T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 14-07-2011, n. 349 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il ricorrente impugna i provvedimenti del Comune di san Giorgio della Richinvelda n. 1440 del 28.2.11 e n. 1260 del 22.2.11, di parziale diniego di accesso ai documenti, e chiede sia riconosciuto il suo diritto alla visione ed estrazione i copia degli stessi.

1.1. – In fatto, espone di aver ottenuto dal Comune il permesso di costruire n. 09.010 del 12.4.10, per lavori di ristrutturazione con parziale demolizione ed ampliamento di un edificio esistente, da adibire a casa di abitazione. In data 24.12.10 presentava una DIA in variante, che il Comune non accoglieva, ordinando invece, a seguito di una segnalazione pervenuta il 5.1.11 dal proprietario di un lotto confinante e della "ricognizione in sito" effettuata dalla Polizia Municipale il 10.1.11 (che aveva rilevato una "presunta violazione delle norme in materia di costruzione nelle zone sismiche"), la sospensione dei lavori per opere eseguite in difformità.

Il 18.1.11 l’istante chiedeva l’accesso, tra l’altro, all’esposto del vicino ed al verbale dei Vigili del 10.1.11, cui il Comune non dava seguito. Nuovamente adito, l’Ente rispondeva con nota del 22.2.11, negando l’accesso ad entrambi gli atti richiesti, "trattandosi di pratica per la quale sono in corso indagini di polizia Giudiziaria", ed invitando il ricorrente a rivolgersi direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone.

Il ricorrente faceva presente che la giurisprudenza ammette l’accesso anche ai ricordati provvedimenti, ma ancora un volta il Comune opponeva rifiuto all’accesso.

1.2. – Col presente ricorso, il signor F. chiede al Tribunale di dichiarare il suo diritto all’eccesso e di ordinare al Comune di esibire i documenti richiesti.

2. – Il Comune, costituito, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

2.1. – In particolare, fa presente che il verbale del primo sopralluogo dei Vigili dell’ 11.1.11 è già stato consegnato – il 28.2.11 – in evasione di una delle richieste di accesso. Infatti, solo per un errore di scritturazione – chiaramente riconoscibile con l’ordinaria diligenza – detto verbale era stato indicato, nell’ordine di sospensione lavori, con la data del 10.1.11, laddove era invece stato effettuato l’ 11.1.11. Per questa parte, il ricorso sarebbe quindi improcedibile.

2.2. – Quanto all’esposto del vicino, il Comune osserva, da un lato, che il ricorrente non ha interesse all’accesso a questo documento dato che esso ha semplicemente dato impulso ad un potere proprio della P.A., ed il conseguente procedimento sanzionatorio è stato svolto e concluso in base ad autonomi atti di accertamento ed ispezione svolti dal personale tecnico dell’Ente; dall’altro che i controlli hanno evidenziato possibili violazioni delle norme in materia di edificazione nelle zone sismiche, per le quali il potere repressivo/sanzionatorio è demandato in via esclusiva al Giudice Penale, al quale l’intero fascicolo è stato inviato, con la conseguenza che "tutti gli atti accertativi ed istruttori prodromici all’esercizio di tale potere, devono ritenersi soggetti alle regole proprie del processo penale, ed in particolare al vincolo del segreto istruttorio", il che esclude l’accessibilità degli atti inerenti l’attività di indagine, sino alla conclusione della fase delle indagini preliminari, come confermato dalla stessa Procura della Repubblica, alla quale il Comune si era rivolto per avere chiarimenti. Proprio in ragione della risposta ottenuta, era stato negato l’accesso sia "ai verbali relativi a sopralluoghi ed accertamenti compiuti in merito agli aspetti sismici e strutturali della erigenda costruzione, sia all’esposto del confinante, ritenuto dalla Procura atto connesso all’indagine in corso".

3. – In ricorso è, in parte, improcedibile. in parte fondato e va pertanto accolto, nei limiti che verranno appresso precisati.

3.1. – Quanto al verbale del primo sopralluogo della Polizia Municipale dell’ 11.1.11 (erroneamente indicato nell’ordinanza di sospensione lavori con una data diversa, il che ha determinato l’equivoco), si precisa che lo stesso ricorrente ha dato atto, in Camera di Consiglio, di averlo già ottenuto, il che rende questa parte della domanda improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

3.2. – Per quanto concerne l’esposto dl vicino di casa, il Collegio ritiene che la domanda sia fondata e che il Comune debba consentirne l’accesso.

Non ignora il Tribunale che una parte della giurisprudenza ritiene che quando l’esposto di un terzo abbia avuto l’unica funzione di stimolare l’attivazione di poteri di indagine o repressivi propri della P.A., che la stessa ha in seguito normalmente esercitato, venga a mancare, in capo al soggetto sanzionato, l’interesse a conoscere datto atto di impulso.

Tuttavia altra giurisprudenza, cui il Collegio aderisce (cfr., ad esempio: TAR Campania – Napoli n. 14859/10 e Lombardia – Brescia n. 1469/08; nonchè C.S. n. 2511/08; n. 5569/07; e n. 3601/07), ritiene che ragioni di trasparenza (".. nell’ordinamento delineato dalla legge n. 241/1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l’avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la P.A. procedente opporre all’interessato esigenze di riservatezza") facciano propendere per la soluzione opposta, cioè per l’accessibilità da parte dell’interessato anche a tale documento, in quanto "la denuncia e l’esposto… non possono essere considerati un fatto circoscritto al solo autore, all’Amministrazione competente al suo esame e all’apertura dell’eventuale procedimento, ma riguardano direttamente anche i soggetti "denunciati", i quali ne risultano comunque incisi".

3.2.1. – Né vale a legittimare il diniego di accesso all’esposto presentato dal vicino, l’eventuale sussistenza di indagini penali in relazione a fatti oggetto anche di indagine amministrativa, sia perché (come appurato in Camera di Consiglio) il Comune detiene comunque copia della documentazione di cui trattasi (che non è stata oggetto di sequestro); sia perché (come stabilito da TAR Puglia – Bari n. 2565/08) la richiesta di accesso anche ad atti oggetto di indagine penale (dei quali peraltro il Collegio non ritiene possa far parte l’esposto del privato, proprio perchè ha solo dato impulso ad indagini autonomamente effettuate dalla P.A., unicamente all’esito delle quali si è ritenuta la possibile sussistenza di un illecito penalmente rilevante) può in ogni caso essere assentita, eventualmente, e ove di ragione, previa autorizzazione della competente Procura della Repubblica che deve esserne richiesta, senza indugio, dall’Amministrazione stessa.

Questa parte della domanda va quindi accolta con conseguente dichiarazione dell’obbligo del Comune di consentire l’accesso all’esposto presentato dal vicino.

4. – Sussistono, specie in ragione della sussistenza di una giurisprudenza non uniforme, giuste ragioni per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli – Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Comune di San Giorgio della Richinvelda di consentire l’accesso al documento indicato.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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