Cons. Stato Sez. VI, Sent., 14-07-2011, n. 4293 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe appellata il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di Latina- ha accolto il ricorso proposto dalla odierna appellata Società Servizi Portuali di C. Luigi Antonio e C. snc, con il quale era stato chiesto l’annullamento degli atti con i quali l’amministrazione comunale odierna appellante aveva avanzato istanza volta a richiedere alla Capitaneria di Porto l’autorizzazione ex art. 45 bis del codice della navigazione per l’affidamento dei servizi connessi all’uso dello specchio acqueo di mq 1426 sito in Formia, loc. Porto Caposele a favore della società mista, partecipata dal Comune, F.S. spa, del successivo atto con cui la Capitaneria di Porto di Gaeta aveva autorizzato la gestione del bene a favore della società F.S. spa, dell’atto con cui il Comune aveva concesso l’uso dell’area (per svolgervi l’attività di ormeggio imbarcazioni) alla propria partecipata F.S. spa.

In accoglimento del mezzo di primo grado, il Tribunale amministrativo ha ritenuto illegittimo l’affidamento diretto da parte dell’amministrazione comunale dei servizi connessi all’esercizio della propria concessione, avente ad oggetto l’ormeggio imbarcazioni da diporto, alla soc. mista (capitale pubblicoprivato) "F.S. s.p.a." partecipata per il 55% da soggetti pubblici (dal Comune di Formia per almeno il 51%) esprimendo il convincimento per cui gli artt. 43 CE e 49 CE ostavano all’affidamento diretto (senza indizione di una gara), da parte di un comune, di una concessione relativa alla gestione del servizio pubblico ad una società a prevalente capitale pubblico laddove detta concessione potesse interessare anche un’impresa con sede in uno Stato membro diverso da quello del Comune concedente.

L’appellante amministrazione comunale ha censurato la predetta sentenza chiedendone l’annullamento, in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima ribadendo le proprie censure con una articolata memoria conclusionale.

L’appellata società ha depositato una articolata memoria, chiedendo la reiezione dell’appello in quanto infondato, e facendo preliminarmente presente che era intervenuto un accordo regolato da una convenzione tra la F.S. SPA e l’appellata medesima e che essa, ai sensi dell’art. 10 della predetta convenzione, aveva espressamente rinunciato agli effetti della appellata sentenza n. 310/2006 e ad ogni pretesa di affidamento in proprio favore dello specchio acqueo per cui era causa.

Nella propria memoria conclusionale del 19 maggio 2011 il Comune di Formia, nel ribadire le proprie censure avverso la impugnata decisione, ha rilevato che non poteva essere dichiarata la carenza di interesse del Comune alla decisione dell’odierno appello a cagione della circostanza che la società Formia SPA aveva natura giuridica distinta dal Comune di Formia: ne conseguiva che la convenzione intercorsa tra l’appellata e la Formia SPA in quanto avente rilievo inter partes non poteva produrre effetti nei confronti dell’appellante Comune.

Alla camera di consiglio del 24 Ottobre 2006 fissata per l’esame dell’istanza cautelare di sospensione della esecutività della sentenza appellata, la Sezione con ordinanza n. 5558/06 ha accolto l’appello cautelare ed ha sospeso l’esecutività della sentenza alla stregua della considerazione per cui l’accordo intervenuto tra la F.S. s.p.a. e la Società di Servizi Portuali s.n.c. non faceva venir meno l’interesse del Comune alla trattazione della istanza cautelare in esame e che nelle more del giudizio di merito si riteneva di dover sospendere la sentenza impugnata, stante la consistenza dei motivi di gravame prospettati nei confronti della medesima.

Alla odierna pubblica udienza del 7 giugno 2011 la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

1. Ritiene il Collegio che il ricorso di primo grado è divenuto improcedibile, poiché vi è stata l’espressa rinuncia dell’appellata società ad avvalersi degli effetti della sentenza di primo grado, (configurandosi tale ultima evenienza come una ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione: ex multis, si veda Consiglio Stato, sez. V, 4 agosto 2009, n. 4883).

2. Infatti, nel caso di specie la originaria ricorrente, vittoriosa in primo grado, ha stipulato una convenzione con la originaria assegnataria del servizio ed in base alla predetta convenzione essa ha dichiarato di rinunciare ad avvalersi degli effetti dell’impugnata decisione (art. 10 della predetta convenzione del 12 luglio 2006), mentre l’assegnataria del servizio ha rinunciato ad interporre appello avverso la sentenza.

Come è risultato anche dalla dichiarazione della difesa dell’appellante nel corso della discussione orale innanzi al Collegio, la perdurante efficacia della convenzione non è stata mai posta in discussione da alcuna delle parti, o da terzi.

Da ciò discende la sopravvenuta carenza di interesse dalla originaria ricorrente alla proposizione del ricorso di primo grado ed il conseguente annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, con ciò venendo meno la soccombenza che ha indotto il Comune a proporre appello

4. Sussistono le condizioni di legge per disporre tra le parti la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 8101 del 2006, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado e, per l’effetto, annulla senza rinvio l’impugnata decisione.

Spese compensate dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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