Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-06-2011) 12-07-2011, n. 27144

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte d’appello di Bologna con sentenza del 15/6/2010 ha confermato la responsabilità di M.C. e R. B. per il reato di abuso dei mezzi di correzione.

Avverso la citata pronuncia ha proposto ricorso la difesa degli imputati eccependo vizio della motivazione riguardo la valutazione delle prove di responsabilità, assumendo che, pur dandosi atto della mancata testimonianza diretta del minore e di alcuni insegnanti, il giudice ha ritenuto di giungere all’affermazione di responsabilità in ragione delle dichiarazione di un insegnante che non aveva avuto cognizione diretta delle denunce del minore, senza ritenere essenziale la citazione del teste diretto. Inoltre è stata attribuita valenza ad una presunta confessione resa a tale insegnante dai genitori, malgrado gli stessi fossero stati affrontati in maniera irrituale all’uscita da scuola, con iniziativa autonoma del professore, esclusivamente a lui riconducibile; era stato dato atto che il medesimo teste aveva riferito di comportamenti particolari del minore con i compagni, volti ad attirare l’attenzione, e di tale analisi non è stata svolta alcuna valutazione, per gli effetti sulla attendibilità di quanto da questi ipoteticamente confessato all’insegnante non escussa. La madre del ragazzo, alle osservazioni del professore, aveva solo ammesso di usare talvolta le maniere forti con suo Figlio, ma la formulazione generica di tale affermazione non poteva valere quale ammissione del reato, nè la sua mancata reazione alla necessità di attivare gli assistenti sociali poteva configurarsi quale argomento di conferma, dovendo tale comportamento collegarsi alla mancata percezione del senso effettivo di tale espressione, agevolata dalla cattiva conoscenza della lingua e delle nostre istituzioni.

La scarsa attendibilità di tale prova di accusa era ulteriormente indebolita dalla presenza di testimonianze di segno contrario, provenienti da altri insegnanti e dal pediatra del piccolo, ingiustamente sottovalutate dal giudice di merito.

2. Con il secondo motivo si censura l’illogicità della motivazione in forza della quale si è pervenuti a respingere la richiesta di rinnovazione del dibattimento, al fine di escutere il minore, contestando la non genuinità delle sue dichiarazioni per effetto del coinvolgimento emotivo, avendo la difesa motivatamente avanzato solo in secondo grado la richiesta, proprio per potersi fondare sulle dichiarazioni di una persona matura; nel contempo si esclude la possibilità di una illegittima influenza sul ragazzo, per effetto della sua presenza nel corso del dibattimento di secondo grado, contrariamente a quanto motivato in argomento dalla Corte di merito, poichè all’atto della richiesta non era stata svolta ancora alcuna attività, che potesse incidere sulla ricostruzione che il teste sarebbe stato in grado di offrire.

3. Con il terzo motivo si chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l’intervenuta prescrizione del reato.

Motivi della decisione

1. L’esame degli atti non consente di valutare presenti elementi che permettano di proscioglimento in fatto degli imputati, in ragione dell’acquisizione delle testimonianze relative ai chiari segni corporei del violento intervento dei genitori rilevati sul minore, nè di concludere per l’inammissibilità del ricorso, in ragione delle eccezioni in rito formulate; in ragione di ciò non può che prendersi atto della maturazione del termine massimo di prescrizione previsto per il reato contestato, scaduto nel luglio 2010, circostanza che impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, conseguente all’accertamento della causa estintiva del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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