Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-06-2011) 12-07-2011, n. 27108

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con nota in data 21 aprile 2011 il Ministro della Giustizia trasmetteva richiesta di assistenza giudiziaria internazionale formulata nel febbraio 2010 dalla autorità Giudiziaria – Procura del Distretto Giudiziario di Durazzo – della Repubblica d’Albania, per la designazione della Corte di Appello competente per l’esecuzione, così come disposto dall’art. 724 c.p.p., comma 1 bis, trattandosi di atti che devono essere compiuti in più distretti di corte di appello. Dalla documentazione inviata risulta che: 1) il procedimento riguarda il reato di traffico di mezzi motorizzati, previsto dall’art. 141/a del codice penale della Repubblica di Albania, per l’illegittima introduzione nel territorio dello stato albanese della autovettura tipo Benz, n. di telaio "(OMISSIS)", originariamente targata (OMISSIS) e rubata il (OMISSIS) nella città di (OMISSIS), furto denunciato dal proprietario B.A., nonchè arrivata in (OMISSIS) con il traghetto della linea marittima (OMISSIS); 2) che gli atti richiesti riguardano località ricadenti nei distretti della Corte di Appello di Ancona e di Perugia.

2.- Deve essere indicata la competenza della Corte di appello di Perugia. In materia è, infatti, criterio ragionevole, seguito da questa Corte di legittimità e conforme al dettato normativo, adottare, in via principale, il parametro relativo al numero degli atti richiesti e, solo sussidiariamente, in caso di parità quello connesso all’importanza degli atti stessi. Applicando nel caso di specie i suddetti criteri, poichè gli atti da compiere risultano in maggior numero interessare la città di Perugia ed uno solo la città di ancona va indicata la competenza della Corte d’appello di Perugia.

La rogatoria va quindi assegnata alla competenza della Corte d’appello di Perugia.

P.Q.M.

Determina la competenza della Corte d’appello di Perugia cui dispone trasmettersi gli atti.

Si comunichi al Ministero della Giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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