Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28-06-2011) 12-07-2011, n. 27154 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. A R.N. erano contestati, in concorso con M.I., R.D. e Ma.Ma., un delitto di promozione direzione ed organizzazione di associazione per importare da Colombia e Venezuela ingenti quantitivi di cocaina, nonchè tre episodi di importazione di cocaina liquida rispettivamente di circa 150 kg/lt i primi due e 34 il terzo. Con sentenza del 27.3.2006 il GIP di Bologna, in esito a giudizio abbreviato, esclusa l’aggravante ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, con le attenuanti generiche e l’attenuante ex art. 73, comma 7, condannava l’imputato per tutti i reati ed alla complessiva pena di 6 anni 4 mesi di reclusione e Euro 52.000 di multa. La Corte d’appello di Bologna in data 29.5.2010 riduceva la pena a cinque anni otto mesi di reclusione e Euro 30.000 di multa.

2. Nell’interesse del R. ricorre il difensore con tre motivi:

– vizi di motivazione e travisamento della prova, in relazione alla ritenuta partecipazione dell’imputato al delitto associativo ed alla non riqualificazione come concorso in reato continuato; richiamando e commentando il contenuto di varie conversazioni intercettate, che deduce essere state ignorate dal Giudice d’appello, il ricorrente deduce la mancanza di intenti comuni e comunque il ruolo di subalternità del R. rispetto al M., in particolare le prove contraddicendo la sua qualità di finanziatore dell’acquisto delle barche utilizzate per i trasporti;

– medesimi vizi in relazione al ruolo di finanziatore e promotore- organizzatore attribuito all’imputato; il ricorrente commenta il materiale probatorio e conclude che l’apporto di R. sarebbe stato secondario nelle prime due forniture, gestite in prima persona dal Ma., e comunque subalterno anche per la terza;

vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’attenuante ex art. 73, comma 7 nella massima espansione, alla riduzione massima della pena base ed all’aumento minimo per la continuazione: il Giudice d’appello avrebbe trascurato di considerare la decisività dell’apporto del ricorrente per i capi 2 e 3 e sarebbe stato contraddittorio e illogico nel ritenere la sua collaborazione meno spontanea di quella dei concorrenti M. e R..

3. Il ricorso è inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

I primi due motivi sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di merito in ordine alla valutazione delle prove, tant’è che il loro apprezzamento richiederebbero l’accesso diretto agli atti, del tutto precluso in fase di legittimità. In particolare, se è vero che il ricorrente ha l’onere di assicurare la cosiddetta autosufficienza del ricorso, suffragando le proprie deduzioni con il richiamo specifico agli atti che rilevano, ovvero la loro riproduzione integrale all’interno dell’atto di ricorso o la loro allegazione (come in parte avviene con il presente ricorso), tuttavia il richiamo pur specifico a contenuti di atti deve sempre tener conto del rigoroso limite del ricorso per cassazione, caratterizzato dalla necessità di ricondurre ogni deduzione – che non sia di violazione di legge processuale o sostanziale – ai tre vizi tipici della mancanza di motivazione, della "manifesta" illogicità e della contraddittorietà, intrinseca alla sentenza ovvero sussistente rispetto ad un atto specifico il cui contenuto – inequivocabilmente – sia tale da dissolvere la ricostruzione in fatto operata dal giudice del provvedimento impugnato. Quando invece, come accaduto nella fattispecie, l’allegazione si risolve nella segnalazione di una pluralità di atti il cui contenuto dovrebbe essere valutato o rivalutato, si è inevitabilmente nello stretto e precluso merito, posto che nessuna valutazione adeguata potrebbe essere fatta, se non inserendo ogni singolo dato nel complesso di quelli globalmente disponibili. In particolare, nei due motivi manca una specifica deduzione che affermi l’avvenuta presentazione al Giudice d’appello esattamente degli elementi tutti ora riproposti, così come manca – e ciò realizza concorrente ma autonoma causa di inammissibilità – il puntuale confronto con quanto specificamente argomentato dalla Corte distrettuale sui punti della decisione, relativamente al reato associativo, in particolare, ed al ruolo in esso del R., ed ora riproposti (ad es., in ordine a quanto argomentato dalla Corte d’appello nel primo paragrafo di pag.3).

Anche il terzo motivo è manifestamente infondato e diverso da quelli consentiti. Il Giudice d’appello ha dato conto compiuto delle richiesta del R., argomentandone il solo parziale accoglimento da un lato, appunto, valorizzando il contributo offerto dall’imputato per l’individuazione del Ma., dall’altro spiegando, con riferimento specifico, la diversità di comportamento iniziale del ricorrente rispetto ai correi. La censura sul punto è generica e in definitiva sollecita una rivalutazione del merito, preclusa in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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