Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-11-2011, n. 25596 Risarcimento dei danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Associazione temporanea di imprese Itinera Costruzioni Generali S.p.A., F.lli Poscio S.p.A. e Lombardini S.p.A., appaltatrice, propone ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in riforma della sentenza di primo grado, la ha condannata a rifondere ad ANAS S.p.A., committente, la metà di quanto questa è stata condannata a pagare (Euro 3.800.000,00) nei confronti di ENEL Produzione S.p.A., danneggiata a causa di uno smottamento franoso verificatosi durante la realizzazione di una galleria per i lavori di costruzione di una variante della s.s.

(OMISSIS).

Resiste con controricorso ENEL Produzione S.p.A. Resiste altresì con controricorso ANAS S.p.A., proponendo due motivi di ricorso incidentale.

Avverso la medesima sentenza propone autonomo ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato da successiva memoria, la Formazza s.c.r.l. in liquidazione, società formata dalle imprese riunite in ATI per l’esecuzione dell’opera pubblica appaltata ed originaria convenuta, condannata al risarcimento dei danni in solido con ANAS S.p.A., dolendosi del rigetto del proprio appello incidentale.

Resiste con controricorso ENEL Produzione S.p.A. Resiste altresì con controricorso ANAS S.p.A., proponendo due motivi di ricorso incidentale.

Al ricorso incidentale di ANAS S.p.A. resiste con altro controricorso ENEL Produzione S.p.A..

Motivi della decisione

1.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti ex art. 335 cod. proc. civ. 2.- Il processo nasce da citazione dell’ENEL nei confronti di Formazza (appaltatore) ed ANAS (committente). L’ATI è stata chiamata in causa dall’ANAS. Con i primi due motivi l’ATI, sotto il profilo della violazione di legge, in sostanza censura la sentenza nella parte in cui, dato atto che nessuna domanda aveva svolto nei suoi confronti la danneggiata ENEL, afferma che la chiamata di essa ricorrente "in manleva" da parte dell’ANAS equivale in sostanza all’esercizio di un’azione di regresso del coobbligato solidale.

2,1.- I primi due motivi sono inammissibili.

La qualificazione della domanda è infatti compito del giudice di merito, con la conseguenza che la Corte di cassazione è abilitata all’espletamento di indagini dirette al riguardo soltanto allorchè il giudice di merito abbia omesso l’indagine interpretativa della domanda, ma non se l’abbia compiuta ed abbia motivatamente espresso il suo convincimento in ordine all’esito dell’indagine (Cass. 11 marzo 2011 n. 5876).

3.- Con il terzo motivo l’ATI, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, art. 26 censura la sentenza nella parte in cui, affermata la responsabilità di Formazza – società formata dalle imprese riunite in ATI per l’esecuzione dell’opera pubblica appaltata – afferma la responsabilità anche dell’ATI (per il medesimo fatto).

3.1.- Il terzo motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 406 del 1991, art. 26 afferma, al comma 1, che le imprese riunite possono costituire una società, ma al comma 2 tiene ferme le responsabilità delle imprese riunite di cui al comma 7 dell’art. 23, norma che sancisce la responsabilità solidale delle imprese riunite nei confronti dell’amministrazione.

Se, dunque, può convenirsi con ATI sulla singolarità della situazione, ciò non toglie che essa deriva proprio dalla norma invocata. Mentre nei confronti dei terzi risponde esclusivamente la società formata della imprese riunite, nei confronti dell’amministrazione rispondono anche queste.

4.- Con il quarto e quinto motivo l’ATI censura la sentenza impugnata, sotto il profilo della violazione dell’art. 2050 cod. civ. e del vizio di motivazione, quanto alla ritenuta responsabilità di Formazza, assumendo che questa avrebbe fornito la prova liberatoria richiesta dalla norma codicistica.

4.1.- I due motivi sono inammissibili per difetto di autosufficienza.

Si assume, infatti, come chiaramente desumibile dagli atti di causa la circostanza del rispetto, da parte di Formazza, del D.M. 11 marzo 1988, senza tuttavia riportare nè indicare ove sarebbe rinvenibile negli atti di causa la prova del rispetto delle prescrizioni poste dalla normativa indicata in tema di scavo.

5.- Con il sesto motivo, sempre sotto il profilo del vizio di motivazione, la ricorrente assume di avere specificamente dedotto di avere preso atto, prima della frana, della parziale difformità del terreno di scavo rispetto a quello che risultava dalla caratterizzazione geologica già effettuata in sede di progettazione e di avere quindi sospeso i lavori, poi ripresi dopo l’esecuzione di nuovi sondaggi, e si duole del fatto che di tali deduzioni il giudice di merito non abbia tenuto alcun conto.

5.1.- Il sesto motivo è inammissibile, non essendo configurabile un vizio di motivazione nella sentenza che non tenga conto di una mera allegazione difensiva di una delle parti, evidentemente priva di riscontri probatori.

6.- Con il settimo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, l’ATI censura la sentenza per non avere tenuto conto di quanto dedotto nei gradi di merito, e contestato dall’attrice, circa la sospensione dei lavori da parte di essa ricorrente per il rinvenimento di una diversa composizione del terreno e la loro ripresa su ordine della committente.

