Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-11-2011, n. 25584 Colpa concorso di colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che R.G., subiti danni sia alla persona che al proprio veicolo in un violento tamponamento, appellò la sentenza del giudice di pace di Capua resa nel giudizio da lui intentato nei confronti di M.S. e della Unipol Ass.ni spa, a lui solo parzialmente favorevole per avere riconosciuto un suo concorso di colpa e per non avere pronunciato sulla domanda di danni alla persona;

1.2. che il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, giudicando in grado di appello, con sentenza n. 2387/05, pubblicata il 25.11.05 e indicata nel successivo ricorso per cassazione come notificata il 26.10.06, rigetta il gravame e condanna il R. alle spese del grado;

1.3. che quest’ultimo ricorre per la cassazione di detta sentenza, censurando le ricostruzioni in fatto sulla dinamica e sui danni alla persona;

1.4. che degli intimati si costituisce la sola Unipol, sostenendo l’inammissibilità del ricorso in quanto involgente una censura alle valutazioni dei giudici di merito sull’attendibilità dei testi;

1.5. che il collegio raccomanda una motivazione semplificata.

2. Deve al riguardo considerarsi in diritto:

2.1. che il ricorrente formula un unitario motivo, di "omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio", censurando la gravata sentenza per la prevalenza accordata ad una piuttosto che ad altra delle testimonianze, per la mancata considerazione dei certificati medici pure prodotti e per l’erronea considerazione delle condizioni della vettura quali elementi da cui desumere la non particolare violenza dell’impatto;

2.2. che il ricorrente indica in ricorso (quinto e quarto rigo dal termine della prima pagina) che la gravata sentenza gli è stata notificata in data 26 ottobre 2006, ma senza depositare la copia notificata della medesima e notificando il ricorso oltre il sessantesimo giorno da tale data, cioè il 5.1.07;

2.3. che degli intimati l’assicuratrice si costituisce con ricorso manifestamente tardivo e quindi inammissibile, in quanto spedito per la notifica addì 11.1.08, a fronte di una notifica del ricorso avvenuta oltre un anno prima;

2.4. che, ad avviso del Collegio, è preliminare ed assorbente il rilievo del mancato deposito della copia autentica della sentenza notificata, nonostante la stessa ricorrente deduca, in ricorso, che la notifica si sarebbe avuta in data 26.10.06;

2.5. che tanto comporta la violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2: tale previsione è funzionale al riscontro, da parte di questa Suprema Corte, del rispetto della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, soggetto al termine perentorio previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2; inoltre, si tratta di riscontro a tutela dell’esigenza pubblicistica – e, come tale, non rientrante nella disponibilità delle parti – del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale; ne consegue che, nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia – autentica – della medesima senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile (tra le ultime, v. : Cass. Sez. Un., ord. 16 aprile 2009, n. 9005; Cass. 11 maggio 2010, n. 11376; Cass. 17 febbraio 2011, n. 3849).

3. Il ricorso va allora dichiarato improcedibile; ma sulle spese può omettersi di provvedere, attesa la vista tardività del controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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