Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-11-2011, n. 25233 Opposizione

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Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Lecce con la sentenza n. 218 del 2006,depositata il 20 luglio 2006 e notificata in data 8.11.2006, ha rigettato lo appello avverso la sentenza del tribunale di Taranto n. 568 del 2002, condannando la appellante soc. nome coll. Larato e C. corrente in (OMISSIS), a rifondere alla società Bormioli e figli spa, le spese del grado.

Per quanto qui interessa la Corte confermava la sentenza del tribunale che aveva accolto la opposizione al decreto ingiuntivo emesso dalla soc. Larato nei confronti della spa Bormioli sul rilievo che la detta società di servizi dal 1991 al 1999 non aveva reso alcun servizio di recupero crediti in relazione al mandato conferitole con la scrittura del 3 aprile 1991. 2. Contro la decisione ricorre la soc. DE.LA s.r.l. così come trasformata per atto notarile rispetto alla intestazione N. Larato e C. s.n.c., deducendo sei motivi di ricorso, resiste la controparte con controricorso. Le parti hanno prodotto memorie. La Corte in camera di consiglio ha disposto motivazione semplificata.

Motivi della decisione

3. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti, soggetti ratione temporis al regime dei quesiti.

Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a seguire la confutazione in diritto.

Nel PRIMO MOTIVO si deduce: a. error in iudicando per violazione degli artt. 102, 112 e 354 c.p.c. e artt. 1417 e 2697 c.c. e dell’art. 11 Cost.; b. la omessa motivazione su punto decisivo.

La tesi è che la Corte di appello avrebbe dovuto integrare il contraddittorio in relazione alla dedotta simulazione per interposizione proposta dalla opponente al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa declaratoria di un patto nullo per quota lite. Vedi amplius il quesito a ff. 42 del ricorso.

Nel SECONDO motivo si deduce error in iudicando per la violazione dell’art. 180 c.p.c., comma 2 e art. 185 c.p.c., comma 5 ed il vizio della motivazione su punto decisivo. Il quesito, formulato a ff. 45 sostiene che la eccezione di simulazione era stata illegittimamente sollevata oltre i termini perentori, in mancanza di deposito di memoria.

Nel TERZO motivo si deduce error in iudicando in relazione agli artt. 295 e 315 c.p.c. ed il vizio della motivazione su punto deciso.

La tesi svolta nel quesito a ff 68 è che la Corte di appello avrebbe dovuto ravvisare un caso di sospensione necessaria in pendenza di altra procedura pregiudiziale tra le stesse parti.

Nel QUARTO motivo si deduce la violazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a convertito con modifiche dalla L. n. 248 del 2006 ed il vizio della motivazione. La tesi, svolta nel quesito a ff 71 è che la opposizione andava disattesa e rigettata essendo sfornita di prova della esistenza di altro contratto effettivo.

Nel QUINTO motivo si deduce error in iudicando per la violazione degli artt. 1417e 2729 c.c. e art. 345 c.p.c. ed il vizio della motivazione su punto decisivo:

il quesito proposto a ff 107 sostiene una lacunosità della valutazione degli elementi indiziari e quindi la illogicità della pronuncia di appello.

Nel SESTO motivo si deduce error in iudicando per la violazione e falsa applicazione degli artt. 1398 e 2399 c.c., artt. 112 e 116 c.p.c. ed il vizio della motivazione su punto decisivo. La tesi, svolta nel quesito a ff. 123 chiede a questa Corte di accertare "la legittimità della modifica di patto contrattuale relativo alla previsione tra le parti del giudicato, secondo le indicazioni risultanti inviate dal dirigente della società committente e ratificata con atto idoneo a diretta firma del suo legale rappresentante". 4. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Il primo motivo presenta un profilo prevalente di inammissibilità, mancando la sintesi descrittiva della fattispecie giuridica da sottoporre all’esame di legittimità. Ed in vero, mentre si sostiene che erra la Corte di appello nel ritenere sollevata tempestivamente la eccezione di interposizione fittizia, con la esclusione del litisconsorzio necessario, non si illustra la regula iuris violata, diretta a rendere evidente un accordo trilatero cui avrebbero aderito il creditore ingiungente, società di servizi, e il debitore opposto e lo avvocato che si era interessato del recupero di crediti previdenziali.

Non sussiste nessun error in procedendo ed il quesito difetta di specificità, mentre la censura risulta inammissibile in ordine al vizio della motivazione, atteso che il fatto controverso non è precisato nei suoi termini di fattispecie processuale e sostanziale.

Manifestamente infondato è il secondo motivo che deduce la non tempestività della eccezione di simulazione per interposizione, posto che sul punto si sono pronunciati i giudici del merito e sin dal primo grado con un apprezzamento in fatto non censurabile in sede di legittimità. La opposizione è stata accolta sul rilievo che la società di servizi vanta un credito basato su prestazioni inesigibili, proprio in relazione alla pendenza di una controversia in sede giudiziaria diretta alla verifica dei crediti previdenziali.

La società non assume la qualità di cessionaria del credito, peraltro non ancora liquido ed esigibile, ma ha chiesto un corrispettivo pari al 20% del credito da recuperare, credito da liquidare solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza come risulta dai patti scritti.

Inammissibile è il terzo motivo, posto che non coglie la chiara ratio decidendi espressa dalla Corte di appello che ha ritenuto che la causa proposto dallo avv. Larato dinanzi al Tribunale di Taranto non è in rapporto di pregiudizialita, proprio considerando la diversità della materia del contendere, che qui attiene al contenzioso tra una società di sevizi ed il suo asserito mandante debitore per crediti futuri e sub iudice.

Il quesito manca della sintesi descrittiva e comparativa tra la fattispecie pregiudicante e quella pregiudicata.

Inammissibile è il quarto motivo per la oscurità e novità del quesito che ora propone la verifica tra le parti di un diverso contratto effettivo.

Inammissibile è il quinto motivo che attiene invece al prudente apprezzamento delle prove, ampliamente e congruamente compiuto dai giudici di appello.

Inammissibile infine è il sesto motivo ove si deduce come error in iudicando una differente fattispecie relativa ad un patto aggiunto tra le parti originarie, in base al quale la condizione della esigibilità del credito sarebbe venuta meno per fatti concludenti.

Si tratta allora di una errata valutazione delle prove, in relazione alle quali vi è congrua motivazione ai dd 40 e 41 della sentenza ora impugnata.

IN CONCLUSIONE il ricorso, in parte inammissibile ed in parte infondato, deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, in favore della spa Bormioli Rocco e figlio, spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e condanna la ricorrente DE.LA srl a rifondere alla resistente spa Bormioli Rocco e Figlio, le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3500,00 di cui 200 per spese oltre accessori e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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