6.1.- Il settimo motivo è inammissibile per le medesime ragioni del precedente.

7.- Con l’ottavo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, l’ATI censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto rilevante, al fine della sussistenza del nesso di causalità, l’originaria mancanza dei sondaggi ex D.M. 11 febbraio 1988 (recte 11/3/88), senza tener conto del fatto che durante l’esecuzione dei lavori, prima che si verificasse l’evento dannoso, è insorta la necessità di ridefinire la caratterizzazione geologica del materiale da scavare a mezzo di nuovi sondaggi, effettuati ex D.M. 11 febbraio 1988. 7.1.- L’ottavo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo indicato da dove emerga la prova che i nuovi sondaggi fossero conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale.

8.- Con i primi quattro motivi del proprio ricorso Formazza, sotto i profili della violazione dell’art. 2050 cod. civ. e de vizio di motivazione, in sostanza si duole del fatto che sia stata ritenuta insussistente la prova dell’adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno, nonostante le deduzioni di essa convenuta sul punto, delle quali la Corte di merito non avrebbe tenuto alcun conto.

8.1.- I quattro motivi sono inammissibili per le stesse ragioni indicate sub 5.1., facendosi riferimento alla mera deduzione difensiva di circostanze di fatto (l’effettuazione di nuovi sondaggi in corso d’opera, la sospensione dei lavori, la loro ripresa per ordine della committenza) e non alla relativa prova.

9.- Con il quinto motivo Formazza, sotto il profilo della violazione di legge, censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto rilevante, al fine della sussistenza del nesso di causalità, l’originaria mancanza dei sondaggi ex D.M. 11 febbraio 1988 (recte 11/3/88), senza tener conto del fatto che durante l’esecuzione dei lavori, prima che si verificasse l’evento dannoso, è insorta la necessità di ridefinire la caratterizzazione geologica del materiale da scavare a mezzo di nuovi sondaggi, effettuati ex D.M. 11 febbraio 1988. 9.1.- Il quinto motivo di Formazza è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo indicato da dove emerga la prova che i nuovi sondaggi fossero conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale.

10.- Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale (identico nei due fascicoli) l’ANAS, sotto il profilo del vizio di motivazione, si duole dell’affermazione secondo cui l’attività di escavazione sarebbe pericolosa, con conseguente applicabilità dell’art. 2050 cod. civ. 10.1.- Il mezzo è infondato. Si legge infatti in sentenza che l’attività in questione è pacificamente ritenuta pericolosa in giurisprudenza, posto che questo è vero già per l’attività edilizia in genere, e dunque ad assai maggior ragione per l’attività di escavazione di gallerie sotterranee, con imponenti movimenti di terreno la cui matura non è percepibile de visu, giacchè non riguarda strati superficiali. Questa costituisce una motivazione sicuramente idonea del perchè l’attività di escavazione sia ritenuta dal giudice dì merito pericolosa, ed il riferimento alla giurisprudenza è sotto tale aspetto decisivo, tenuto conto che sul punto la giurisprudenza di questa Corte appare consolidata (da ultimo, Cass. 10 febbraio 2003 n. 1954, Cass. 7 maggio 2007 n. 10300).

11.- L’ANAS lamenta ancora il vizio di omessa motivazione quanto al rigetto del primo motivo di appello, con il quale si lamentava del riconoscimento di una responsabilità solidale di essa committente con l’appaltatore.

11.1.- Il secondo motivo dell’ANAS è infondato. Nella sentenza impugnata si legge infatti, a sostegno del rigetto dell’appello dell’ANAS, che la responsabilità del committente rimane ferma laddove il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto e che la mancata predisposizione dei sondaggi assurge a vera e propria carenza progettuale e dunque l’onere di compiere i carotaggi gravava anche sul committente (oltre che sull’appaltatore).

Tale motivazione appare del tutto idonea a sorreggere la decisione, tenuto conto delle deduzioni svolte in appello dall’ANAS ed esposte nel momento di sintesi, a nulla rilevando, trattandosi di questione di diritto, che nella espletata CTU non vi fosse – come denunciava l’appellante – alcun riferimento ad una responsabilità dell’ANAS. Va sottolineato al riguardo che l’ANAS, condannata in solido con Formazza nei confronti dell’ENEL, non potrà certo pretendere il rimborso dell’intera somma versata ad ENEL, agendo sia nei confronti di Formazza, in virtù dell’art. 1298 c.c., comma 2, sia nei confronti dell’ATI, in virtù della presente sentenza, essendovi di ostacolo la considerazione della sostanziale identità tra Formazza e l’ATI. 12.- I ricorsi vanno pertanto rigettati, con la compensazione delle spese tra i ricorrenti, in ragione della soccombenza reciproca, e la loro condanna solidale a rimborso delle spese in favore dell’ENEL, liquidate in Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese tra i ricorrenti e li condanna in solido al rimborso delle spese in favore dell’ENEL, liquidate in Euro 10.200, di cui Euro 10.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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