T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 14-07-2011, n. 3822 Bando del concorso Esclusioni dal concorso Procedimento concorsuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone in fatto parte ricorrente di essere in possesso del diploma di laurea in Informatica conseguito presso l’Università di Salerno e che con bando del 26/1/2010 la Commissione per l’Attuazione del Progetto RIPAM indiceva concorsicorsi pubblici per titoli ed esami per il reclutamento di n.534 unità di personale di ruolo, tra cui n.18 Funzionari Informatici, prevedendosi una fase preselettiva, una fase selettiva scritta, una fase selettiva orale, una fase formativa obbligatoria ed una fase valutativa finale. L’art.3 del bando prevedeva in particolare che "I titoli di studio per partecipare…sono: Codice ING8/N – Laurea specialistica (LS), attualmente denominata Laurea magistrale (LM), o Laurea, se conseguita con l’ordinamento universitario previdente al DM 509/1999, in ingegneria informatica, ingegneria elettronica o equipollenti". Il ricorrente è in possesso della laurea in Informatica conseguita con l’ordinamento universitario previgente al DM 509/1999, ma con la nota impugnata è stato informato dell’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di cui all’art.3 del bando dopo aver presentato osservazioni alla comunicazione dell’avvio di detto procedimento. Il Comune di Napoli si è costituito per eccepire la tardività e comunque l’infondatezza nel merito; il FORMEZ ha sostenuto la tardività e comunque l’infondatezza del ricorso; l’Avvocatura Distrettuale ha in maniera articolata argomentato circa l’infondatezza del ricorso.

Alla pubblica udienza del 7 luglio 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.

Motivi della decisione

1. Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta la violazione dell’art.3 del bando, degli artt.3, 7 e 21nonies della Legge n.241/1990, degli artt.45, 46 e 47 del DPR n.328/2001, nonché l’eccesso di potere.

2. In via preliminare il Tribunale ritiene di ribadire che, sebbene l’Amministrazione sia titolare dell’ampio potere discrezionale di inserire in un bando tutte le disposizioni ritenute più opportune, più idonee e più adeguate per l’effettivo raggiungimento dello scopo perseguito con la selezione indetta, la verifica della regolarità della documentazione rispetto alle norme del bando non va condotta con lo spirito della caccia all’errore, ma tenendo conto dell’evoluzione dell’ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici (Cons. Stato, V, 21.9.2005, n.4941). La portata delle singole clausole che comminano l’esclusione in termini generali e onnicomprensivi va valutata alla stregua dell’interesse che la norma violata è destinata a presidiare, per cui, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va accordata la preferenza al "favor partecipationis" (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, I, 27.7.2006, n.6583; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 1.12.2005, n.2088; 10.5.2005, n.399; Cons. Stato, V, 10.11.2003, n.7134; 4.4.2002, n.1857; 16.1.2002, n.226) con applicazione del principio, di derivazione comunitaria e rilevante anche nell’ordinamento interno, di sanabilità delle irregolarità formali con conseguente attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale (Cons. Stato, IV, 5.10.2005, n.5367; V, 4.2.2004, n.364). L’osservanza delle formalità costituisce di fatto un elemento basilare per l’intero impianto garantistico della procedura concorsuale, tenuto conto dei principi – direttamente riconducibili all’art. 97 Cost. – che collegano il buon andamento della Pubblica Amministrazione al reclutamento dei dipendenti di ogni livello con selezione concorsuale: selezione finalizzata a consentire – nel rispetto del principio di imparzialità e quindi di "par condicio" dei concorrenti – la scelta del funzionario più idoneo all’ottimale espletamento del servizio da assegnare.

2.1 D’altra parte la stessa Amministrazione ha un precipuo interesse allo specifico obiettivo di un confronto più ampio possibile tra i partecipanti, dando applicazione alle indicazioni secondo cui, per esempio, il mancato rispetto delle formalità richieste dal bando per dar luogo ad esclusione dalla selezione deve essere interpretato in base al comune canone di ragionevolezza e comunque senza incidere sulla "par condicio", beninteso che i principi del "favor partecipationis" e del "dovere di soccorso" comunque recedono a fronte di una specifica disposizione della legge di gara che prevede determinate clausole di esclusione.

3. Nello specifico il Collegio è del parere di concentrare l’attenzione sull’art.3 del bando della selezione in questione, laddove si prevede come titolo di studio per il reclutamento "Laurea specialistica (LS), attualmente denominata Laurea magistrale (LM) o Laurea, se conseguita con l’ordinamento universitario previgente al DM n.509/1999, in ingegneria informatica, ingegneria elettronica o equipollenti".

Ora la giurisprudenza (da ultimo, Cons. Stato. V, 3.6.2010, n.3484) in maniera costante ed univoca ha sancito il principio secondo il quale, in caso di mancata specificazione di equipollenza e, pertanto, di univoca ed espressa volontà della P.A. di limitare l’accesso ai soli titoli indicati, le previsioni del bando devono essere interpretate nel senso di consentire la partecipazione per i possessori di titoli equipollenti ex lege, tutto ciò anche in ossequio al principio del "favor partecipationis". La parificazione dei titoli di studio disposta con norma di legge comporta che l’Amministrazione non può dunque escludere dall’ammissione al concorso il possessore di titolo dichiarato equipollente, né il bando per cui è causa può escludere i titoli di studio ivi non elencati. Ove la lex specialis elevi un determinato titolo di studio a requisito di partecipazione, siffatta determinazione discrezionale può comunque essere eterointegrata dall’equipollenza ex lege – senza che ciò comporti una disapplicazione del bando con cui l’Amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva – purché si rinvengano norme di legge c.d. autoesecutive, che non necessitano dell’intermediazione di altre norme o provvedimenti per la loro concreta applicazione (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 17.6.2009, n.429). Quando, invece, il bando di concorso richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un concorso pubblico – senza prevedere la rilevanza del "titolo equipollente" – non è consentito l’apprezzamento di un titolo di studio diverso, salvo che l’equipollenza sia stabilita da una norma di legge (TAR Lombardia, Brescia, II, 5.5.2010, n.1674; Cons. Stato, VI, 19.8.2009, n.4994).

