T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 14-07-2011, n. 1890 Associazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Comune di Milano ha disposto la cessazione immediata dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nei locali siti in Milano, via Tuffetti n. 71/73 per i seguenti motivi.

I) Violazione art. 2 DPR 235/01; art. 3 L. 287/1991; art. 4 e 9 L.R. 30/2003; art. 2 L. 283/1962 ed eccesso di potere in quanto sarebbe legittimo, al fine di rispettare il limite legale dell’impossibilità di somministrazione di alimenti e bevande a soggetti diversi dagli associati, provvedere all’iscrizione all’associazione contestualmente alla somministrazione, in quanto non sussisterebbe limite legale all’anzianità di iscrizione per usufruire dei servizi offerti dall’associazione. In secondo luogo non vi sarebbe prova sufficiente che due degli avventori erano stati associati nella stessa serata.

La difesa comunale ha chiesto la reieizione del ricorso.

All’udienza del 21 giugno 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è infondato.

Dall’esame degli atti risulta che durante un’ispezione la polizia municipale ha accertato che accedevano ai servizi di somministrazione di alimenti e bevande tutti gli avventori del locale, anche non associati, i quali venivano iscritti all’associazione nella stessa serata nella quale accedevano ai servizi indicati. E’ stata quindi disposta la cessazione dell’attività in quanto l’accesso al locale era di fatto consentita a chiunque mediante contestuale iscrizione all’associazione.

In merito la giurisprudenza di questa Sezione (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 11/06/2007 n. 4917) ha chiarito che la contestualità o la prossimità temporale tra l’iscrizione all’associazione e la somministrazione di alimenti e bevande "sostanzia una modalità di accesso al circolo da parte di un’indistinta generalità di soggetti che, per il solo fatto di aver riempito un modulo di iscrizione e pagato una somma in danaro e di aver quindi ottenuto una sorta di tessera provvisoria, vengono ammessi all’immediata fruizione dei servizi riservati ai soci. Si tratta evidentemente di una modalità di acquisizione delle iscrizioni aperta che contraddice il regime derogatorio di cui godono i circoli privati rispetto ai pubblici esercizi, dato che il presupposto legittimante tale regime è dato dalla limitatezza dei soggetti titolati a fruire delle somministrazioni erogate nell’ambito di luoghi non già aperti al pubblico, ma aventi la stessa tutela accordata al privato domicilio. E se – per l’appunto come nel caso di specie – al sopraddistinto carattere aperto dell’ente si accompagna l’immediata possibilità di consumo nei locali di cibi e di bevande o di partecipare ad attività di intrattenimento, il centro privato non è più, dunque luogo di privata riunione, avendo in tal modo perso un essenziale tratto distintivo rispetto al pubblico esercizio".

Ne consegue che la contestuale iscrizione all’associazione, di cui tra l’altro non viene provato se avvenuta in conformità allo Statuto associativo, e la somministrazione di alimenti e bevande, comporta la violazione delle regole imposte ai circoli privati.

Neppure può essere accolta la contestazione in merito alla veridicità dei verbali della polizia municipale ove accertano la contestualità tra iscrizione e la somministrazione in quanto non sono stati forniti elementi idonei a provare l’esistenza di una diversa situazione di fatto.

In definitiva quindi il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida forfetariamente in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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