Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-11-2011, n. 25251 Risoluzione del contratto per inadempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 3.4.2006, la s.r.l. Centro Servizi Prati Fiscali conveniva in giudizio la s.r.l. Piermarini Arredamenti e, premesso il mancato pagamento dei canoni di locazione di febbraio e marzo 2006 e del rimborso della fattura del (OMISSIS) relativa all’utenza Acea, dichiarando, espressamente, di avvalersi della clausola contrattuale risolutiva espressa, intimava sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida ed, insistendo, in caso di opposizione, per la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione ex art. 1456 c.c. o, in subordine, per la sua risoluzione ex art. 1453 e 1455 c.c..

L’intimato provvedeva al pagamento dopo la notifica e si costituiva in giudizio, opponendosi alle domande attrici. Il Tribunale di Roma, con decisione n. 14897/2007, dichiarava risolto il contratto di locazione tra le parti, con condanna della resistente al rilascio dell’immobile in Roma. A seguito dell’appello della Piermarini Arredamenti s.r.l., costituitasi la società Centro Servizi Prati Fiscali, la Corte d’Appello di Roma, con la decisione in esame depositata in data 12.11.2008, accoglieva il gravame e rigettava la domanda dell’appellata, affermando tra l’altro che "dunque è pacifico che l’omesso pagamento dipese dal fatto della banca presso la quale la conduttrice intratteneva rapporto di conto corrente e non da fatto proprio".

Ricorre per cassazione la Centro Servizi con due motivi e relativi quesiti; resiste con controricorso la società intimata. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il ricorrente ha altresì depositato una nota scritta in replica alle conclusioni del P.g..

Motivi della decisione

Col primo e secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. nonchè art. 1453 e ss. in quanto "ove l’obbligato incarichi un terzo (nella specie Banca di Roma) dell’adempimento della sua obbligazione, non interessa la bontà o meno della scelta e il debitore risponde del comportamento del terzo".

Si aggiunge che la sentenza gravata "avendo rigettato la domanda ex art. 1456 c.c., doveva esaminare la domanda ex artt. 1453 e 1455 c.c. e provvedere su di essa". Il ricorso non merita accoglimento in relazione a entrambe le suesposte censure.

Quanto al primo motivo si osserva: è pacifico, nella controversia in esame, che la Piermarini Arredamenti aveva incaricato, in ordine al pagamento dei canoni in questione, in favore della Centro Servizi Prati Fiscali, la filiale di (OMISSIS) della Banca di Roma, che, come riportato nella decisione impugnata, aveva reso noto alla società Piermarini che "in riferimento ai pagamenti degli affitti a favore della società Centro Servizi Prati Fiscali dei mesi di febbraio e marzo 2006, vi comunichiamo che gli stessi problemi tecnici della procedura OrdRip non sono stati effettuati".

Pertanto, deve rilevarsi che, in relazione al pagamento in questione, la debitrice società non risulta responsabile, mancandone i presupposti, gravando l’obbligo dell’adempimento relativo ai canoni di locazione sulla Banca.

Nella vicenda in esame non ricorre quindi l’ipotesi normativa dell’art. 1228 c.c., non risultando la Banca mera "ausiliaria" della Piermarini Arredamenti bensì mandataria di quest’ultima.

In particolare deve ribadirsi, in ordine alla configurazione della responsabilità civile, che ausiliari del debitore, alla stregua dell’art. 1228 cod. civ., possono considerarsi soltanto coloro che agiscono su suo incarico ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi ed il debitore medesimo, ovvero allorchè sussista un collegamento tra l’attività del preteso ausiliario e l’organizzazione aziendale del debitore della prestazione (sul punto, Cass. n. 17705/2010), mentre mandatari sono coloro che non sono direttamente assoggettati a poteri di controllo del loro operato ma agiscono autonomamente a seguito di affidamento di uno specifico incarico (in base al quale si obbligano a compiere uno o più atti giuridici per conto e in favore del mandante).

E’ del tutto evidente, per quanto emerge per tabulas, che la banca in questione, quale mandataria, non ha assolto l’obbligo per il quale si era impegnata (in ordine al pagamento di ratei in questione) venendo meno al proprio obbligo di diligenza che, stante la sua natura "professionale" e "imprenditoriale", non può valutarsi sulla base di un criterio medio ma ex art. 1176 c.c., comma 2. Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, non sussistevano dunque i presupposti per l’operatività della clausola risolutiva espressa, con conseguente rigetto del secondo motivo di ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 7.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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