Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-11-2011, n. 25627

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

M.F. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto della Corte di appello di Cagliari in data 2 luglio 2009, pronunciato in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata di un processo, ma non ha provveduto a depositare il ricorso medesimo notificato a controparte il 22 luglio 2010. Il Ministero intimato ha resistito con controricorso. Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, non essendo stato depositato presso la (Cancelleria della Corte di Cassazione nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro cui è stato proposto, come da attestazione rilasciata dalla (Cancelleria medesima il 29 novembre 2010 (Cass. 2004/10699; 2006/1635).

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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