3.1 Pertanto, ove il bando condizioni l’ammissione al possesso di un determinato diploma di laurea o titolo equipollente, può procedersi in via amministrativa ad una valutazione di equivalenza sostanziale; qualora invece la lex specialis esiga come requisito un determinato titolo di studio, si è in presenza di una clausola che può essere eterointegrata solamente dall’equipollenza ex lege (T.A.R. Lazio, Roma, III, 2.7.2008, n.6364).

3.2 Previa valutazione contestuale dei motivi di ricorso il Collegio ritiene che, considerato il carattere eccezionale delle norme che stabiliscono l’equipollenza dei titoli di studio, deve essere esclusa la possibilità che queste siano suscettibili di interpretazione analogica; il giudizio di equipollenza appartiene, pertanto, esclusivamente al Legislatore, con la conseguenza che l’unico parametro cui fare correttamente riferimento è quello fissato dalla legge e dall’ordinamento della pubblica istruzione secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica (TAR Marche, 25.1.2010, n.8). Sul punto si è affermato (TAR Calabria, Catanzaro, II, 9.8.2010, n.2227) che l’equipollenza dei titoli di studio può essere riconosciuta e determinata esclusivamente dalla legge o dalla Pubblica Amministrazione mediante indicazione dei titoli richiesti nel bando di concorso (Cons. Stato, 19.8.2009, n.4994; V, 6.5.1997, n.469; Tar Campania, Napoli, V, 22.2.2006, n. 2198); dunque, in ipotesi come quella per cui è controversia, la equipollenza non può essere apprezzata dall’Amministrazione sulla base di una valutazione sostanziale, che tenga conto cioè dei contenuti e degli aspetti sostanziali dei titoli di studio, delle loro caratteristiche, del fatto che appartengono alla stessa classe od area e che le materie principali dei due corsi di studio sono sostanzialmente coincidenti, ciò perché l’Amministrazione si è autovincolata in sede di elaborazione della lex specialis. Conseguentemente la equipollenza, nei casi del tipo di quello sopra indicato, può essere ritenuta nelle sole ipotesi in cui sia la stessa disposta ex lege; al riguardo l’art. 9, comma 6, della Legge n. 341/90 rimette ad apposito decreto del Presidente della Repubblica, all’esito di un articolato procedimento, la individuazione delle equipollenze tra i diplomi di laurea ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, restando preclusa alla Pubblica Amministrazione la possibilità di procedere alla equiparazione in via analogica dei titoli di studio, dal momento che l’attività di verifica del possesso dei titoli di studio richiesti dal bando al fine di partecipare alla procedura concorsuale è da ritenersi di carattere vincolato, non residuando in capo alla Amministrazione alcun margine di discrezionalità nell’individuazione concreta dei titoli equipollenti.

3.3 Chiarito che valutare l’equipollenza e l’equiparazione della laurea significa identificare un’equivalenza esistente tra titoli di studio conseguiti a livello accademico tra il vecchio e il nuovo ordinamento a diversi livelli (laurea di primo livello, laurea magistrale, ecc.), va preso atto che per i diplomi di laurea in ingegneria informatica, ingegneria elettronica o equipollenti non esiste alcuna equipollenza tra titoli accademici del vecchio ordinamento; quanto alle equiparazioni tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), al DL di informatica sono normativamente equiparate le LS in informatica e tecniche e metodi per la società dell’informazione e la LM tecniche e metodi per la società dell’informazione.

A ciò si aggiunga che, in ipotesi come quello in esame, si richiede un determinato titolo di studio e non la riferibilità del medesimo ad un settore dell’Albo professionale; mentre l’informatica ha riguardo allo studio dei fondamenti teorici dell’informazione e della computazione e delle tecniche pratiche per la loro implementazione e applicazione nei sistemi informatici – dunque agli aspetti pratici e teorici dell’informatica, l’ingegneria informatica è piuttosto il settore dell’ingegneria che si occupa dell’analisi, dello sviluppo e del progetto dei sistemi per l’elaborazione dell’informazione, fornendo le conoscenze teoriche e pratiche di base dell’informatica. Nello specifico l’Ente locale ha inteso ricercare figure professionali che si coniugassero con le competenze dell’Ingegnere Informatico e non dell’Informatico, tant’è che il bando richiede il possesso della Laurea specialistica (LS), attualmente denominata Laurea magistrale (LM) o Laurea, se conseguita con l’ordinamento universitario previgente al DM n.509/1999, in ingegneria informatica, ingegneria elettronica o equipollenti, mentre il ricorrente è in possesso della diversa laurea in informatica; ora nessuna norma di legge prevede che le due lauree debbano essere considerate equipollenti.

4. Per tali motivi il ricorso in epigrafe, con le relative domande anche quanto al risarcimento dei danni, va rigettato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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