Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-07-2011) 12-07-2011, n. 27084 Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 28.09.2010 il Giudice di Pace di Tolmezzo dichiarava il pakistano G.T. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, così condannandolo, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di Euro 3.400 di ammenda, sostituita con la sanzione dell’espulsione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale che motivava l’impugnazione deducendo: non era stata determinata la durata della disposta espulsione.

3. Il ricorso deve essere qualificato appello e trasmesso per la sua decisione al giudice competente per il secondo grado.

Ed invero è consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, allorchè si tratta della sanzione sostitutiva dell’espulsione, che incide in modo sostanziale sul concreto della libertà individuale, non sia ammesso ricorso immediato per cassazione, ma debba essere prima investito l’organo dell’appello per un giudizio sul merito della giusta misura sanzionatoria da irrogare nel caso di specie (sul punto, anche per più ampia motivazione, cfr.

Cass. Pen. Sez. 1, n. 43956 in data 01.12.2010, Rv. 249075, Amouou;

Cass. Pen. Sez. 1, n. 52 in data 01.12.2010, Rv. 249435, El Arjani).

E’ del tutto evidente, infatti, come si tratti comunque di valutazione in fatto sottratta ai poteri istituzionali di questa Corte regolatrice.

E poichè, per il principio di conservazione degli atti, ed in particolare, in materia di impugnazione, per la norma di cui all’art. 568 c.p.p., comma 5, il giudice è chiamato a dare la corretta qualificazione giuridica all’atto della parte, il ricorso proposto dall’Accusa deve essere qualificato appello e trasmesso per la sua decisione al Tribunale monocratico di Tolmezzo, competente in secondo grado rispetto alle sentenze emesse dal Giudice di Pace.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale monocratico di Tolmezzo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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