T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 14-07-2011, n. 779 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame si chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.

Con avviso pubblico di selezione ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 56/1987, il Centro servizi per il Lavoro di San Gavino Monreale ha promosso una selezione per l’avviamento di numero 14 operai agricoli forestali da destinare al cantiere dell’Ente Foreste della Sardegna nel comune di Villacidro.

La ricorrente ha partecipato alla selezione in questione condotta in applicazione dell’art. 16, l. 28 febbraio 1987 n. 56.

Essendo stata esclusa dalla graduatoria relativa all’avviamento a selezione degli operai agricoli forestali in questione, la ricorrente, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ha avanzato il ricorso in esame, chiedendo l’annullamento del provvedimento prot. 282699 in data 28.08.2008 a firma della Coordinatrice del Centro Servizi per il lavoro della Provincia del Medio Campidano con il quale la ricorrente medesima è stata esclusa dalla graduatoria relativa all’avviamento a selezione di n. 14 operai agricoli forestali presso l’Ente Foreste della Sardegna; della graduatoria definitiva, non conosciuta, così come riformulata a seguito del provvedimento di esclusione a carico della ricorrente.

Con successivi motivi aggiunti la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 258312 del 26.8.2008 a firma della Coordinatrice del Centro di Servizi per il Lavoro nella parte in cui afferma che la ricorrente ha reso dichiarazioni false e mendaci in occasione della partecipazione agli avviamenti a selezione ex art. 16 legge 56/87 presso l’Ente Foreste della Sardegna; della graduatoria in data 26.8.2008 con la quale sono stati indicati i partecipanti con requisiti corrispondenti alla richiesta, nonché nella parte in cui la ricorrente è stata indicata quale partecipante non in possesso dei requisiti corrispondenti alla richiesta.

A tal fine la ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l’accoglimento del ricorso.

Si sono costituiti in giudizio la Provincia del Medio Campidano, l’Ente Foreste Sardegna e la controinteressata L.C., sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.

Alla pubblica udienza del 31 maggio 2011, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto lo svolgimento di procedure di assunzione condotte in applicazione dell’art. 16, l. 28 febbraio 1987 n. 56.

Nel caso di procedure di assunzione condotte in applicazione dell’art. 16, l. 28 febbraio 1987 n. 56 (nelle quali i lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l’ordine delle graduatorie, risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti) con riguardo alla determinazione dei criteri di selezione dei singoli lavoratori, la p.a. è vincolata a criteri predeterminati per legge, senza poteri autoritativi e discrezionalità amministrativa, sicché la pretesa del lavoratore che assuma la violazione dei criteri predeterminati per legge nella assunzione, assume la valenza di un diritto soggettivo (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 06 agosto 2010, n. 9207).

L’art. 63 d.lg. n. 165 del 2001 ha, infatti, devoluto al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, ad eccezione delle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che restano invece riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, per cui le controversie in materia di avviamento al lavoro nel pubblico impiego, mediante selezione in base alle graduatorie compilate dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego, previste dall’art. 16 l. 28 febbraio 1987 n. 56, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 febbraio 2006, n. 250; T.A.R. Basilicata Potenza, 17 luglio 2002, n. 531).

Sempre in tema di lavori socialmente utili, la Corte di Cassazione – sezioni unite – ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario, precisando che, la p.a., mentre agisce nell’esercizio della propria discrezionalità e con poteri autoritativi in ordine alla scelta del progetto ed all’individuazione delle professionalità occorrenti, è viceversa vincolata ai criteri predeterminati dalla legge ovvero, mediante procedure selettive non concorsuali, dagli organi deputati (nella specie, una commissione costituita presso la sezione circoscrizionale del lavoro) a fissare parametri previsti per il collocamento presso le p.a. ai sensi dell’art. 35 d.lg. n. 165 del 2001, sicché la posizione del privato che contesti la violazione di tali criteri obiettivi e prederminati, è di diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al g.o., senza trascurare che per l’assunzione opera anche l’art. 63 d.lg. n. 165 del 2001, che devolve al g.o. le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, nelle quali rientrano le assunzioni operate con le modalità previste dall’art. 35 cit. (Cassazione civile, sez. un., 03 novembre 2009, n. 23202).

Ciò stante, devono essere conseguentemente disattese le contrarie argomentazioni della ricorrente espresse nella memoria del 18 febbraio 2011, non potendosi ritenere che, nel caso di specie, la posizione di diritto soggettivo della ricorrente sia degradata ad una mera posizione di interesse legittimo.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso in esame risulta inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo devoluta la cognizione della controversia al giudice ordinario.

Non resta, pertanto, al Collegio che dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, nonché – in virtù del principio della cd. translatio iudicii, affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 77/2007) e dalla Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 4109/2007), altresì recentemente precisato dall’articolo 11 del Codice del Processo Amministrativo – indicare alla parte ricorrente il termine di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza per riassumere il giudizio innanzi al giudice ordinario al fine di salvaguardare gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta in questa sede.

Gli onorari del difensore della ricorrente (ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato) devono essere liquidati con separato decreto presidenziale dietro presentazione della relativa parcella da parte del difensore medesimo, mentre le spese (nella specie contributo unificato) restano a carico dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del TAR adito e indica il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario agli effetti di cui in motivazione.

Riserva a separato decreto presidenziale la liquidazione degli onorari del difensore della ricorrente, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Spese a carico dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente, Estensore

Tito Aru, Consigliere

Gianluca Rovelli, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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