Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 3 maggio 2010, depositato nei termini, il Col. V.S. ha chiesto l’annullamento del decreto a firma del Vice Direttore Generale "pro tempore" della DGPM del Ministero della Difesa n. 04 in data 20 gennaio 2010, comunicato al ricorrente con la nota prot. n. 150110110 del 21 gennaio 2010 notificato il 3 marzo 2010, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal Col. Stella avverso la scheda valutativa n. 72, nonché di ogni altro atto comunque antecedente, connesso e conseguenziale (ed, in particolare proprio la scheda valutativa n. 72 con riferimento a qualifica finale e giudizi interni).
A sostegno del gravame il ricorrente deduce la seguente censura:
Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90 come integrata dalla legge n. 15/05 (artt. 3, 10 bis e 24 in particolare). Carenza assoluta – o quantomeno apoditticità, illogicità e contraddittorietà – della motivazione. Violazione e falsa applicazione della normativa vigente in materia di redazione della documentazione caratteristica ( legge n. 1695/62, DPR n. 1431/65, DPR n. 213 d.d. 8 agosto 2002 poi modificato con DPR n. 255 d.d. 11 luglio 2006 e relative "Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze Armate" emanate dal Segretario Generale DNA i.d. 30 ottobre 2006) anche alla luce della emanazione del DPR n. 164 del 15 ottobre 2008 e relative "istruzioni" d.d. 25 novembre 2008 nonché della direttiva d.d. 23 dicembre 2008 a firma del direttore generale della DGPM del Ministero della Difesa. Eccesso di potere per sviamento, vizio della funzione valutativa, contraddittorietà (con riferimento sia al giudizio finale che ai giudizi ed aggettivazioni delle voci interne), illogicità e perplessità, travisamento dei fatti ed ingiustizia grave e manifesta nonché precostituzione, non obiettività ed incoerenza di giudizio e carenza assoluta – o quanto meno apoditticità – della motivazione delle valutazioni.
Si lamenta un evidente vizio motivazionale del decreto impugnato, il quale contiene una motivazione "per relationem" senza che siano stati portati a conoscenza del ricorrente gli atti e i documenti presupposti. Peraltro la necessità di una adeguata motivazione discende dalla circostanza che nella fattispecie si tratta di un repentino abbassamento di qualifica che abbisogna di una puntuale indicazione delle ragioni che giustificano l’attribuzione della qualifica inferiore.
Con successivi motivi aggiunti notificati il 24 giugno 2010, il ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive in ordine all’eccepito difetto di motivazione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le ragioni dell’impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.
Alla pubblica udienza del 30 marzo 2011 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione
Oggetto del presente ricorso è il decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente, Colonnello dell’Esercito, avverso la scheda valutativa n. 72 la quale, per la prima ed unica volta nella carriera dell’Ufficiale ricorrente, abbassa la qualifica da "eccellente con vivissimo compiacimento" a "superiore alla media".
Il ricorso si appalesa fondato nei termini appresso indicati.
Va richiamata, in primis, la giurisprudenza di questa Sezione, consolidata nel ritenere che la procedura per la compilazione della documentazione caratteristica dei militari, di cui alla "Istruzione per i documenti caratteristici degli Ufficiali, dei Sottufficiali e militari di truppa" prevede che nei casi dei giudizi complessivi ciascuna autorità debba mettere in risalto, in un quadro unitario e sintetico, gli aspetti essenziali che caratterizzano la figura del valutando, alla luce delle qualità dimostrate e del rendimento fornito nell’espletamento dell’incarico, avendo altresì cura di specificare l’eventuale attività di rilievo svolta nel periodo in cui si riferisce la scheda valutativa, con l’attribuzione di una delle qualifiche previste dalla normativa in vigore, che assume l’esistenza del necessario rapporto di armonia e di conseguenza tra i giudizi espressi e la qualifica attribuita.
Peraltro, nel caso in cui si verifichi un repentino abbassamento di qualifica, relativo ad un determinato periodo di servizio rispetto ad anteriori archi di tempo in cui il valutando abbia costantemente riportato la qualifica massima, si richiede una adeguata motivazione in ordine alle ragioni che giustificano l’attribuzione della inferiore qualifica e nel caso in cui il meno favorevole giudizio venga riferito esclusivamente a fatti o episodi determinati, pur nella persistenza di quelle doti e capacità del valutando che hanno sempre consentito l’attribuzione al medesimo della massima qualifica, è necessario che la motivazione sulle circostanze che non hanno consentito di confermare il giudizio finale di massima qualifica dia adeguata contezza in ordine alla effettiva consistenza di tali fatti ed alla imputabilità degli stessi all’operato dell’Ufficiale (cfr. T.A.R. LAZIO – SEZ. I bis – n. 10862/2008).
Nel caso in esame si riscontra la sussistenza del rilevato difetto motivazionale dato che non risulta formulata alcuna seria censura sull’operato del ricorrente quale Comandante alla Sede della Caserma "S. Barbara" e Comandante di Reggimento, mentre il decreto impugnato di rigetto del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente si presenta del tutto privo di adeguata motivazione al riguardo.
Va, inoltre, precisato, in ordine alla dedotta censura circa il mancato rispetto dell’obbligo di tempestiva redazione e comunicazione del documento caratteristico, che la stessa si appalesa fondata atteso che la scheda è stata redatta e comunicata al ricorrente a 7 mesi di distanza dalla chiusura del periodo oggetto di valutazione, in palese violazione dell’art. 1 del D.P.R. n.213/2002, integrato dalle istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle forze armate di cui al d.d. 5 ottobre 2002, che espressamente assume la tempestività a criterio temporale della valutazione, e ciò a tutela del soggetto valutato il quale ha diritto ad avere pronta cognizione del giudizio ottenuto che incide sul suo avanzamento nel grado. Né tale ritardo può discendere dalla necessità per i superiori di poter giustificare l’abbassamento della qualifica sulla base di un provvedimento disciplinare inflitto al ricorrente al termine del periodo oggetto di valutazione (rimprovero). A tale proposito, va precisato che tale sanzione disciplinare, è stata impugnata con ricorso straordinario al Capo dello Stato, il quale ha accolto il ricorso sulla base del parere espresso dal Consiglio di Stato, Sezione Terza, nell’adunanza del 13 luglio 2010.
Conclusivamente il ricorso va accolto con il conseguente annullamento degli impugnati provvedimenti, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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