Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-11-2011, n. 25229 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 14 febbraio 2006 il Tribunale di Nola rigettava l’appello principale e quello incidentale proposti da A. B. e dalla Assitalia, Assicurazioni d’Italia, avverso la decisione del giudice di pace di Ottaviano. Osservava il Tribunale che non vi era prova delle circostanze nelle quali la B. si sarebbe infortunata.

La stessa non aveva dichiarato di essere caduta su di un tombino sconnesso, al pronto soccorso dove era stata curata dai sanitari.

A questi anzi aveva comunicato di essere accaduta accidentalmente, termine questo che denota – senza equivoci – come ciò fosse da ascrivere ad una "disattenzione dell’attrice nel camminare e non a difetti di ancoraggio del tombino".

Mancava una piena prova riguardo allo stesso fatto storico o alle cause che lo hanno determinato, anche ammettendo che la B. sia effettivamente caduta, mentre camminava sul tombino posto nelle pertinenze dell’ospedale, vengono conseguentemente a mancare i presupposti della tutela invocata.

Avverso tale decisione B.A. ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da unico motivo.

Ina Assitalia e Azienda sanitaria locale Napoli (OMISSIS) resistono con distinti, controricorsi.

Tutte le parti hanno depositato memorie.

Il Collegio ha disposto la motivazione semplificata della decisione.

Motivi della decisione

Con unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, omesso esame di punto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn.3 e 5. Il giudice di appello aveva ritenuto non provate le circostanze dedotte dalla B. a sostegno della domanda, pur in presenza di una precisa deposizione resa da Fo.Mi.. Osserva il Collegio:

attraverso la denuncia di vizi della motivazione e di violazione di norme di legge, la ricorrente finisce per sollecitare a questa Corte una diversa interpretazione delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede. Il giudice di appello ha spiegato le ragioni per le quali la testimone indotta dalla attrice non poteva essere ritenuta attendibile. La stessa infortunata aveva riferito al pronto soccorso di essere caduta accidentalmente per strada, nelle vicinanze dell’ospedale civico di (OMISSIS). Nei documenti ufficiali, non vi era traccia della presenza del teste sul luogo dell’incidente, anche se la Fo. aveva dichiarato di avere accompagnato immediatamente la B. al pronto soccorso.

Inspiegabilmente, la B. aveva impiegato alcune ore per raggiungere il pronto soccorso, distante solo pochi metri dal luogo del presunto incidente. La teste sentita dal giudice di pace aveva riferito di essersi immediatamente: accorta del cattivo ancoraggio del tombino, e tuttavia questa circostanza non era stata riferita al personale infermieristico e medico del pronto soccorso nè dalla infortunata nè dalla Fo..

Vi era discordanza anche in ordine alla data del sinistro (avvenuto il (OMISSIS), secondo la denuncia, stragiudiziale).

Tutti questi elementi, ha concluso il Tribunale, consentivano di dubitare che la B. fosse effettivamente caduta nelle circostanze riferite.

In ogni caso non era stata raggiunta la prova delle cause che avevano determinato tale caduta.

Il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna, la ricorrente al pagamento delle spese che liquida, in favore di ciascuna delle parti resistenti, in Euro 800,00 (ottocento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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