Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-11-2011, n. 25253 Pensione di anzianità e vecchiaia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. P.G. adiva il Tribunale di Bergamo per chiedere l’accertamento dell’illegittimità delle variazioni di importo della pensione effettuate ai suoi danni dall’INPS, per l’accertamento al ripristino dell’originaria erogazione pensionistica e il conseguente accertamento dell’illegittimità della domanda di restituzione delle somme erogate in misura maggiore è chieste in restituzione con condanna dell’INPS a pagare le somme maturate e maturande.

Il P. premetteva di aveva chiesto all’INPS di convertire la propria pensione di invalidità per tubercolosi, in godimento sin dal 1965, in pensione di vecchiaia e di aver subito, invece il ricalcolo della pensione con la determinazione di un minor rateo mensile e la richiesta di restituzione delle somme asseritamente a percepite in eccesso. Deduceva, quindi, che le somme in concreto erogate erano frutto della corretta applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 218 del 1952, art. 4, comma 6, come modificato dalla L. n. 419 del 1975, art. 8 che prevedeva la liquidazione dei supplementi di pensione per "contribuzione figurativa TBC", normativa che erroneamente l’INPS aveva ritenuto abrogata dalla L. n. 155 del 1981, art. 8.

L’INPS prospettava la correttezza del proprio operato in quanto l’art. 8 citato aveva modificato il calcolo di tutti indistintamente i casi di contribuzione figurativa, compressa quindi quella prevista per la pensione d’invalidità per la tubercolosi.

2. Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 393/07, rigettava la domanda del P., che proponeva impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello di Brescia.

3. Quest’ultima, con la sentenza n. 349/08 accoglieva l’appello proposto da P.G. nei confronti dell’INPS e dichiarava non dovuta la somma così come quantificata nella pronuncia di primo grado.

4. Per la cassazione della sentenza resa in grado d’appello ricorre l’INPS, prospettando un motivo di ricorso.

5. Resiste con controricorso il P..

6. L’INPS ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce la violazione della L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 8 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Espone il ricorrente che nella fattispecie in esame si controverte sulla modalità di calcolo del supplemento di pensione liquidato sulla scorta di sola contribuzione figurativa per tubercolosi, e sulla individuazione della retribuzione alla quale parametrare il supplemento di pensione conseguito in virtù della sola, suddetta, contribuzione figurativa, ove nell’anno solare, in cui cade il periodo riconosciuto figurativamente, non risultino essere state percepite retribuzioni in costanza di lavoro.

A proprio avviso, la fattispecie, ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 8 cit., comma 2 venendosi così a dover fare riferimento ai compensi percepiti dal P. nel 1976, dal momento che questo era l’ultimo anno solare immediatamente precedente ai periodi riconosciuti figurativamente, nel corso del quale egli aveva percepito retribuzioni in costanza di lavoro.

1.1. Erroneamente, la Corte d’Appello avrebbe fatto riferimento alla L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 1, ultima parte in quanto il contenuto precettivo di tale comma fa riferimento alle ipotesi in cui occorra calcolare la retribuzione pensionabile riferita ad un anno solare nel quale si sono abbinate settimane di lavoro effettivamente retribuite a periodi riconosciuti figurativamente, di talchè non rilevano nel computo della retribuzione settimanale media quelle settimane retribuite solo parzialmente poichè interessate da uno degli eventi che hanno dato causa alla contribuzione figurativa.

1.2. In modo ugualmente erroneo il giudice di appello avrebbe ritenuto che dell’art. 8, comma 2, di fatto, riconoscendone l’applicabilità, occorreva, comunque, dare una interpretazione costituzionalmente orientata, in quanto inconciliabile con la chiara lettera della norma e con la giurisprudenza costituzionale in proposito richiamata.

1.1. Il quesito di diritto veniva formulato come segue: se, ai sensi della L. n. 155 del 1981, art. 8 ove siano liquidati supplementi di pensione sulla base di sola contribuzione figurativa, ed in difetto dunque di retribuzioni effettive percepite nel corso dell’anno nel quale sono collocati i periodi riconosciuti figurativamente, la retribuzione sulla base della quale deve essere determinata la misura dei supplementi sia o meno quella percepita nell’ultimo anno solare precedente ai periodi riconosciuti figurativamente – nel quale risultino corrisposti compensi per prestazione di attività lavorativa, e ciò a prescindere dal concreto ammontare di siffatta ultima retribuzione.

2. Il motivo non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.

2.1. La fattispecie in esame ha fondamento nella previsione della L. n. 218 del 1952, art. 4, comma 4, e succ. modifiche, che prevede "per i tubercolotici regolarmente assicurati per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento postsanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell’assegno di cura o di sostentamento, sussidiabili per legge". 2.2. La L. n. 155 del 1981, art. 8, commi 1 e 2, della cui interpretazione si controverte, prevede:

"ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell’anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all’accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.

