misura di Euro. 4.000,00 (euro quattromila/00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello, come in epigrafe proposto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado di giudizio.

Condanna la società appellata al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di Euro. 4.000,00 (euro quattromila) a favore dell’Amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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