Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-11-2011, n. 25252 Pensione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.C. chiedeva al Tribunale del lavoro di Lecce il riconoscimento del proprio diritto di veder trasformata la propria pensione sociale PS in assegno sociale ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6 al compimento del 65 anno di età, con pagamento da parte dell’INPS delle relative differenze. Resisteva l’INPS. Il Tribunale di Lecce con sentenza del 25.5.2006 accoglieva la domanda.

Su appello dell’INPS la Corte di appello di Lecce con sentenza del 24.1.2008 rigettava l’appello.

La Corte richiamava la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui, nel caso in cui il soggetto compia il 65 anno di età nel dicembre del 1995, la sostituzione della precedente prestazione sociale alla data del 1.1.96 deve avvenire con riferimento all’istituto dell’assegno sociale introdotto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6. La P. aveva compiuto appunto il 65 anno di età il 23.12.1995.

Ricorre l’INPS con un motivo; resiste la P. con controricorso.

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si allega la violazione o falsa applicazione delle L. n. 335 del 1995 e della L. n. 153 del 1969, art. 26 con riferimento alla L. n. 118 del 1971, art. 19 ed all’art. 11 disp. gen.: la trasformazione della prestazione in godimento nel Dicembre del 1995 (anno di compimento del 65 anno di età) aveva carattere automatico e pertanto la P. aveva acquisito il diritto alla prestazione sostitutiva prima dell’1.1.96; conseguentemente le spettava la pensione sociale prevista dalla previdente normativa di cui alla L. n. 153 del 1960.

Il motivo appare fondato. E’ pacifico in giurisprudenza che la nuova normativa è entrata in vigore il 1.1.1996 e che per il principio di irretroattività della legge il nuovo istituto dell’assegno sociale non trova applicazione alle fattispecie come quella in esame attributive del diritto a pensione sociale perfezionatesi nel regime giuridico previdente e costitutive del diritto alla prestazione (cass. n. 17083/2004, cass. n. 15329/2008; cass. n. 14641/20101 e da ultimo cass. n. 15284/2011): nel caso in esame la P. aveva compiuto i 65 anni prima del 31.12.1995 (il (OMISSIS)) e pertanto aveva già conseguito la trasformazione della prestazione in godimento sulla base della normativa precedente la novella del 1995 (cfr. per una fattispecie identica da ultimo cass. n. 15284/2011) e per le ragioni già evidenziate, non retroattività della nuova normativa del 1995, quest’ultima non era applicabile.

Pertanto va accolto il ricorso e va cassata la sentenza impugnata.

Decidendo nel merito, va rigettata la domanda e compensate le spese dell’intero processo stante la controvertibilità della questione esaminata e l’esistenza di precedenti non univoci.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata;

decidendo nel merito rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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