Nei casi in cui nell’anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all’anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell’anno solare in cui ha inizio l’assicurazione". 2.3. Correttamente il giudice di appello ha ritenuto applicabile, anche nel caso della contribuzione figurativa per tubercolosi l’art. 8, comma 2, come peraltro invocato dallo stesso ricorrente, in ragione sia della portata generale della disposizione nel suo complesso, sia della espressa esclusione delle ipotesi disciplinate dalla L. n. 36 del 1974 e dalla L. n. 96 del 1955. Ciò, con ogni ulteriore conseguenza sulla diversa modalità di calcolo che, alla luce di tali accreditamenti contributivi, è necessario fare alla luce dello ius superveniens.

2.4. In modo altrettanto corretto, in ragione dei principi enunciati dalla Corte costituzionale in materia, la Corte d’Appello di Brescia ha dato alla suddetta disposizione una interpretazione costituzionalmente orientata (richiamando le sentenze Corte cost. n. 307 del 1989, n. 421 del 1991, n. 428 del 1992), affermando, in relazione alla vicenda in esame, che da una ulteriore prestazione di lavoro o comunque da un ulteriore versamento di contributi non può mai derivare una decurtazione del trattamento pensionistico.

Diversamente, il P. non avrebbe dovuto estrinsecare la residua capacità lavorativa.

A sostegno della correttezza e congruità del proprio decisum, espone la Corte d’Appello, che il ricorrente, che già godeva di pensione di invalidità nel 1965, veniva chiamato nel 1974, nel 1975 e nel 1976, per alcune supplenze, dal provveditorato agli studi di Bergamo (in quanto inserito in graduatoria privilegiata come orfano di guerra), ed in particolare nell’ultimo anno lavorava solo per 5 giorni percependo una retribuzione lorda di L. 38.000. Essendo questo l’ultimo anno lavorato, l’INPS, dovendo rideterminare il trattamento alla luce della richiesta di conversione di questo trattamento di vecchiaia (poi non attuato in quanto inferiore a quello in godimento), provvedeva a ricalcolare il dovuto secondo il meccanismo previsto dall’art. 8, e quindi considerando il reddito medio dell’ultimo anno lavorato pari a sole L. 38 mila.

2.5. Nella corretta ricostruzione del giudice di appello, particolare rilievo assume il richiamo alla sentenza del Giudice delle L. n. 307 del 1989, nella quale sui afferma che "nell’ipotesi (…) in cui la contribuzione obbligatoria sia di per sè sufficiente ai fini del diritto a pensione, il paradossale risultato per cui alla contribuzione volontaria consegue l’attribuzione all’assicurato di una pensione inferiore a quella spettantigli ove essa fosse stata omessa è certamente irrazionale e privo di ogni giustificazione:

ciò che ridonda in irragionevolezza della norma impugnata, in quanto ha omesso di dare congrua regolazione a tale ipotesi. Tale valutazione risalta ancor più ove si consideri la finalità propria della contribuzione volontaria che, per ovviare agli effetti negativi, ai fini previdenziali, della mancata prestazione di attività lavorativa, mira a far raggiungere i requisiti minimi di anzianità contributiva per il diritto a pensione ed a mantenere costante e intangibile in capo al lavoratore, ai fini del pensionamento, il livello retributivo attinto in tutto l’arco della sua attività lavorativa (sent. n. 574 del 1987). Ed è a questo fine che il D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, art. 9 equipara i contributi volontari a quelli obbligatori, ai fini del diritto alle prestazioni, dell’anzianità contributiva e della determinazione della retribuzione annua pensionabile. Tale funzione di salvaguardia dei contenuti economici della retribuzione pensionabile percepita in costanza di rapporto di lavoro è infatti evidentemente frustrata ove la contribuzione volontaria consegua l’effetto di farla decrescere, così vanificando le aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività". 2.6. Della ratto che sottende la suddetta statuizione della Corte costituzionale, la Corte d’Appello di Brescia ha fatto applicazione nell’interpretare l’art. 8 citato, ritenendo che poichè la retribuzione percepita in costanza di lavoro alla quale fare riferimento è quella relativa all’anno precedente, andava dichiarata l’inutilizzabilità della retribuzione del P. nel 1976 quale base per il calcolo, in quanto, diversamente, la prestazione di lavoro avrebbe comportato una irragionevole regressione del trattamento in godimento.

3. Il ricorso deve essere rigettato.

4.La novità della questione sottoposte alla Corte determina la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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