Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-06-2011) 12-07-2011, n. 27141 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da L.K. avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Padova in data 10-03-2010 che, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole del reato di concorso ih detenzione a fine di spaccio di stupefacente (marijuana), con la recidiva reiterata specifica nel quinquennio e, concessagli l’attenuante di cui all’art. 114 c.p., comma 1, con la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 8-10-2010, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, stante le risultanze acquisite allo stato degli atti e dichiaratamente accettate dall’appellante con la richiesta del giudizio abbreviato incondizionato.

Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale in tema di valutazione delle prove e di misura del trattamento sanzionatorio e per manifesta illogicità della motivazione e carenza della stessa in merito alle controdeduzioni difensive con travisamento delle prove.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Ed invero, in termini di ingiustificata prolisità, il ricorrente tenta di riproporre una valutazione diversa per contenti, circostanze, modalità temperali e fattuali della vicenda, a smentita di quanto incontestabilmente risulta dal diretto accertamento operato dai verbalizzanti e di cui vi è motivata traccia nelle indagini di p.g. relative, peraltro opportunamente segnalate tanto in sede di giudizio di 1^ grado,quanto nella decisione impugnata.

Prioritaria, alla definita inammissibilità delle censure del ricorrente è la circostanza che il giudizio a carico del predetto e su sua esplicita richiestaci è svolto ex art. 438 c.p.p., segg., di guisa che, come correttamente sottolineato in sentenza (cfr.fol.5), in assenza di condizioni richieste dalla difesa per l’accoglimento dell’invocato rito notoriamente caratterizzato dalla sua natura di "giudizio a prova contratta" di carattere essenzialmente negoziale nella scelta delle parti, correttamente il giudice richiesto, in sede di appello, può fare integrale richiamo alle motivate argomentazioni già assunte e valutate nel giudizio di 1^ grado, senza che su di queste vi siano state controdeduzioni difensive in termini di incompatibilità con la decisione allo stato degli atti.

Nella specie,come riferito puntualmente già in sentenza del GIP del Tribunale padovano, gli accertamenti di p.g. e le dirette constatazioni dei CC. rappresentano solida base probatoria a supporto di una ragionevole pronuncia di condanna nei confronti dell’imputato, il cui sterile tentativo di modificare la versione dei fatti resa in 1^ grado, conferma, come esattamente sottolineato in sentenza (cfr.fol.4), l’incongruenza della linea difensiva.

Del pari manifestamente infondata la doglianza attinente la misura del trattamento sanzionatorio, posto che questa è riservata al potere discrezionale del giudice di merito, come tale, insindacabile in questa sede di legittimità se, come nella specie, correttamente e sufficientemente motivato (cfr.fol.4) con richiamo non solo all’oggettiva gravità dei fatti ma alla negativa, allarmante capacità criminogena e personalità delinquenziale del ricorrente, secondo quanto risulta dal casellario giudiziale.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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