Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-11-2011, n. 25235 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In Fatto.

1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 15 giugno 2006 notificata in data 27 ottobre 2006 ha rigettati l’appello proposto da P.M. confermando la sentenza, del Tribunale di Roma 2278 del 2002 che aveva respinto la domanda del P. diretta ad ottenere sentenza costitutiva in relazione a preliminare di vendita stipulato il 20 novembre 1995 su un immobile sito in Albano Laziale, di cui il convenuto C.V. era il promesso venditore. In corso di lite si costituiva la Banca Nazionale dell’Agricoltura che deduceva la simulazione assoluta del preliminare e domandava la revocatoria. Il convenuto C., costituendosi aveva dedotto la infondatezza della domanda e la inammissibilità dello intervento della Banca.

2. Contro la decisione ricorre il P. deducendo due motivi di ricorso e memoria; resiste la Banca Antoniana popolare veneta spa con controricorso, la quale ha incorporato la Banca nazionale della agricoltura, chiedendo il rigetto del gravame. Nel corso del giudizio si è costituita la s.r.l. Elipso Finance, con atto di costituzione e intervento ai sensi dello art. 111 c.p.c.. La Corte in camera di consiglio ha deliberato la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

3. Preliminarmente deve rilevarsi la inammissibilità dello intervento della srl Elipso, che non ha partecipato alle pregresse fasi di merito, e non precisa la natura dell’intervento volontario o la adesione alle tesi della parte cui succede – cfr. Cass. 19 maggio 2005 n. 10599. 4.11 ricorso non merita accoglimento in relazione alle censure dedotto.

NEL PRIMO MOTIVO si deduce la violazione e falsa applicazione dello art. 2901 c.c. ed il vizio della motivazione su punto decisivo. La tesi, svolta nei quesiti a ff. 6 è che la Corte di Cassazione, nel riesame dei fatti, dovrà accertare che sussistevano i presupposti per agire in revocatoria, nei confronti del preliminare stipulato in data 20 novembre 1995.

In senso contrario si osserva che il motivo è inammissibile ai sensi dello art. 366 bis c.p.c. ratione temporis applicabile, non contenendo la sintesi descrittiva del fatto controverso e nel quesito formulando una questione astratta, che invece presuppone e la descrizione della fattispecie esaminanda e la qualificazione del rapporto e la indicazione della regula iuris che si propone, secondo il prudente apprezzamento delle prove.

Nel SECONDO motivo si deduce il vizio della motivazione per la mancata o erronea valutazione di decisive risultanze istruttorie, desumibili dalle prove orali e documentali.

Il motivo è inammissibile, in quanto non contiene adeguata ricostruzione del fatto controverso, e non contesta la logica e chiara ratio decidendi espressa dalla Corte di appello a ff 4 e 5 della sentenza, là dove evidenzia e l’eventus damni e la consapevolezza del P. del pregiudizio che arrecava alle ragioni della banca, creditrice per notevoli somme dei coniugi C..

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del P. a rifondere alla Banca le spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo. La inammissibilità dello intervento giustifica la compensazione delle spese del grado tra la Elipso Finance e le altre parti costituite.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e lo intervento della soc. Elipso Finance e condanna P.M. a rifondere alla Banca Antoniana Veneta spa le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 5200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori e spese generali come per legge. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra P., la Banca e la interveniente.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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