Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-11-2011, n. 25250 Sublocazione e cessione del contratto Uso non abitativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 6.2.2004 la società Supermercati della Calzatura proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18984/2003 del Presidente del Tribunale di Roma avente ad oggetto il pagamento in solido con altri debitori di Euro 35.120,26 in favore della Fondazione Enasarco a titolo di canoni locativi da aprile 1999 a luglio 2000, in virtù del contratto di locazione da essa stipulata quale conduttrice in data 20.2.1997 ed avente ad oggetto un immobile ad uso non abitativo sito in (OMISSIS).

L’opponente deduceva di aver ceduto a terzi il contratto di locazione in questione unitamente all’azienda ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 36 e che, in mancanza di opposizione della locatrice, la società opponente doveva ritenersi sollevata da eventuali responsabilità della cessionaria.

L’Enasarco si costituiva in giudizio, evidenziando che nel caso di specie non vi era stata alcuna espressa dichiarazione del cedente.

Con decisione in data 10.2.2006 il Tribunale rigettava l’opposizione.

A seguito dell’appello proposto dalla società conduttrice, costituitasi l’appellata, la Corte d’Appello di Roma, con la decisione in esame depositata in data 10.2.2009, confermava quanto statuito in primo grado in quanto la L. n. 392 del 1978, art. 36 consente al locatore che non abbia liberato il cedente di agire contro quest’ultimo qualora il cessionario non adempia alle obbligazioni assunte il che sta a significare che la responsabilità del cedente è subordinata all’inadempimento del cessionario.

Ricorre per cassazione la Supermercati con un unico motivo deducendo violazione della L. n. 392 del 1978, art. 36.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce violazione della L. n. 392 del 1978, art. 36 anche in relazione agli artt. 1406 e 1408 c.c.. Si afferma che "è indubbio che la L. n. 392 del 1978, art. 36 sia alquanto lacunoso nel disciplinare i rapporti tra il locatore ceduto ed il conduttore cedente nell’ipotesi, colà contemplata, in cui la cessione del contratto di locazione è una conseguenza necessaria della cessione dell’attività aziendale esercitata nell’immobile oggetto dello stesso. La norma in questione, infatti, si limita a recitare: in caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo, senza però fornire alcuna indicazione su quali siano le modalità attraverso le quali può invece avvenire la liberazione del conduttore ceduto … in primo luogo si può affermare, senza tema di smentita, che, in base ai principi generi dettati dal codice civile in materia di cessione contratti, applicabili, in assenza di specifica disciplina, anche alla particolare cessione prevista dalla L. n. 392 del 1978, art. 36 la regola è costituita dalla liberazione del cedente; ciò si desume in maniera inconfutabile dall’art. 1408 c.c., comma 2, laddove si legge che il contraente ceduto può agire contro il cedente, per le obbligazioni del cessionario, solo se ha dichiarato di non liberarlo".

In controricorso si deduce l’inammissibilità del ricorso in quanto "la Supermercati della Calzatura s.r.l., infatti, si limita a formulare in via del tutto ipotetica un quesito di diritto, presupponendo l’avvenuta abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c.".

Preliminarmente si rileva che infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto parte ricorrente ha correttamente formulato, in relazione alla censura espressa, il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., avente ad oggetto l’incidenza, dal punto di vista ermeneutico, dell’art. 1408 c.c., comma 2 sulla portata della L. n. 392 del 1978, art. 36.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Circostanza non contestata nella vicenda in esame è che la Supermercati della Calzatura aveva ceduto a terzi il contratto di locazione in questione unitamente all’azienda in data 22.10.98 e che l’ingiunzione di pagamento aveva ad oggetto canoni locativi successivi a tale data da aprile 1999 a luglio 2000.

Pertanto deve trovare applicazione nella vicenda in esame il principio già espresso da questa Corte (n. 10964/2010) secondo cui, in caso di affitto di azienda con contestuale cessione del contratto di locazione dell’immobile nel quale l’azienda stessa è esercitata, la L. n. 392 del 1978, art. 36 non deroga al principio, ricavabile dall’art. 1408 cod. civ., per cui nei contratti ad esecuzione continuata o periodica il cedente risponde delle obbligazioni divenute esigibili anteriormente alla cessione ed inadempiute, in quanto prevede la responsabilità sussidiaria del cedente per le obbligazioni successive alla cessione del contratto di locazione che il cessionario non abbia adempiuto, ma non esime il cedente medesimo dall’adempimento delle obbligazioni sue proprie e già scadute alla data della cessione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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