T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 14-07-2011, n. 6320 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante, premesso che, nell’ambito del giudizio RG n. 2669/2008 questo Tribunale aveva nominato il commissario ad acta, che con decreti del 22.5.2009 e del 28.12.2009 aveva predisposto gli atti necessari a tutelare le situazioni giuridiche azionate dalla ricorrente medesima e che a seguito della comunicazione da parte di U. S.p.a. del blocco delle attività di liquidazione della fattura n. 36/2010, formulava richiesta di ottenere copia dei provvedimenti con cui era stato disposto il suddetto blocco dei pagamenti;

Considerato che con la determinazione prot. 10192 dell’11.5.2011 il direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Frosinone comunicava che l’atto deliberativo n. 366 del 2011 era stato oggetto di sequestro da parte della Corte dei conti;

Considerato che in data 20.5.2011 la ricorrente presentava una nuova istanza di accesso, cui faceva seguito il rigetto da parte della Regione in esecuzione di quanto disposto dall’Ufficio della Procura regionale della Corte dei Conti e che con nota prot. N. 12343 anche la ASL negava l’ostensione del provvedimento n. 366 oggetto di sequestro e degli altri provvedimenti consequenziali;

Considerato che, con il ricorso in esame, l’istante denunziava i seguenti profili di illegittimità:

violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 2, 3, 7 e ss. e 22 e ss., l. n. 241 del 1990, eccesso di potere per erroneità e/o insufficienza della motivazione ed ingiustizia manifesta;

violazione dell’art. 97 Cost. e della l. n. 241 del 1990 sotto ulteriori profili e dell’art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78 del 2009, convertito in l. n. 102 del 2009, nel testo introdotto dal d.l. correttivo n. 103 del 2009 convertito in l. n. 141 del 2009, nonché per eccesso di potere per erroneità e/o insufficienza della motivazione ed ingiustizia manifesta;

Rilevato che si costituivano le amministrazioni intimate, preliminarmente eccependo il difetto di interesse a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato 24.6.2011 n. 2710 e chiedendo la reiezione della domanda, nonchè, in particolare, producendo in atti la nota prot. 001006625/05/2011PRLAZT61P, datata 24.5.2011 emessa dalla Procura regionale della Corte dei conti;

Ritenuto che la causa può essere decisa in forma semplificata sulla base degli atti prodotti in giudizio;

Rilevato che con la nota citata del 24.5.2011, indirizzata alla Regione, al commissario, alla ASL di Frosinone ed ai Dirigenti responsabili, il Sostituto Procuratore Generale presso la Procura regionale della Corte dei conti, in riferimento all’istanza di accesso del 20.5.2011 del S.R. S.p.A. espressamente disponeva l’inibizione dell’accesso gli atti sia per ostensione che per estrazione di copia, in ragione dello svolgimento dell’istruttoria erariale;

Ritenuto che, pertanto, a prescindere da ogni valutazione dell’interesse all’accesso, tale atto, emesso formalmente da altro organo giurisdizionale, sfugge al sindacato di questo giudice, che dunque non può in alcun modo valutare la fondatezza delle censure ad esso rivolte;

Ritenuto, comunque, che tale atto è idoneo ad inibire l’accesso a tutti gli atti richiesti nella domanda di accesso per cui è causa e che le censure formulate dalla parte istante potranno eventualmente costituire motivo di impugnazione nelle sedi competenti dei provvedimenti definitivi del giudice contabile;

Ritenuto, che, peraltro, per quanto concerne uno dei documenti richiesti, ovvero la deliberazione n. 336/2011, tale atto risulta sottoposto a sequestro e, pertanto, non può essere oggetto di ostensione nell’ambito del procedimento per ottenere l’accesso, ma semmai a seguito di idonea richiesta al giudice competente;

Ritenuto, analogamente, che non costituiscono provvedimenti e documenti amministrativi, gli atti emessi dalla Corte dei Conti nei confronti della Regione, della ASL e dell’ASP, essendo gli stessi qualificabili come atti giurisdizionali;

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, che il ricorso deve essere respinto;

Ritenuto che per la complessità della fattispecie esaminata sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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